Lexipedia

00.3461 · Interpellanza · 2000-09-27

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Concetto direttivo Esercito XXI (CDEs XXI), attualmente in fase di elaborazione

interna e reso accessibile al pubblico alla fine del mese di febbraio sotto forma di

avamprogetto, è il concetto che risponde in maniera coerente, nel contesto globale,

alle domande poste. Esso sarà sottoposto alla procedura ordinaria prevista per i

progetti di riforma di questo genere. Il CDEs XXI si fonda sulla Costituzione federale,

soddisfa totalmente le condizioni quadro relative alla neutralità e al sistema di milizia

e tiene conto anche dei mezzi limitati a disposizione dell'esercito.

Prima della presentazione della versione definitiva del CDEs XXI è possibile dare le

seguenti risposte:

Domande concernenti la strategia

1. L'esercito deve essere in grado di difendere per quanto possibile autonomamente

la Svizzera da attacchi di importanti forze nemiche, di salvaguardare la sovranità

sullo spazio aereo e di impedire la supremazia aerea nemica sopra la Svizzera

nonché di proteggere settori e opere all'interno della Svizzera. Non è possibile

effettuare una precisa determinazione qualitativa e quantitativa delle forze

nemiche a cui l'esercito dovrà essere in grado di far fronte autonomamente, per

diversi motivi:

1. affinché la minaccia militare diventi acuta, in Europa dovrebbero prima essersi

verificati fondamentali mutamenti politico-militari che per ora non sono

prevedibili. Qualsiasi congettura concernente l'entità e la forza di un ipotetico

attacco militare sarebbe perciò arbitraria e aleatoria.

2. Un'ulteriore incertezza è legata al progresso nel settore delle tecnologie militari,

le cui conseguenze a lungo termine sulle possibilità di attacco e difesa per ora

non possono essere determinate.

3. In fine, la diversità degli scenari di attacco nemico ipotizzabili non può essere

ridotta a un comune denominatore che consenta di definire in modo semplice e

schematico la "propria prestazione autonoma" necessaria.

Per questi motivi e per la libertà d'azione della Svizzera, si tratta di raggiungere

una capacità di difesa il più possibile autonoma, ma anche, nel caso in cui la

neutralità decada a causa di un attacco, di ampliare nel contempo la capacità di

collaborare, nel settore della difesa militare, con le altre vittime del medesimo

aggressore.

2. Tutte le dichiarazioni concernenti il caso di difesa si riferiscono a una situazione,

attualmente non prevedibile, che presuppone che in Europa si siano verificati

enormi mutamenti politico-militari in grado di minacciare l'esistenza del Paese e

della popolazione. Non si tratta perciò di pianificazioni concrete. Occuparsi a livello

teorico di questo caso, è comunque un obbligo del Governo federale, fintantoché

la probabilità di un tale evento non è nulla. Del rimanente, ciò è conforme anche

alle riflessioni su questo tema contenute nel Rapporto del Consiglio federale

all'Assemblea federale sulla politica di sicurezza della Svizzera (RAPOLSIC 2000)

del 7 giugno 1999.

Allo scopo di incrementare la libertà d'azione, in caso di attacco deve sussistere ?

a seconda dell'entità delle forze nemiche ? l'opzione di preferire la difesa

autonoma ma anche, in caso di necessità, di poter collaborare con altri Stati nel

settore della difesa qualora l'entità delle forze nemiche fosse superiore ai nostri

mezzi e la neutralità decadesse a causa di un attacco. Altre dichiarazioni su

questo tema sarebbero necessariamente soltanto di natura speculativa.

3. Grazie alle previste truppe di salvataggio, del genio e della fanteria nonché ai

battaglioni della polizia militare, che disporranno di un migliaio di militari in ferma

lunga ben istruiti e immediatamente pronti all'impiego, Esercito XXI sarà in grado

di fornire aiuto, sul momento e con capacità di resistenza accresciute, alle autorità

nel settore della sicurezza interna e della gestione di situazioni straordinarie.

Inoltre, sarà anche possibile impiegare sussidiariamente ulteriori formazioni di CR

e scuole reclute a partire dal livello dell'istruzione di reparto. Per di più, la gestione

di pericoli esistenziali sarà assicurata mediante la capacità di crescita nel settore

della protezione della popolazione. Ciò vale per le situazioni normali e

straordinarie.

4. Vedere la risposta alla domanda 3.

Domande concernenti la dottrina

1. La scelta e l'elaborazione degli scenari è necessariamente arbitraria e legata a

enormi incertezze. Ciò è ancor più vero se il periodo di tempo nel quale tali scenari

potrebbero avverarsi è molto lungo, come è il caso attualmente. Per questo

motivo, l'elaborazione di scenari di minaccia concreti sarebbe poco utile per

determinare l'entità delle Forze Armate necessarie alla difesa.

