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01.3173 · Interpellanza · 2001-03-23

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Nel 1995, la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati ha trasmesso al Consiglio

federale il suo rapporto sulle prestazioni pecuniarie versate conformemente all'art. 74 della legge

sull'assicurazione invalidità (LAI) alle organizzazioni private d'aiuto agli invalidi.

La conclusione principale del rapporto è che l'art. 74 LAI e i compiti che ne derivano rispondono a

un'esigenza e che le prestazioni pecuniarie versate alle organizzazioni sono giustificate. Il rapporto

ha tuttavia rilevato lacune a livello di applicazione dovute alla divergenza esistente tra la LAI e

l'Ordinanza sull'assicurazione invalidità (OAI) concernente gli aventi diritto, al ritardo nel

trattamento delle richieste di sostegno finanziario e alla mancanza di metodi adeguati e di

personale per poter valutare la qualità e l'efficacia delle prestazioni. Per colmare queste lacune la

Commissione della gestione del Consiglio degli Stati ha formulato raccomandazioni.

Nel 1996, in seguito a queste raccomandazioni, un gruppo di lavoro è stato incaricato di elaborare

un concetto per il nuovo sistema di sussidi. Nel mese di aprile 1998, il Consiglio federale ha

accettato il concetto elaborato e nel mese di febbraio 2000 ha emanato le modifiche degli articoli

108 e seguenti dell'OAI.

1. Innanzitutto deve essere precisato che, conformemente all'art. 74 LAI, i sussidi sono assegnati

direttamente alle organizzazioni private d'aiuto agli invalidi e che le disposizioni legali non

prevedono una partecipazione dei Cantoni a questo procedimento. Un sondaggio presso le

organizzazioni ha inoltre mostrato che il loro finanziamento è in primo luogo garantito dal

sostegno dell'assicurazione invalidità e in secondo luogo dalle donazioni. L'assegnazione di

sussidi a queste organizzazioni da parte dei Cantoni può avvenire in modo complementare e

l'importanza di questo finanziamento è secondaria.

Tuttavia, le autorità cantonali sono state incluse nella procedura di elaborazione del concetto

relativo al nuovo sistema di sussidi. Questo è stato elaborato negli anni 1996-1997 in stretta

collaborazione con le organizzazioni private d'aiuto agli invalidi e i Cantoni. Questi ultimi sono

stati rappresentati dalla Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali.

Nel 1997 i Cantoni (tramite gli uffici di collegamento cantonali per i laboratori, le case e i centri

diurni) hanno poi partecipato alla procedura di consultazione relativa al nuovo sistema di

sussidi. Sono state consultate anche l'Associazione dei Comuni svizzeri e l'Unione delle città

svizzere.

Inoltre, in occasione delle sedute del 1999 e del 2000 tra l'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali (UFAS) e gli uffici di collegamento cantonali per i laboratori, le case e i centri diurni, i

Cantoni sono stati informati su svolgimento e procedura del nuovo sistema di sussidi.

2. In breve, sono state fornite le seguenti informazioni sul nuovo sistema di sussidi:

1996: all'inizio dell'anno, l'UFAS ha informato tutte le organizzazioni beneficiarie di sussidi

sull'elaborazione di un nuovo sistema di sussidi, dopo che la Commissione della gestione del

Consiglio degli Stati ha formulato raccomandazioni. In dicembre le organizzazioni sono state

invitate a stendere un inventario delle loro prestazioni. Sono state informate della creazione di

un gruppo di lavoro, della procedura di consultazione prevista il mese di giugno 1997 e del

fatto che nel 1997 l'UFAS avrebbe organizzato tre giornate informative sul nuovo sistema. Per

ulteriori informazioni sono stati comunicati i numeri di telefono dei collaboratori responsabili

delle varie regioni linguistiche.

1997: tutte le organizzazioni hanno potuto partecipare alla procedura di consultazione relativa

al nuovo sistema di sussidi. Nei mesi di gennaio, marzo e maggio sono state invitate a

partecipare a tre diverse giornate informative sul nuovo sistema di sussidi. I risultati della

procedura di consultazione e il concetto rielaborato sono stati trasmessi alle organizzazioni nel

mese di ottobre 1997.

1998: in aprile l'UFAS ha informato le organizzazioni del fatto che il Consiglio federale aveva

approvato l'introduzione del nuovo sistema di sussidi a partire dall'1.1.2001, della possibilità di

partecipare a progetti pilota già a partire dal 1999 e della costituzione di un gruppo di

valutazione che concretizzi il nuovo sistema e accompagni i progetti pilota. In settembre le

organizzazioni sono state informate in modo esaustivo su stato dei lavori, composizione del

suddetto gruppo, nomi delle organizzazioni partecipanti a un progetto pilota e progetti di

modifica della Circolare sui sussidi alle organizzazioni private per l'aiuto agli invalidi e

dell'articolo 108 OAI.

