Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni:
«risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale»:
a. un «risultato di mitigazione» è definito come una riduzione o un assorbimento di emissioni pari a una tonnellata metrica di equivalenti di CO2 (CO2eq), la cui determinazione si basa su metodi e metriche in conformità con l’articolo 4 paragrafo 13 dell’Accordo di Parigi,
b. un «risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale» o «ITMO» (Internationally Transferred Mitigation Outcome) indica un risultato di mitigazione che è stato autorizzato, trasferito e riconosciuto secondo l’articolo 9 del presente Accordo;
«ente ricevente» è un ente che riceve gli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo;
«autorizzazione» designa la dichiarazione formale con la quale ogni Parte, secondo l’articolo 6 del presente Accordo, si impegna pubblicamente, in attesa che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari al trasferimento di cui all’articolo 8 del presente Accordo, a riconoscere il trasferimento internazionale di risultati di mitigazione e il relativo utilizzo;
«rettifica corrispondente» è un elemento dei rapporti previsti dall’Accordo di Parigi volto a garantire che si evitino doppie contabilizzazioni degli ITMO in applicazione degli articoli 4 paragrafo 13, 6 paragrafo 2 e 13 paragrafo 7 lettera b dell’Accordo di Parigi;
«ente autorizzato a effettuare trasferimenti» è l’ente responsabile di un’attività di mitigazione autorizzato dalla Parte trasferente a trasferire risultati di mitigazione riconosciuti in virtù del presente Accordo;
«certificazione» corrisponde all’iscrizione in un registro di un risultato di mitigazione trasferibile;
«attività di mitigazione» indica un progetto o un programma volto a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a promuove lo sviluppo sostenibile della Parte trasferente;
«descrittivo dell’attività di mitigazione» o MADD (Mitigation Activity Design Document) è un documento che descrive l’attività di mitigazione;
«rapporto di monitoraggio» indica un rapporto sugli indicatori che consentono di verificare i risultati di un’attività di mitigazione. La responsabilità della preparazione di tale rapporto compete all’ente autorizzato a effettuare trasferimenti;
«contributo determinato a livello nazionale» o NDC (Nationally Determined Contribution) corrisponde al contributo di una Parte dell’Accordo di Parigi secondo l’articolo 3;
«periodo di attuazione del NDC» indica il periodo di un NDC di una Parte dell’Accordo di Parigi;
«altri scopi di mitigazione internazionali» indica gli scopi di mitigazione diversi dal raggiungimento di un NDC, come stabiliti nella decisione 2/CMA.3 della Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti dell’Accordo di Parigi;
«riconoscimento di trasferimento» corrisponde all’iscrizione di un’informazione in un registro per confermare un trasferimento, senza certificazione di quote;
«registro» è un sistema digitale che traccia i risultati di mitigazione;
«parte ricevente» è la Parte del presente Accordo che riconosce nella propria banca dati in quanto ITMO i risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale;
«parte trasferente» è la Parte del presente Accordo che riconosce nel proprio registro in quanto aggiunte alle emissioni coperto dal proprio NDC i risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale;
«organismo di verifica» è l’organismo indipendente di terza parte che verifica i rapporti di monitoraggio. L’organismo di verifica può essere una DOE (Designated Operational Entity) secondo l’articolo 6 paragrafo 4 dell’Accordo di Parigi;
«rapporto di verifica» è il rapporto allestito dall’organismo di verifica per confermare l’esattezza di un rapporto di monitoraggio;
«anno» corrisponde all’anno in cui è stato ottenuto un risultato di mitigazione.