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01.3292 · Interpellanza · 2001-06-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Schengen contempla una serie di misure volte al consolidamento della collaborazione in materia di giustizia e polizia tra i Paesi membri. Tra queste "misure accompagnatorie" figurano anche i disciplinamenti concernenti le armi da fuoco e le loro munizioni. Da Amsterdam le pertinenti indicazioni minime derivano dalla direttiva CE 91/477, la quale sostituisce le disposizioni in materia di armi della Convenzione d'esecuzione di Schengen.

Come avviene già nel diritto svizzero, anche questa direttiva tende a porre limiti all'abuso delle armi da fuoco nell'interesse della sicurezza interna nonché della protezione dei cittadini. Il Consiglio federale sostiene questi intenti pur tenendo conto di quel che le armi rappresentano nella tradizione svizzera, e nelle trattative su Schengen s'ispira di queste basi. Il Consiglio federale è parimenti intenzionato a mantenere quell'insieme di leggi che permetteranno anche in avvenire l'esercizio del tiro sportivo nella stessa misura di oggi. La revisione in corso della legge sulle armi non toccherà questo punto.

Il Consiglio federale è convinto che i presupposti di Schengen potranno essere attuati con il necessario riguardo per il tradizionale interesse degli Svizzeri per le armi. Infatti le disposizioni della direttiva toccheranno la legislazione nazionale in materia di armi solo limitatamente. La direttiva prevede un'armonizzazione minima della legislazione sulle armi nei Paesi membri. Il punto centrale del disciplinamento è costituito dalle cosiddette categorie di armi, che si distinguono segnatamente in vietate (categoria A, ad es. armi da fuoco per il tiro a raffica), sottoposte ad autorizzazione (categoria B, ad. es. armi semiautomatiche) e soggette all'obbligo di dichiarazione (categoria C, ad esempio la carabina 31 nonché armi da sport e armi da caccia).

Singoli settori (esercito, polizia, collezionisti di armi e istituzioni culturali e storiche riconosciute) non sono disciplinati dalla direttiva e rientrano quindi integralmente nella sfera di competenza del legislatore nazionale. Il legislatore ha altresì il compito di stabilire le condizioni relative al porto e all'utilizzo delle armi.

Di conseguenza, in caso di un'adesione della Svizzera a Schengen, è necessario un adeguamento legislativo soltanto se si tratta del disciplinamento delle condizioni per l'acquisto e la detenzione di armi da fuoco e delle relative munizioni e se nel contempo sono interessati i settori d'eccezione summenzionati. E proprio nell'ambito del suo campo d'applicazione, la direttiva non impone un'armonizzazione assoluta della legislazione nazionale, bensì concede al legislatore nazionale libertà d'azione per tenere conto delle specificità nazionali. La concretizzazione della volontà del legislatore, in generale ritenuta giusta in molti luoghi, concernente l'acquisto rispettivamente la detenzione di armi e munizioni rientra pertanto nella sfera di competenza dei singoli Paesi.

È possibile rilevare gli effetti fondamentali della direttiva sulla legislazione svizzera in materia di armi come mostrato nella presente risposta. Per quanto concerne determinati dettagli vanno effettuati ulteriori chiarimenti sullo sfondo dell'ampio margine di manovra.

Risposta alla domanda 1

In caso di ripresa degli acquis di Schengen da parte della Svizzera, la nostra legislazione in materia di armi dovrebbe essere parzialmente adeguata. Tuttavia, in fin dei conti la direttiva non contiene nessun modello di disciplinamento totalmente sconosciuto per il diritto svizzero in vigore. Di conseguenza, persegue un obiettivo praticamente identico a quello della legislazione svizzera in materia di armi. Vi sono tuttavia differenze di disciplinamento per quanto concerne l'approccio dell'accesso giuridico: la direttiva chiede - come già menzionato - l'introduzione di un sistema di diverse categorie di armi e, collegandosi a ciò, la fissazione di ampi requisiti differenziati per la detenzione e l'acquisto di armi da fuoco e munizioni. La vera e propria novità per la Svizzera sarebbe costituita dalla registrazione giuridica anche della detenzione di armi, visto che finora tale ambito è stato tralasciato dalla legge.

Tuttavia, la portata dell'adeguamento resta in fin dei conti limitata. Così, per quanto attiene alla categoria delle armi vietate (categoria A), non occorrerebbe modificare la legislazione svizzera, poiché anche l'ordinamento giuridico vigente in Svizzera vieta, in linea di principio, l'acquisto e la detenzione di tali armi. Conformemente a Schengen, gli Stati contraenti possono prevedere, come avviene in Svizzera, deroghe per questa categoria di armi. Per i restanti tipi di armi la direttiva sottopone l'acquisto e la detenzione legali a una semplice dichiarazione (categoria C) o al rilascio di una semplice autorizzazione (categoria B). Dal punto di vista materiale, le condizioni di autorizzazione di Schengen sono comparativamente formulate in termini ampi, così da lasciare agli Stati contraenti un'ampia libertà di giudizio all'atto dell'applicazione e della concretizzazione delle disposizioni, segnatamente nel contesto della presentazione del "motivo di giustificazione" in caso di armi sottoposte ad autorizzazione (categoria B).