1999: in giugno le organizzazioni sono state informate degli obiettivi materiali perseguiti

dall'UFAS. Hanno ricevuto la documentazione inerente il concetto di controlling, le condizioni

della qualità, la prova del bisogno nonché l'elenco delle persone di contatto. Sono state

invitate a una nuova seduta d'informazione tenutasi in ottobre a Berna. In novembre una

lettera circolare dell'UFAS ha presentato loro in modo dettagliato le condizioni poste per

l'attribuzione dei sussidi, i vari tipi di contratto di prestazioni e il finanziamento futuro. Allegati

alla lettera sono stati trasmessi i questionari sulla prova del bisogno.

2000: in seguito all'adozione della modifica dell'OAI da parte del Consiglio federale nel mese

di febbraio, l'UFAS ha inviato a tutte le organizzazioni un'edizione preliminare della nuova

Circolare sui sussidi alle organizzazioni private per l'aiuto agli invalidi. L'UFAS ha inviato una

breve risposta prima della fine di giugno alle organizzazioni che avevano inoltrato entro il

termine (fine marzo 2000) i questionari sulla prova del bisogno. Una lettera circolare, datata

luglio 2000, ha informato le organizzazioni sulla pianificazione dei lavori fino alla fine dell'anno.

A partire dal mese di agosto tutte le organizzazioni mantello hanno potuto partecipare alle

trattative che hanno preceduto la conclusione del contratto di prestazioni per gli anni 2001-

2003.

Riassumendo, l'informazione sul nuovo sistema di sussidi è stata fornita in modo sistematico.

L'informazione è stata coordinata a diversi livelli (in primo luogo a livello di organizzazioni e di

organizzazioni mantello), tramite vari canali (lettere circolari, comunicati stampa, giornate

informative, sedute, colloqui telefonici) e con grande frequenza.

3. L'introduzione dei contratti di prestazioni non ha portato a una riduzione, bensì a un aumento

globale dell'importo dei sussidi destinati alle organizzazioni.

Di regola il nuovo sistema di sussidi prevede quale base di finanziamento globale l'importo

consolidato versato alle organizzazioni nel 1998 o la media dei sussidi percepiti dal 1996 al

1998. In particolare:

- il nuovo sistema permette di adeguare l'importo di base al rincaro;

- ogni organizzazione ha avuto la possibilità di scegliere come base di finanziamento il

sussidio percepito nel 1998 o la media dei sussidi ricevuti dal 1996 al 1998. Questa scelta

ha portato, per alcune organizzazioni, a un aumento del sussidio rispetto al 1998;

- il Consiglio federale ha deciso di mettere a disposizione un importo supplementare per

finanziare nuove prestazioni negli anni 2001-2003. Per l'anno 2001 viene messo a

disposizione un supplemento del 3% al massimo e per gli anni 2002 e 2003 un supplemento

annuo dell'1% al massimo, entrambi calcolati in base all'importo totale dei sussidi versati per

l'anno contabile 1998;

- un altro importo supplementare è costituito dal bonus per l'assunzione di persone invalide.

Per gli anni 2001-2003 viene messo a disposizione un supplemento annuo del 2% al

massimo, calcolato in base all'importo totale dei sussidi versati per l'anno contabile 1998;

- il nuovo sistema di sussidi permette di passare da un sistema di finanziamento retroattivo a

un sistema di finanziamento dell'anno in corso. Numerose organizzazioni hanno così la

possibilità di realizzare notevoli risparmi sugli interessi del loro credito o di percepire un

reddito grazie all'investimento di questi fondi.

Nel 2001 solo alcune organizzazioni riceveranno un sussidio inferiore a quello percepito nel

1998 o alla media dei sussidi percepiti dal 1996 al 1998. Infatti il metodo di calcolo dell'importo

di base del sussidio per l'anno 2001 è stato fissato singolarmente a seconda del caso se

un'organizzazione è stata informata dal 1996, in modo generale o specifico, del fatto che il

sussidio era suscettibile di essere riesaminato o ridotto oppure se questa misura nel frattempo

è divenuta effettiva. Queste riduzioni non sono una conseguenza comportata dal nuovo

sistema di sussidi, ma sarebbero state eseguite in ogni caso, anche se il sistema di sussidi

fosse rimasto lo stesso.

4. Dal punto di vista giuridico un'organizzazione non può avvalersi di una garanzia del diritto al

sussidio di anno in anno. Le organizzazioni sono tenute a trasmettere all'UFAS il conteggio del

corso o del conto annuale chiuso e verificato entro il termine fissato (cfr. art. 114 OAI). L'UFAS

verifica poi, ogni anno, se tutte le condizioni poste per l'attribuzione dei sussidi sono adempite.

Nessuna organizzazione può essere svantaggiata con effetto retroattivo, poiché qualsiasi

modifica, annunciata in anticipo, riguarda il futuro.

Risposta del Consiglio federale.