2. Le prestazioni nell'ambito delle tre missioni dell'esercito sono state definite sulla

base di esperienze e impieghi pratici (gestione di pericoli esistenziali, operazioni di

sostegno alla pace). Per la sicurezza del territorio e la difesa le prestazioni sono

state concepite secondo gli standard internazionali adeguati alla Svizzera e ne

sono state desunte le corrispondenti forze necessarie. Quale elemento essenziale

della dottrina sono state definite delle prestazioni che soddisferanno i possibili

bisogni.

Domande concernenti il sistema di milizia

1. Il sistema di milizia non è messo in discussione da un incremento della quota dei

quadri di professione. Il personale professionista (militari di professione e militari a

contratto temporaneo) sarà impiegato principalmente nelle formazioni

d'addestramento e per l'istruzione a livello di unità rinforzata. I quadri di milizia

opereranno negli stati maggiori d'impiego, nei quali essi istruiranno alla condotta

degli impieghi i battaglioni e le divisioni subordinati. Essi avranno anche la

possibilità di comandare la propria formazione. Per quanto riguarda l'istruzione e

la condotta dell'impiego, i quadri di milizia idonei avranno la possibilità di

assumere funzioni di comando.

Nella sua decisione del 20 dicembre 2000, il Consiglio federale ha incaricato il

DDPS di presentare, unitamente all'elaborazione del CDEs XXI, un Concetto per i

quadri tenendo conto in modo particolare delle possibilità d'impiego dei quadri di

milizia. Questo modello sarà sviluppato in collaborazione con le organizzazioni e

le scuole interessate, affinché sia possibile tener conto delle condizioni particolari

del sistema di milizia.

2. I modelli d'istruzione previsti sono adeguati all'esercito di milizia svizzero. Il DDPS

non ha alcuna intenzione di copiare il sistema dell'esercito di professionisti degli

Stati Uniti. Certo, nell'ambito della panificazione per la valutazione si farà capo alle

esperienze di Forze Armate estere. Le peculiarità svizzere e segnatamente il

sistema di milizia elvetico non saranno comunque messi in discussione.

Oggi, vi è un disequilibrio tra i compiti di condotta e quelli amministrativi dei quadri

di milizia. Spesso, i militari di milizia sono oberati totalmente dai compiti di

preparazione e pianificazione dei servizi della truppa (preparazione dei servizi

della truppa al di fuori del servizio e lavori tecnico-amministrativi). Attualmente la

possibilità di concentrarsi sul proprio compito di capo militare è limitata. Il DDPS

cerca soluzioni che tengano debitamente conto sotto ogni punto di vista del

sistema di milizia e che siano anche compatibili, per quanto possibile e

necessario, con le esigenze dell'economia. I modelli d'istruzione previsti

consentiranno ai militari di milizia di integrare, in maniera orientata agli obiettivi, le

loro capacità nella condotta delle formazioni.

Domande concernenti l'istruzione

1. Il reclutamento dei militari di professione necessari per l'avvio della realizzazione

di Esercito XXI assume un'importanza decisiva e il DDPS farà tutto il possibile per

raggiungere tale obiettivo. Nel senso di una pianificazione alternativa, è possibile

prevedere l'impiego di quadri a contratto temporaneo. L'esecuzione del progetto

Esercito XXI è comunque un processo che non si concluderà all'inizio del 2003.

Grazie ai previsti adeguamenti delle carriere dei quadri e segnatamente alla

possibilità di impegnarsi per un determinato periodo nell'istruzione militare,

saranno create condizioni favorevoli per la continuità della capacità di prestazione

dell'esercito.

2. Per principio, il comandante di truppa, vale a dire il comandante di battaglione, è

responsabile per l'istruzione. Se i battaglioni prestano il loro CR all'interno delle

rispettive formazioni d'addestramento, il comandante della formazione

d'addestramento è responsabile, come nel caso degli odierni corsi

d'addestramento di una determinata Arma, per l'istruzione di tali formazioni. Se il

CR è prestato nell'ambito della formazione d'impiego, il comandante di tale

formazione d'impiego è responsabile dell'istruzione (di reparto).

Domande concernenti la tabella di marcia

1. Un dibattito parlamentare sulle singole questioni è poco opportuno, fintantoché

non è possibile avere una visione d'insieme del contenuto globale vincolante della

riforma dell'esercito. Nel frattempo, nella sua seduta speciale del

21 febbraio 2001, il Consiglio federale ha trattato il CDEs XXI. Nell'ambito di

approfondite consultazioni nel corso del mese di marzo 2001, le cerchie

interessate avranno la possibilità di discutere, sulla base della panoramica globale

disponibile, dell'attuale contenuto del progetto. Il dibattito pubblico è favorito dalla

pubblicazione dell'avamprogetto del CDEs XXI, avvenuta alla fine dello scorso

mese di febbraio.

