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00.3748 · Interpellanza · 2000-12-15

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. I prodotti agricoli rappresentano un settore parziale nell'ambito delle prescrizioni

vigenti in materia di designazione. Per l'applicazione degli articoli 14 a 16 nonché

18 della legge sull'agricoltura il Consiglio federale ha emanato le seguenti

regolamentazioni:

? ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle

indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (ordinanza

DOP/IGP; RS 910.12);

? ordinanza del 22 settembre 1997

sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate

alimentari ottenuti biologicamente (ordinanza sull'agricoltura biologica; RS 910.18);

? ordinanza del 3 novembre 1999

concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in

Svizzera (ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr; RS 916.51).

Le disposizioni concernenti la designazione dei prodotti agricoli vengono eseguite

dalla Confederazione e dai Cantoni nell'ambito delle loro competenze e in virtù

della legislazione sulle derrate alimentari. Sul mercato sono attive le istanze di

controllo cantonali, le quali operano in base a un concetto d'organizzazione

uniforme statuito dalla legge sulle derrate alimentari. Laddove necessario, la

Confederazione coordina i provvedimenti cantonali d'esecuzione e sorveglia

l'attività degli enti di certificazione, i quali svolgono mansioni di controllo a livello

di produzione, lavorazione ed importazione. Questa distribuzione dei compiti di

controllo è, per principio, adeguata in quanto consente di eseguire controlli

conformi alle peculiarità locali e di far capo alle conoscenze specifiche disponibili

presso gli enti di certificazione.

2. Benché l'esecuzione abbia luogo in modo settoriale, le autorità federali e

cantonali competenti collaborano. Nel nostro contesto istituzionale e federalista

non è tuttavia compito facile garantire un'esecuzione uniforme delle prescrizioni

di designazione per i più disparati prodotti agricoli. Va inoltre sottolineato che con

l'entrata in vigore degli accordi bilaterali, i quali contemplano, tra l'altro, la

reciproca protezione delle denominazioni per i prodotti agricoli, gli organi

responsabili dell'esecuzione sul piano cantonale saranno confrontati con nuove

sfide. Dal profilo generale si constata che proprio in ambito agricolo la protezione

dei consumatori e la lotta contro le frodi rivestono un significato notevole sia in

Svizzera sia nell'UE. Nel settore agricolo una maggiore interoperatività tra

autorità federali e cantonali da un canto e tra i singoli uffici federali competenti

dall'altro potrebbe accrescere ulteriormente l'effetto delle prescrizioni

summenzionate.

3. Considerato che sono decorsi i termini transitori concernenti le indicazioni di

origine, nell'ambito di un progetto del DFE lanciato nel 2000 viene valutato in

quale misura l'obiettivo di migliorare l'esecuzione delle prescrizioni citate

potrebbe essere raggiunto attraverso l'istituzione di un comitato

interdipartimentale che comprenda le autorità cantonali. Per la Confederazione

potrebbero essere rappresentati gli Uffici federali dell'agricoltura, della sanità e di

veterinaria, l'Amministrazione federale delle dogane e, per quanto concerne i

superalcolici, la Regia federale degli alcool. Questo comitato non si limiterebbe a

coordinare il controllo delle prescrizioni nei settori della designazione e del

traffico transfrontaliero, bensì anche la sequenza adeguata del sanzionamento

delle infrazioni. Esso sarebbe inoltre il servizio al quale sporgere denuncia in

caso di irregolarità.

Risposta del Consiglio federale.

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