AS 2026 228
Trattato sulla Carta dell’energia. Correzione
Preambolo
Trattato del 17 dicembre 1994
sulla Carta dell’energia
Emendamento del 24 aprile 1998 delle disposizioni commerciali del Trattato sulla Carta dell’energia (RU 2010 3461; RS 0.730.0)
Invece di:
…
Leggasi:
Atto finale della Conferenza internazionale e decisione della Conferenza della Carta dell’energia in merito all’emendamento delle disposizioni commerciali del trattato sulla Carta dell’energia
Clausole interpretative
Sono state adottate le seguenti clausole interpretative relative all’emendamento:
1. Clausola interpretativa relativa all’articolo 29, paragrafo 2, lettera a) e all’allegato W:
Fatto salvo l’elenco di cui al paragrafo 6 dell’articolo XXIV del GATT 1994, riportato nell’allegato W, parte A, punto 1, lettera a), sottopunto i), ogni firmatario interessato da un aumento dei dazi doganali o di altri oneri di qualsiasi tipo in conseguenza di o in relazione all’importazione o all’esportazione di cui alla prima frase di detto paragrafo, è autorizzato a sollecitare consultazioni in seno alla Conferenza della Carta.
2. Clausola interpretativa relativa all’articolo 29, paragrafo 7:
Nel caso di un firmatario non membro dell’OMC ed elencato nell’allegato BR, nell’allegato BRQ o in entrambi, ogni concessione offerta formalmente nel corso del processo di adesione all’OMC in merito ai materiali o ai prodotti energetici di cui all’allegato EM II o alle attrezzature del settore energetico di cui all’allegato EQ II sarà considerata, ai fini del presente articolo, un impegno a titolo dell’OMC.
3. Clausola interpretativa relativa all’articolo 29, paragrafi 6 e 7, e all’articolo 34, paragrafo 3, lettera o):
La Conferenza della Carta svolge una revisione annuale relativamente all’eventuale trasferimento di materiali e prodotti energetici o di attrezzature del settore energetico dagli allegati EM I o EQ I agli allegati EM II o EQ II.
Dichiarazioni
Sono state fatte le seguenti dichiarazioni in merito all’emendamento:
Dichiarazione congiunta sui di ritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio
I firmatari confermano il loro impegno ad assicurare un’effettiva protezione dei diritti di proprietà intellettuale secondo i più rigorosi criteri internazionali.
Ai fini della presente dichiarazione, i diritti di proprietà intellettuale comprendono, in particolare, i diritti d’autore e i diritti connessi (compresi i programmi e le basi di dati informatici), i marchi di fabbrica, le indicazioni geografiche, i brevetti, i disegni e modelli, le topografie di prodotti a semiconduttori e le informazioni riservate.
Dichiarazione congiunta della Federazione russa e dell’Unione europea
La Federazione russa ha sollevato la questione del commercio di materie nucleari. La Federazione russa e l’UE convengono che l’accordo di partenariato e di cooperazione tra la Federazione russa, l’Unione europea e i suoi Stati membri, entrato in vigore il 1° dicembre 1997, è il quadro appropriato per trattare tale questione, come confermato nelle conclusioni del Consiglio di cooperazione del 27 gennaio 1998.
Decisioni relative all’adozione dell’emendamento delle disposizioni commerciali del trattato sulla Carta dell’energia
1. I firmatari che non applicano provvisoriamente l’emendamento adottato il 24 aprile 1998 possono, quando intraprendono i passi per la sua applicazione definitiva o provvisoria, notificare per iscritto al Segretariato che, per tutto il tempo in cui resteranno iscritti negli elenchi degli allegati BR e BRQ, applicheranno la modifica come se tutte le voci concernenti i materiali, i prodotti energetici e le attrezzature del settore energetico figurassero ancora negli allegati EM I e EQ I.
L’emendamento si applicherà di conseguenza a tali firmatari.
Un firmatario può in qualsiasi momento ritirare la suddetta notifica mediante comunicazione scritta al Segretariato.
2. Le «Disposizioni finali» dell’emendamento sono basate sulla parte VIII, in particolare sull’articolo 42, del trattato sulla Carta dell’Energia, nella misura in cui è pertinente.
20 maggio 2026 | Cancelleria federale |