2. Allo stato attuale della pianificazione, la realizzazione di Esercito XXI inizierà il

1° gennaio 2003. La tabella di marcia è ambiziosa, ma assolutamente realistica.

Innanzitutto, vi è una pressione oggettiva: se si tiene a non disilludere le

giustificate aspettative dei quadri e della truppa non è possibile continuare con

Esercito 95. Per il momento, unicamente prospettive concrete sono in grado di

motivare i nuovi quadri affinché si mettano a disposizione di Esercito XXI.

Domande concernenti la riforma dell'amministrazione

1. Il concetto di massima per DDPS XXI, che comprende l'istituzione di un

Dipartimento con cinque ambiti politici, è stato approvato dal Comitato di direzione

del DDPS il 29 agosto 2000. In occasione della sua seduta del 25 ottobre 2000, il

Consiglio federale ha preso atto in senso favorevole dei lavori di riforma del DDPS

e ha incaricato tale Dipartimento di presentare le prime proposte di riforma,

segnatamente per sgravare la Segreteria generale, entro la fine del 2000. Con

decisione dell'11 dicembre 2000, il DDPS è stato autorizzato:

- ad avviare, sulla base dell'articolo 46 della legge federale del 21 marzo 1997

sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), la creazione di

una Direzione della politica di sicurezza e

- a procedere, sulla base dell'articolo 43 LOGA, a una riorganizzazione

dell'Aggruppamento dell'armamento (denominazione provvisoria: "Acquisti e

tecnologia").

Fondandosi sulla decisione del Consiglio federale surriferita, è stato elaborato un

concetto relativo al modo di procedere per rendere operativa la nuova struttura di

condotta e amministrazione nei settori principali entro la fine del terzo trimestre del

2002.

2. Nel concetto relativo al modo di procedere è previsto che per l'assistenza alla

gestione globale nonché per la futura struttura della direzione del Dipartimento e

dei singoli ambiti politici si ricorrerà a consulenti esterni. La gara d'appalto relativa

alla gestione globale e all'organizzazione della direzione del Dipartimento avrà

luogo all'inizio del 2001. Le risorse finanziarie per le attività dei consulenti saranno

messe a disposizione e amministrate in maniera centralizzata dalla Divisione delle

finanze della Segreteria generale del DDPS.

L'adeguamento dell'organizzazione di condotta del Dipartimento è oggetto dei

lavori d'organizzazione correnti. La direzione del Dipartimento consterà del capo

del DDPS, del segretario generale nonché dei capi degli ambiti politici e si

occuperà dei compiti seguenti:

- strategia, politica del Dipartimento;

- questioni fondamentali del Dipartimento;

- affari amministrativi del DDPS (management operativo) e

- processo di riforma/change management DDPS XXI.

Anche l'adeguamento dell'organizzazione di condotta di Esercito XXI è oggetto dei

lavori d'organizzazione correnti. La gestione del processo di riforma Esercito XXI e

dell'organizzazione di condotta dell'ambito politico "Difesa" incombe al capo

dell'ambito politico della difesa.

Domande concernenti la struttura federalistica

L'ancoramento regionale di Esercito XXI è assicurato grazie alla creazione di stati

maggiori delle zone territoriali parzialmente professionalizzati. Pure le infrastrutture

(piazze d'istruzione) necessarie in tutte le regioni e la creazione delle formazioni

d'addestramento contribuiranno a far sì che anche in futuro l'esercito sia saldamente

radicato nelle regioni e nei Cantoni. Inoltre, anche i compiti, attualmente non ancora

stabiliti in modo definitivo, nel settore della sovranità militare cantonale assicureranno

l'ancoramento a livello regionale.

Il 20 dicembre 2000, il Consiglio federale ha rifiutato l'ulteriore esame di un modello

di Forze Armate a tre componenti. Nell'ambito delle pianificazioni, questa variante è

stata esaminata in dettaglio e presentata al Consiglio federale con i relativi vantaggi

e svantaggi. Per ragioni inerenti alla necessità di ristrutturare l'amministrazione e di

dotare Esercito XXI, per quanto possibile, di strutture più semplici, si è rinunciato a

una terza Forza Armata.

L'ancoramento regionale dell'esercito sarà assicurato, come menzionato in

precedenza, grazie alla creazione di stati maggiori delle divisioni territoriali

parzialmente professionalizzati.

Risposta del Consiglio federale.