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01.3243 · Mozione · 2001-05-09

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La società anonima è una forma giuridica di diritto privato. Per rispondere alle esigenze particolari dell'amministrazione pubblica sono state create società anonime miste (art. 762 CO) e di diritto speciale (art. 763 CO rispettivamente leggi federali speciali). In relazione agli obblighi di pubblicità e ai diritti d'informazione appare quindi problematico creare diverse regolamentazioni per le società anonime di puro diritto privato senza la partecipazione dell'amministrazione pubblica, in particolare in considerazione dei diritti speciali già spettanti all'amministrazione pubblica e dei diritti e degli obblighi d'informazione generali, che dovrebbero anzitutto essere consumati in maniera completa. Nell'ambito delle vigenti regolamentazioni di diritto privato bisogna in particolare rimandare alle seguenti possibilità :

1. Grazie al diritto di delega statutario l'ente pubblico può già oggi ottenere dai

suoi rappresentanti in seno al consiglio d'amministrazione (art. 762 CO) ampi ragguagli. Il rappresentante delegato dall'ente pubblico nel consiglio d'amministrazione deve fare rapporto alla corporazione che lo designa sugli affari della società e su richiesta informare (Honsell/Vogt/Watter - Hrsg., Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, art. 530-1160 CO, Basilea 1994, art. 762, N. 13 e 25).

2. Con l'accettazione delle relative disposizioni statutarie (ad es. approvazione obbligatoria delle indennità del consiglio d'amministrazione da parte dell'assemblea generale, fissazione di una maggioranza qualificata per il cambiamento di determinate disposizioni statutarie o la creazione di azioni con diritto di voto privilegiato) e di convenzioni che garantiscono i diritti dell'azionista (ad es. accordo sulla non riconferma del consiglio d'amministrazione, nel caso questo non informi regolarmente gli azionisti), gli obiettivi perseguiti dalla mozione possono essere raggiunti anche in caso di partecipazione minoritaria dell'ente pubblico.

3. Azionisti, che rappresentano insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario, possono chiedere per scritto in ogni momento la convocazione di un'assemblea generale straordinaria (art. 699 cpv. 3 CO). Nell'assemblea generale ogni azionista può chiedere al consiglio d'amministrazione ragguagli sugli affari della società (art. 697 cpv. 1 CO).

A causa delle funzioni di vigilanza che deve assumere, in particolare nel settore del "Service public", l'amministrazione pubblica dispone inoltre di altri diritti d'informazione rispettivamente della possibilità di fissare tali diritti d'informazione nel diritto pubblico. Questi diritti - indipendenti dalla forma giuridica degli offerenti interessati - e obblighi d'informazione, che in parte esistono già oggi (cfr. disposizioni sulle concessioni in diversi settori del "Service public") possono essere sviluppati nell'ambito del diritto pubblico in modo sostanzialmente più tecnico che non una regola generale nel diritto privato.

L'ente pubblico è inoltre libero di creare imprese per adempiere compiti pubblici nell'ambito del diritto pubblico, per la cui configurazione possono essere osservati i bisogni specifici dell'ente pubblico in relazione agli obblighi di pubblicità e ai diritti d'informazione.

Il Consiglio federale è di principio d'accordo con l'indirizzo generale della mozione. Sostiene quindi pure l'esigenza di una verifica generale dell'ampliamento dei diritti degli azionisti (mozione Leutenegger Oberholzer del 9 maggio 2001, Rafforzamento della posizione degli azionisti minoritari, 01.3261). Il Consiglio federale è per contro dell'opinione che l'estensione degli obblighi di pubblicità e dei diritti d'informazione nel diritto privato a favore dell'ente pubblico rappresenti unicamente una delle possibili misure per poter raggiungere l'obiettivo prestabilito. Prima di tutto bisognerebbe dunque sfruttare appieno le possibilità offerte dal diritto vigente. Se queste non bastano, gli interessi pubblici dell'ente pubblico devono essere garantiti con pertinenti regolamentazioni nel diritto pubblico sui diritti e sugli obblighi d'informazione. Per contro si dovrebbe rinunciare a creare un nuovo genere di società anonima di diritto privato rispettivamente ad altri diritti speciali disciplinati dal diritto privato per l'ente pubblico. Il Consiglio federale propone quindi di respingere la presente mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.