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01.3199 · Mozione · 2001-03-23

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

In Svizzera e in tutti gli altri Paesi industrializzati gli organismi geneticamente modificati

soggiacciono a una procedura d'autorizzazione molto rigorosa. Le piante transgeniche

sono sottoposte a controlli severi onde accertarne la sicurezza per l'alimentazione e la

salute umana e degli animali. Soltanto gli organismi geneticamente modificati sicuri

sono ammessi come derrate alimentari ed alimenti per animali. Il Consiglio federale

segue attentamente l'evoluzione in questo settore e integra nelle analisi sulla sicurezza

le conoscenze scientifiche più recenti.

Il controllo dei medicinali veterinari, ossia la verifica della documentazione inoltrata,

l'etichettatatura, l'allestimento dei foglietti illustrativi, l'esame della sicurezza e

dell'efficacia del prodotto, eccetera, compete tuttora ai Cantoni, eccezion fatta per i

medicinali veterinari ad azione immunobiologica. La registrazione è compito dell'Ufficio

intercantonale di controllo dei medicamenti (UICM). Le direttive del 25 novembre 1999

dell'UICM concernenti la dichiarazione di organismi geneticamente modificati nei

medicamenti (direttive sulla dichiarazione di OGM) sono applicabili pure ai medicinali

veterinari. Attualmente presso l'UICM non sono registrati medicinali che contengono

organismi geneticamente modificati.

Punto 1: Il controllo del flusso delle merci non accresce la sicurezza dei prodotti

transgenici. Un certo margine di errore è inevitabile anche in un controllo del flusso

delle merci ineccepibile. Nel settore delle sementi vige un sistema di certificazione,

riconosciuto sul piano internazionale ed assoggettato alla vigilanza statale, che

consente la tracciabilità delle sementi fino al produttore. Questi sistemi di controllo privi

di lacune vengono applicati su base privata in ambito alimentare per i prodotti biologici

visto che le analisi non consentono di distinguere i prodotti biologici da quelli

convenzionali. Nel settore degli alimenti per animali o delle derrate alimentari

convenzionali non vengono praticamente applicati sistemi di controllo del flusso delle

merci che permettono la tracciabilità completa dei prodotti dal campo alla mensa.

Attualmente non esistono sistemi di certificazione riconosciuti a livello mondiale per

grandi flussi di merci. Per i prodotti recanti la dicitura "ottenuto senza manipolazioni

genetiche" la legislazione sulle derrate alimentari prescrive già una documentazione

ineccepibile (ossia la tracciabilità). Nel disegno di revisione dell'ordinanza sulle derrate

alimentari del 7 dicembre 2000 il Consiglio federale propone di estendere la tracciabilità

ad esempio anche agli alimenti per animali, se i prodotti di origine animale sono

contrassegnati con la menzione "ottenuto senza manipolazioni genetiche". Gli operatori

del mercato sono quindi liberi di applicare sistemi ineccepibili per il controllo del flusso

delle merci su un piano generale o specifico.

Il 1o gennaio 2002 entrerà in vigore la legge del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i

dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici, LATer). In virtù dell'articolo 43, chi

importa, esporta, smercia, somministra o utilizza o fa utilizzare su animali medicamenti

per uso veterinario deve tenere un registro sulle loro entrate e uscite e conservare le

pezze giustificative. In questo settore esiste quindi già la base legale per il controllo del

flusso delle merci.

Punto 2: Conformemente a quanto indicato il 30 novembre 2000 dalla Consigliera

federale Dreifuss al Consiglio nazionale, al momento dell'entrata in vigore della LATer

non esisteranno ancora tutte le rispettive ordinanze d'applicazione. La priorità è data a

quelle indispensabili per il funzionamento del nuovo istituto dei medicamenti che

sostituirà l'UICM e l'Unità principale agenti terapeutici dell'Ufficio federale della sanità

pubblica. Tra queste rientrano le ordinanze che disciplinano l'omologazione dei

medicamenti. L'ordinanza nella quale verranno fissati i dettagli inerenti all'obbligo di

tenere un registro giusta l'articolo 43 OATer non rientra in questa categoria prioritaria.

Essa verrà elaborata in una fase successiva e avrà l'obiettivo di creare strumenti di

controllo volti a migliorare la trasparenza nei confronti dei consumatori sull'impiego di

medicinali veterinari.

Gli alimenti per animali che contengono materiale geneticamente modificato devono

essere caratterizzati in modo specifico. Questo obbligo di caratterizzazione crea

trasparenza e consente agli agricoltori di acquistare gli alimenti per animali in funzione

delle loro esigenze. Le condizioni quadro corrette esistono. Grazie a questa

trasparenza, sul libero mercato sono garantiti l'autocontrollo e la vigilanza esterna. Dal

controllo statale degli alimenti per animali volto ad accertare la presenza di organismi

geneticamente modificati effettuato l'anno scorso è emerso che tutti gli operatori del

mercato si attengono all'obbligo di caratterizzazione. In un caso soltanto è stata

riscontrata una falsa dichiarazione. L'introduzione di una contabilità accessibile al

pubblico non comporta praticamente alcun vantaggio per quanto concerne

l'autocontrollo e la trasparenza del mercato. Benché esistano dati sull'origine degli

alimenti per animali e sugli alimenti transgenici dichiarati all'atto dell'importazione

(statistica svizzera sul commercio esterno), va osservato che i dati doganali non

possono venir ripresi direttamente. I prodotti trasformati a base di soia argentina, ad

esempio, possono venir venduti come merce europea, se le fave di soia importate

dall'Argentina sono state trasformate in Europa in olio e in panelli di soia.

Punto 3: La Svizzera è l'unico Paese al mondo nel quale il materiale transgenico che

non può più venir moltiplicato (come ad esempio i panelli di soia) destinato ad essere

utilizzato negli alimenti per animali dev'essere dichiarato come organismo

geneticamente modificato. Contrariamente alla Svizzera, l'Unione europea non è

ancora riuscita a trovare un accordo sulle modalità di omologazione e di dichiarazione

degli alimenti transgenici per animali. Non essendo a conoscenza delle intenzioni

dell'Unione europea in merito agli alimenti transgenici per animali, il Consiglio federale

ritiene prematuro modificare gli attuali limiti di dichiarazione relativi agli alimenti per

animali. Il Consiglio federale segue gli sviluppi della situazione sul piano dell'Unione

europea e a tempo debito procederà agli adeguamenti dei limiti di dichiarazione nel

settore degli alimenti per animali che dovessero rendersi necessari.

È in corso il dibattito parlamentare in merito al pacchetto "Gen-Lex" e alla rispettiva

legge sull'ingegneria genetica. Tale pacchetto e la rispettiva legge sull'ingegneria

genetica contempleranno prescrizioni concernenti la dichiarazione di tutti i prodotti che

sono organismi geneticamente modificati, ne contengono o derivano da essi.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.