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01.3057 · Interpellanza · 2001-03-12

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il volume raggiunto dai capitali della previdenza professionale pone con sempre maggiore evidenza il problema della trasparenza e dell'orientamento del loro impiego. Appare in particolare indispensabile fare in modo che le scelte di investimento siano in consonanza con gli obiettivi di una crescita economica equilibrata e socialmente compatibile; è parimenti necessario che i frutti di questi capitali vadano a beneficio degli assicurati, evitando il formarsi di sacche di profitto a beneficio degli enti esterni che concorrono alle gestione della previdenza e dei suoi capitali.

Chiedo perciò al Consiglio federale se non ritiene utile, per il tramite dell'amministrazione o di appositi organismi, svolgere un ruolo più attivo e sistematico a livello:

- di rilevamento e di conoscenza dettagliata delle forme di impiego e di investimento dei capitali della previdenza professionale;

- di studio sugli effetti che i capitali previdenziali esercitano sull'economia e, indirettamente, in ambito sociale;

- di tutela degli assicurati nei confronti delle grande istituzioni collettive;

- di sostegno alle forme di investimento che, oltre ad una normale redditività, tengono conto di criteri sociali, ecologici, etici.

Begründung

La prima revisione della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti et l'invalidità (LPP), attualmente al vaglio della commissione del Consiglio nazionale, condurrà a rivedere alcuni aspetti riguardanti l'organizzazione e le prestazioni della previdenza professionale.

Un tema che non sarà toccato dall'attuale revisione (o lo sarà solo marginalmente) è quello della gestione complessiva dei capitali del secondo pilastro. Il volume ingente raggiunto dai capitali previdenziali esigerebbe invece un'attenzione almeno equivalente.

Effetti economici e sociali

La gestione di questi capitali esercita effetti tangibili sull'economia, con riverberi anche di natura sociale. È indubbio che il volume raggiunto da questi capitali e il suo flusso nelle diverse direzioni di investimento influiscono sull'economia del paese. Il modo di impiego dei capitali non manca inoltre di esercitare ricadute anche di natura sociale (non è ad esempio lontano il ricordo degli effetti esercitati sul livello delle pigioni allorquando anche le istituzioni di previdenza hanno concorso a surriscaldare il mercato immobiliare).

Effetti ambivalenti

L'impiego dei capitali del secondo pilastro può generare effetti ambivalenti. Può incentivare la solidità del tessuto economico ed occupazionale ma può anche dilatare le tendenze speculative; può iniettare stabilità nel mercato ma può anche provocare rigonfiamenti indesiderati; può rafforzare l'economia reale ma può anche provocare rigonfiamenti indesiderati; può rafforzare l'economia reale ma può anche accrescere i meccanismi puramente finanziari.

Neutralità dannosa

Di fronte, da un lato, alla dimensione dei capitali previdenziali e, dall'altro, alla diversità dei suoi possibili effetti sia in termini economici che sociali, appaiono oggi carenti sia la percezione del ruolo collettivo di questi capitali che la vigilanza sugli indirizzi del loro impiego. A questo profilo, l'autorità federale dovrebbe potere assumere un ruolo più attivo di rilevamento, vigilanza e orientamento.

Decentramento solo apparente

La frammentazione del settore in numerosissime istituzioni di previdenza impedisce evidentemente una gestione dirigistica e centralizzata, che appare d'altronde indesiderabile. Non deve tuttavia illudere che le scelte di impiego siano altrettanto polverizzate. Pochi enti, riconducibili in particolare alle più grandi società bancarie ed assicurative, esercitano un ruolo primario decisivo.

Un indirizzo opportuno

Appare perciò opportuno che quanto ruota attorno all'impiego dei capitali del secondo pilastro sia maggiormente conosciuto e tenuto sotto osservazione. Pur senza sostituirsi agli organismi incaricati dell'attuazione della previdenza professionale, è opportuno fornire loro quelle indicazioni e conoscenze che consentono di orientare con maggiore consapevolezza le scelte di impiego dei capitali previdenziali.

Trasparenza e contrappeso

Un aspetto fortemente lacunoso è pure quello della trasparenza e del potere effettivo degli assicurati all'interno delle grandi istituzioni collettive. Gli assicurati non dispongono di una concreta possibilità di controllo. Appare di conseguenza indispensabile dare corpo a forme di contrappeso che restituiscano agli assicurati un reale potere di controllo e di indirizzo. Questa situazione (alla quale è auspicabile che la revisione della LPP contribuisca ad ovviare) non fa che accentuare l'esigenza di una maggiore conoscenza sull'impiego dei capitali previdenziali da parte delle grandi istituzioni collettive, dietro le quali si stagliano i principali istituti bancari e assicurativi.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide il parere dell'interpellante, in particolare per quanto riguarda la tutela degli assicurati mediante un miglioramento delle conoscenze in materia d'investimenti, e ricorda che sono stati adottati diversi provvedimenti in tal senso. In particolare, nell'ambito dell'organizzazione delle casse pensioni, i salariati possono esprimere le loro opinioni tramite i loro rappresentanti nei Consigli di fondazione. Nel disegno di revisione della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti et l'invalidità (LPP) il Consiglio federale propone persino di rafforzare questa rappresentanza dando sia agli uni che agli altri la possibilità di ricorrere ad esperti o consulenti esterni. Questi ultimi dovrebbero poter sedere nei Consigli di fondazione e disporre esclusivamente di un voto consultivo.

