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01.3362 · Mozione · 2001-06-21

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nell'interesse dei consumatori e ai fini della loro protezione e informazione, il Consiglio federale attribuisce grande importanza alla qualità e all'affidabilità dei produttori come anche alle corrispondenti indicazioni che devono figurare sui prodotti. Le disposizioni e gli strumenti necessari a conseguire gli obiettivi prefissati sono ancorati nelle diverse legislazioni esistenti in materia di prodotti.

La legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr, RS 817.0), ad esempio, si prefigge di proteggere i consumatori da derrate alimentari e oggetti d'uso che possono mettere in pericolo la salute, da un lato, e dagli inganni in rapporto con derrate alimentari, dall'altro (cfr. art. 1 LDerr). In base a questa disposizione, è stato introdotto nel 1995 nell'ordinanza sulle derrate alimentari (ODerr, RS 817.02) l'obbligo di indicare il Paese di produzione sugli imballaggi o sulle etichette delle derrate alimentari. In Svizzera, tale obbligo non si applica tuttavia agli oggetti d'uso in generale e quindi ai tessili in particolare. Pur ammettendo il bisogno dei consumatori di conoscere l'origine dei prodotti, il Consiglio federale sa però anche che l'applicazione di un obbligo di indicare l'origine sugli indumenti e gli altri prodotti tessili risulterebbe particolarmente difficile, soprattutto sugli articoli le cui diverse fasi di produzione si svolgono in Paesi diversi.

Nel caso specifico, l'indicazione del "Paese di produzione" rischia di essere fonte di errori e di malintesi e non recherebbe l'informazione richiesta dai consumatori. Essa non fornirebbe, in particolare, alcuna informazione sui metodi di produzione utilizzati.

Inoltre, il Consiglio federale non dispone di un margine di manovra illimitato per introdurre e riformulare nuove prescrizioni in materia di indicazioni sui prodotti. Da un lato, deve rispettare gli impegni internazionali presi dalla Svizzera e, dall'altro, deve attenersi alla legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC, RS 946.51), in base alla quale le prescrizioni tecniche non devono costituire ostacoli al commercio e devono essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera.

2. Per quanto attiene al codice di condotta "Clean Clothes" della campagna Clean Clothes (CCC), si tratta di un codice elaborato tra il 1997 e il 1998 da 150 sindacati e altre organizzazioni, che mira a proteggere i lavoratori dallo sfruttamento. Questo codice è retto essenzialmente dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Esso si rifà al divieto del lavoro forzato (Convenzioni OIL n. 29, 105), al divieto del lavoro e dello sfruttamento minorile (Convenzioni OIL n. 138, 182), al divieto di discriminazione nell'impiego (Convenzioni OIL n. 100, 111) e al diritto alla libertà di riunione e alle azioni collettive (Convenzioni OIL n. 87,98). È basato sui principi delle convenzioni fondamentali dell'OIL, che i 175 Stati membri dell'OIL sono tenuti ad osservare sin dall'adozione della Dichiarazione sui diritti fondamentali e i principi del lavoro, indipendentemente dal fatto che abbiano ratificato o meno le convenzioni. Inoltre, il codice esige il versamento di salari decenti, il divieto di tempi di lavoro eccessivi (oltre le 48 ore alla settimana), condizioni di lavoro umane e un contratto di lavoro fisso. Alcune di queste condizioni sono peraltro riprese dalle convenzioni dell'OIL. Infine, il codice stabilisce il principio di un controllo indipendente delle imprese che lo applicano.

Esso si rivolge ai produttori e ai distributori che intervengono nella catena di produzione degli indumenti e degli indumenti sportivi. Ma si rivolge anche ai lavoratori vincolati a un contratto, ai lavoratori a domicilio, ai fornitori, ai mandatari, ai subappaltanti, ai titolari di una licenza legati a una delle imprese dell'industria dell'abbigliamento che lo applicano. Non ha quindi grande importanza che i rapporti tra quest'ultima e le persone citate siano formali o informali.