In relazione all'abilitazione professionale e al monitoraggio dell'attività degli armaioli la situazione giuridica attualmente vigente in Svizzera è conciliabile con le disposizioni della direttiva. Lo stesso vale per le norme concernenti i movimenti oltre frontiera delle armi da fuoco.

Risposta alle domande 2 e 3

In linea di massima la custodia delle armi d'ordinanza (incluse le munizioni) in casa del militare nonché la consegna di tali armi a privati non sono contrarie a Schengen. È vero che, in virtù delle categorie di armi della Convenzione di Schengen, i fucili d'assalto 57 e 90 (incluse le munizioni) rientrano di primo acchito nella categoria delle armi vietate (categoria A). Conseguentemente, il loro acquisto e la loro detenzione dipendono sostanzialmente dal rilascio di un permesso eccezionale, alla stregua di quanto previsto dal diritto svizzero per le armi per il tiro a raffica. Tuttavia, come già menzionato, la direttiva non si applica al settore della polizia o dell'esercito nel suo complesso. Dato che anche il rilascio delle armi d'ordinanza a giovani tiratori o a persone prosciolte dagli obblighi militari è parte integrante del nostro sistema militare tradizionale, secondo il parere del Consiglio federale, anche tale ambito non è toccato dalle disposizioni previste da Schengen.

A ciò si aggiunge che le armi d'ordinanza menzionate secondo la prassi corrente svizzera sono rilasciate al di fuori dell'obbligo di servizio soltanto previa applicazione di un dispositivo di sicurezza. Le armi summenzionate rientrano, quindi, nella lista delle armi soggette ad autorizzazione del sistema di Schengen (categoria B). Siccome il legislatore nazionale al momento di porre in opera le premesse per l'autorizzazione - come menzionato - dispone di una larga libertà d'azione, le armi di ordinanza dovranno poter essere sempre acquistate dai privati anche in regime di Schengen, cosí come lo vuole il Consiglio federale. Non è pertanto necessaria un'autorizzazione speciale come per le armi vietate (categoria A).

Risposta alle domande 4,5 e 6

La direttiva stabilisce il requisito dell'autorizzazione soltanto per le armi sottoposte ad autorizzazione (categoria B), cui appartengono ad esempio le armi da fuoco semiautomatiche o pistole o revolver. L'acquisto o la detenzione di tali armi dipende dall'adempimento delle condizioni che coincidono in ampia misure con i requisiti previsti anche dal diritto svizzero per l'acquisto di armi. L'unica novità è costituita dalla condizione dell'esistenza di un "motivo di giustificazione". Nella direttiva manca la delimitazione di ciò che va inteso per motivo di giustificazione. Pertanto, gli Stati contraenti hanno un ampio margine di manovra per concretizzare tale clausola generale. Conseguentemente spetta ampiamente agli Stati firmatari stabilire caso per caso i motivi di giustificazione. Quindi il motivo di giustificazione non causa nessun problema ad esempio ai cacciatori e ai tiratori (sportivi).

Per quanto riguarda la detenzione delle armi appartenenti alla categoria C (ad es. la carabina 31 nonché diverse armi da sport e da caccia), Schengen prevede l'introduzione di un obbligo di dichiarazione. Ciò, tuttavia, non comporta una restrizione in materia di detenzione di armi da parte di privati. In particolare, per le armi soggette all'obbligo di dichiarazione, non è necessario fornire una siffatta giustificazione. Conformemente al suo senso e scopo, questo disciplinamento intende creare uno spirito di reciproca fiducia tra gli Stati contraenti nell'ottica di una garanzia della sicurezza pubblica. In altri termini, si tratta di prendere in considerazione gli interessi di sicurezza degli Stati confinanti; non è quindi lesivo per la sovrana libertà di decisione dei singoli Stati il fatto di mirare a un determinato livello di sicurezza sul proprio territorio sovrano. Rimangono ancora da precisare le modalità della relativa dichiarazione.

Conformemente a Schengen, non occorrerebbe applicare ulteriori restrizioni nell'ambito della legislazione in materia di armi. In particolare, Schengen, come menzionato, non prevede disposizioni sul porto e sull'utilizzo delle armi da fuoco, bensì affida le relative regolamentazioni interamente al giudizio del legislatore nazionale. Anche le disposizioni relative al movimento oltre frontiera delle armi da fuoco non comportano una restrizione delle norme vigenti in Svizzera. Conseguentemente, rimarrebbero inalterate le condizioni meno restrittive già oggi in vigore per i cacciatori e i tiratori. La novità consisterebbe unicamente nell'obbligo di possedere il cosiddetto passaporto europeo per le armi da fuoco, il quale verrebbe introdotto con l'integrazione delle categorie delle armi previste da Schengen.

Risposta alla domanda 7

Il Consiglio federale è consapevole del fatto che la questione della tradizione svizzera in materia di armi è delicata. Dal suo punto di vista, l'applicazione della direttiva non causerebbe alla Svizzera problemi cosí grandi da rendere superfluo l'accordo su disciplinamenti speciali in tale ambito. Anche per quanto riguarda l'obbligo di notificazione il Consiglio federale intende mirare a una soluzione che rispetti il tradizionale attaccamento degli Svizzeri per le armi.

Risposta del Consiglio federale.