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AS 2025 393

Ordinanza del DFI
sugli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti nelle e sulle derrate alimentari
(Ordinanza sugli aromi)
(Ordinanza sugli aromi)

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,

visto l’articolo 11 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sugli aromi,

ordina:

I

L’ordinanza del 16 dicembre 2016 sugli aromi è modificata come segue:

Art. 11d Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2 giugno 2025Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 2 giugno 2025 possono ancora essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 30 giugno 2026 e consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

II

L’allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

2 giugno 2025

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Hans Wyss

(art. 4 cpv. 2 e 3 lett. b, 5 cpv. 2 e 6 cpv. 1)

Elenco delle sostanze aromatizzanti ammesse2

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