La Svizzera, che sostiene le esigenze del codice di condotta della CCC, ha ratificato tutte le convenzioni fondamentali dell'OIL. In occasione dell'89esima conferenza internazionale sul lavoro nel giugno 2001, la delegazione svizzera si è persino espressa pubblicamente a favore di un ruolo attivo dell'OIL nella promozione e nella garanzia di qualità dei label e dei codici di condotta. Purtroppo, questa domanda si è scontrata con l'opposizione di certi Paesi in sviluppo e dei rappresentanti dei sindacati e del padronato. Il Segretariato di Stato dell'economia (seco) ha inoltre sostenuto, nell'ambito della cooperazione tecnica, i label Max Havelaar (derrate alimentari) e STEP (fabbricazione di tappeti).

Benché manifestino la volontà di un impegno attivo in favore di condizioni di lavoro più umane, le richieste formulate nella mozione pongono nondimeno seri problemi sia giuridici che politici:

a) La mozione dà la priorità al codice della CCC. Il codice è però uno fra i tanti codici di condotta. La norma SA8000 o la Fair Labour Association (FLA) sono anch'esse all'origine di codici di condotta simili in concorrenza fra loro. Il codice di condotta della CCC è inoltre un codice recente, la cui fase di controllo si trova attualmente in sperimentazione sia in Svizzera che all'estero. Il fatto di dare la priorità al label della CCC non è quindi giustificato poiché il codice della CCC non è ancora applicato né a livello nazionale né internazionale. Inoltre, il rapporto presentato al Consiglio federale dal Comitato interdipartimentale di Rio (Ci Rio) precisa che spetta ai privati promuovere i label e che lo Stato deve intervenire in questo settore unicamente a titolo sussidiario1.

b) Il codice della CCC è basato sull'adesione di imprese che accettano di sottostare a un controllo indipendente ma dispendioso. La mozione intende imporre alle imprese di dichiarare se i loro prodotti soddisfano o meno i criteri del codice della CCC, indipendentemente dal fatto che siano esse stesse membri a pieno titolo. Si pone perciò un problema di falsa pubblicità nella misura in cui le imprese che non fanno parte della CCC potranno approfittare del suo label. Il CCC rischia allora di incontrare difficoltà per violazione del diritto dei marchi.

c) La questione della compatibilità di una prescrizione che obbliga a indicare i metodi di produzione con le disposizioni dell'OMC (in particolare quelle dell'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi) non è del tutto appurata. Ciò vale soprattutto per i metodi di produzione che non possono essere rivelati dalle caratteristiche fisiche del prodotto finale. Un intervento della Svizzera in seno alla Commissione preposta agli ostacoli tecnici al commercio ha permesso di attirare l'attenzione sulla questione. La Svizzera partecipa attivamente al dibattito difendendo il diritto all'informazione dei consumatori.

Nell'ambito dei negoziati dell'OMC sull'agricoltura, in corso dall'inizio del 2000, si trattano anche aspetti non commerciali della problematica quale l'informazione dei consumatori. Nel dicembre del 2000, la Svizzera ha fatto una proposta prendendo chiaramente posizione in favore di questo aspetto e suggerendo altresì che anche i metodi di produzione e la loro dichiarazione siano oggetto di negoziati.

Il Consiglio federale riconosce le possibilità e le prospettive che i label e i codici di condotta offrono per migliorare le condizioni di lavoro nel mondo intero. Nella legge federale sull'informazione dei consumatori, ha istituito la protezione dei consumatori e dei loro interessi grazie a un'informazione oggettiva sulle principali caratteristiche dei beni e dei servizi. Esso continuerà a impegnarsi a livello internazionale, in seno all'OIL e all'OMC, ai fini della promozione dei label e dei codici di condotta, a seguirne da vicino lo sviluppo in Svizzera e, se necessario, ad adottare misure di sostegno provvedendo a mantenere la conformità con il rapporto sul riconoscimento e la promozione dei label. Tenuto conto degli sforzi già profusi, il Consiglio federale non ritiene utile adottare altre misure legislative complementari.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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