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01.3220 · Mozione · 2001-05-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La principale richiesta della mozione è quella di sottoporre determinate parti dell'assicurazione privata alla procedura che vige per le assicurazioni sociali. Essenzialmente si intende l'introduzione di una competenza decisionale dell'assicuratore nella successiva procedura di opposizione e ricorso (cfr. la LF licenziata il 6.10.2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA]). Quale foro per il giudizio del diritto in questione si deve prevedere alternativamente: la sede della parte convenuta, il domicilio della persona assicurata, il domicilio del datore di lavoro.

Il Consiglio federale comprende queste richieste dato che mirano a un'unificazione e a una semplificazione della procedura nel diritto delle assicurazioni e in tal modo a un miglioramento della situazione degli assicurati rispettivamente dei consumatori. Tuttavia, la mozione non concerne soltanto questioni di diritto procedurale. In un'ottica differente è coinvolto anche il diritto materiale: così, in occasione della loro approvazione, considerevoli parti dell'assicurazione privata sono sottoposte o adeguate al diritto delle assicurazioni sociali, il che rappresenterebbe una notevole ingerenza nel diritto privato. Inoltre, andrebbe nuovamente verificato in particolare anche il trattamento della previdenza professionale (LPP). Infatti un coordinamento della procedura in caso di invalidità non è sensato escludendo la LPP. Il Parlamento, in occasione della deliberazione della LPGA, ha ancora rifiutato di sottoporla al diritto delle assicurazioni sociali.

Nell'ambito delle deliberazioni parlamentari relative alla LPGA non è stato possibile trovare un disciplinamento sul foro che valga senza eccezioni per tutti i comparti assicurativi sottoposti alla LPGA. Inoltre, il Parlamento ha rifiutato di ammettere nel disciplinamento di base relativo alla sede del foro il domicilio dell'assicuratore, incluso anche nella presente mozione, come possibile foro (art. 58 cpv. 1 LPGA). Inoltre, nel recente passato le richieste della mozione hanno potuto essere realizzate soltanto in parte nelle assicurazioni sociali nonostante discussioni sul tema in questione.

D'altro canto, la nuova legge sui fori comporterà un nuovo sviluppo delle assicurazioni private dei consumatori. Infatti, secondo l'articolo 22 della legge sui fori, gli assicurati possono scegliere di far valere le loro pretese nei confronti dell'assicurazione nella sede di quest'ultima o al proprio domicilio (foro dell'attore). Questo vale anche in ambito internazionale. L'avamprogetto, attualmente in elaborazione, di una commissione peritale per una procedura civile comune a livello svizzero porterà ulteriori semplificazioni per le cosiddette "controversie dei consumatori".

Il Consiglio federale è pronto a esaminare le richieste della mozione. Tuttavia, vista la loro complessità, raccomanda di trasformarle la mozione in postulato. Ciò coinciderebbe completamente con il contenuto materiale della mozione, la quale si limita a un mandato di verifica.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.