Il Consiglio federale risponde alle domande nel modo seguente:

1. Esistono attualmente vari documenti che indicano il modo in cui vengono investiti i fondi della previdenza professionale. Dal punto di vista dell'amministrazione, tutte le casse pensioni sono sottoposte all'inchiesta ufficiale biennale riguardante l'insieme degli istituti di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. I risultati sono pubblicati dall'Ufficio federale di statistica nella "Statistique des caisses de pension" (d/f). Gli ultimi risultati disponibili risalgono al 1998 e indicano la ripartizione degli attivi del bilancio delle casse pensioni nei principali modi d'investimento, ovvero crediti presso il datore di lavoro, partecipazioni ed azioni del datore di lavoro, obbligazioni e buoni di cassa in franchi svizzeri e in valuta estera, ipoteche su immobili situati in Svizzera e all'estero, azioni e buoni di partecipazione svizzeri ed esteri, immobili situati in Svizzera e all'estero nonché metalli preziosi e altri investimenti. Questa ripartizione fa inoltre una distinzione tra investimenti diretti e indiretti.

Per quanto attiene all'informazione, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica un bollettino della previdenza professionale in cui vengono anche esaminate le questioni importanti inerenti questo settore. Inoltre, organi privati pubblicano regolarmente informazioni nei loro mezzi di comunicazione, accessibili alle cerchie interessate.

2. Riguardo agli studi sugli effetti che la previdenza professionale esercita (direttamente o indirettamente) sull'economia e nel settore sociale, bisogna rilevare che la situazione in Svizzera è diversa rispetto a quella di altri paesi e in particolare degli Stati Uniti. Dalle statistiche delle casse pensioni risulta infatti che la quota di azioni in possesso degli istituti di previdenza rispetto alla capitalizzazione borsistica è rimasta invariata al 7,6 percento circa anche se, in valore assoluto, è passata da 21 miliardi di franchi nel 1992 a poco più di 63 miliardi di franchi alla fine del 1998. In realtà, quest'evoluzione, che di primo acchito sembra rilevante, ha soltanto seguito l'evoluzione del mercato nel suo insieme. Si può quindi ammettere che l'impatto degli investimenti operati dagli istituti di previdenza sull'economia e in ambito sociale non sia così importante come possa sembrare a prima vista.

Detto questo, la commissione LPP tratta regolarmente queste questioni. In particolare, nell'ambito dei lavori della sottocommissione incaricata delle questioni d'investimento, esamina con molta serietà se sia sensato o meno far menzionare nel regolamento degli istituti di previdenza se e, all'occorrenza, in che modo questi ultimi dovrebbero esercitare i loro diritti di voto. Essa è però scettica riguardo all'iscrizione di tale obbligo e non si è ancora pronunciata in merito. Al riguardo il Consiglio federale aspetta che la commissione si esprima anche sull'interpellanza Reimann 00.3314 del 21 giugno 2000 che va più o meno nella stessa direzione e che verrà discussa dal Consiglio degli Stati nella sessione estiva del 2001.

Il Consiglio federale non è effettivamente a conoscenza di studi sugli effetti degli investimenti di capitali in ambito sociale. Considerando la poca influenza esercitata dalle casse pensioni sul settore finanziario svizzero, il Consiglio federale ritiene che un tale studio non apporterebbe nuovi elementi al tema della previdenza in Svizzera.

3. La questione della tutela degli assicurati nei confronti delle istituzioni collettive e comuni è già stata oggetto di varie discussioni, in particolare in seno alla commissione LPP. In base alle raccomandazioni di detta commissione e dell'amministrazione, secondo cui questa questione doveva essere risolta nella prassi e non si giustificava una regolamentazione particolare, il Consiglio federale ha rinunciato a proporre nella prima revisione della LPP una modifica delle disposizioni relative alle istituzioni collettive e comuni. Tuttavia, nelle discussioni in seno alla CSS-N è emerso che questa problematica assume particolare importanza. Sono state avanzate proposte per migliorare la rappresentanza paritetica nell'organo supremo procedendo alla scelta dei rappresentanti d'intesa con le associazioni sindacali e padronali. E' anche stata fatta una proposta per conseguire una trasparenza minima obbligatoria dei costi di amministrazione, d'investimento del patrimonio e di riassicurazione, anche per quanto riguarda le istituzioni collettive e comuni. Non si esclude che la commissione del Consiglio nazionale avanzi proposte di regolamentazione nell'ambito della prima revisione della LPP.

4. L'articolo 49 capoverso 1 LPP prevede che, nell'ambito della legge, le casse pensioni possano strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. In tema d'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera. Per le proprie scelte dispone di un ampio margine di manovra. Di fatto, in seguito ai cambiamenti apportati all'ordinanza è stata riformulata la nozione di sicurezza, che d'ora in poi verterà su un esame globale della situazione finanziaria perseguendo come primo obiettivo la garanzia della sicurezza finanziaria degli scopi di previdenza. La legislazione vigente soddisfa quindi sostanzialmente la richiesta dell'interpellante.

"Ci opponiamo inoltre alla proposta di inserire nella legge restrizioni di natura politica o etica, poiché l'attuazione pratica comporterebbe numerose difficoltà." (Parere del Consiglio federale del 3 febbraio 1999 sul rapporto delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 9 luglio 1998 concernente il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, FF 1999 II 2140) A contrario, la riflessione è la stessa se si tratta di promuovere o sostenere talune forme d'investimento. Vi è però un codice di deontologia che, anche se non è obbligatorio, permette alle casse che s'impegnano a rispettarlo di garantire che la loro politica d'investimento vada nella direzione di quanto chiesto dall'interpellante.

Risposta del Consiglio federale.