01.3504 · Interpellanza · 2001-10-03
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Con il "regolamento n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti", nonché con il "regolamento sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02)", l'UE ha stabilito le direttive generali nell'ambito di varie misure sociali per gli addetti all'agricoltura. Gli Stati membri dell'Unione europea sono liberi di scegliere se intendono adottare simili provvedimenti a livello nazionale. È stato il caso della Finlandia, ma non della Danimarca e della Svezia. Le misure sociali applicate in Finlandia sono paragonabili a quelle norvegesi. Nell'ambito dei Paesi scandinavi, quindi, non sono riscontrabili differenze riconducibili all'appartenenza o meno all'UE. Per tradizione, infatti, i Paesi scandinavi dispongono di un valido sistema di previdenza sociale.
Danimarca e Svezia
In Danimarca non sono previsti provvedimenti specifici per singole categorie sociali. I principi della pensione di anzianità anticipata e della riduzione dell'età pensionabile si applicano all'intera popolazione, così come un progetto generale di riqualificazione professionale già avviato. Nemmeno la Svezia dispone di misure sociali specifiche per gli addetti all'agricoltura.
Finlandia
Gli agricoltori indipendenti godono di una sufficiente sicurezza sociale mediante assicurazioni sociali e piani di pensionamento specifici e basati sul reddito. I provvedimenti sono finanziati con i contributi degli agricoltori e con mezzi statali nella misura del 75 per cento in media. Si tratta delle misure qui di seguito elencate:
* Assicurazione pensionistica obbligatoria: è applicabile a tutti gli agricoltori a partire dal diciottesimo anno d'età e ai loro familiari. L'azienda deve comprendere almeno 5 ettari di superficie coltiva. I versamenti delle pensioni ed i contributi assicurativi variano in base al reddito annuo aziendale. In generale si fissa un tasso in base alla dimensione dell'azienda. Complessivamente gli agricoltori indipendenti fruiscono delle stesse prestazioni degli altri assicurati.
* Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie per gli agricoltori: fornisce le stesse prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni per i lavoratori dipendenti. Per questa assicurazione gli agricoltori devono pagare un contributo ridotto di un terzo rispetto a quello applicato agli altri lavoratori. Il contributo per l'assicurazione contro le malattie è lo stesso per tutti i lavoratori.
* Perfezionamento professionale: gli agricoltori ricevono dallo Stato un aiuto per il perfezionamento professionale pari a circa 33 franchi al giorno. L'importo varia in base alla durata e al tipo di corso.
* Piani di ferie e di sostituzione per gli agricoltori: tale provvedimento è applicabile soltanto agli agricoltori dediti alla produzione animale. Essi hanno diritto ad un sostituto per esempio in caso di malattia propria o dei figli, di congedo parentale, di assenza a scopo di perfezionamento professionale o a causa di un infortunio. Annualmente i giorni di ferie retribuite sono 23. Lo Stato si assume i costi dei circa 6'000 sostituti utilizzati durante le ferie attivi a titolo principale. Inoltre all'anno sono richieste ulteriori 100 ore libere che vengono retribuite con un importo pari a circa 10 franchi all'ora.
* Pensione di anzianità anticipata: gli agricoltori che concludono la loro attività aziendale a 55 anni ricevono fino al sessantacinquesimo anno d'età una pensione di anzianità anticipata pari in media a 900 franchi al mese. Tale provvedimento è cofinanziato dall'UE nella misura del 40 per cento circa.
* Assicurazione sulla vita per gli agricoltori: gli agricoltori indipendenti hanno diritto, ai sensi di legge, ad un'assicurazione sulla vita equivalente a quella degli altri lavoratori dipendenti. Lo Stato paga un terzo dei premi.
Norvegia
In Norvegia, che contrariamente a Danimarca, Svezia e Finlandia non fa parte dell'UE, vengono attuate varie misure sociali specifiche per gli addetti all'agricoltura, come ad esempio:
* Assegno per il premio delle indennità giornaliere in caso di malattia: lo Stato si assume i costi dei premi al fine di aumentare le indennità in caso di malattia o nascita nella misura del 65 - 100 per cento del reddito di base. Tale provvedimento è applicabile soltanto in caso di malattie che si protraggono per più di 14 giorni.
* Contributo di sostituzione in caso di malattia o per altri motivi: agli agricoltori dediti all'allevamento di bestiame da reddito o alla coltivazione in serra durante tutto l'anno viene finanziato un sostituto qualora non siano in grado di continuare la loro attività per determinati motivi quali malattia, gravidanza/parto, decesso, corsi di perfezionamento militari, servizio civile, figlio malato o disabile. I contributi vengono fissati in base al numero degli animali da reddito o alla superficie destinata alle colture in serra e ammontano a 50 - 150 franchi al giorno per azienda.
* Contributo di sostituzione in caso di ferie/tempo libero: le aziende dedite all'allevamento di bestiame da reddito possono ricevere contributi volti a finanziare manodopera sostitutiva. I contributi sono calcolati per animale e rimborsati previo conteggio. L'importo massimo dei contributi ammonta a circa 9'700 franchi. Negli ultimi dieci anni in media il 95 per cento degli aventi diritto ha fruito di tale contributo.
* Contributo per un sistema di sostituzione: tale provvedimento tende ad incentivare i Comuni ad impiegare persone che possano sostenere gli agricoltori in situazioni di crisi acuta.
* Prepensionamento: mira a favorire il cambio generazionale nel settore agricolo. Le persone il cui reddito principale derivava dall'agricoltura, dall'orticoltura o dalla selvicoltura possono andare in pensione a 62 anni. La pensione di anzianità anticipata ammonta a 1'400 franchi al mese. In Norvegia l'età pensionabile normale è 67 anni.
* Versamento dei contributi alla cassa pensioni statale: gli agricoltori pagano lo stesso contributo degli impiegati ossia il 7,8 per cento del reddito assicurato. Lo Stato paga la differenza rispetto al tasso applicato agli indipendenti pari al 10,7 per cento.
* Sgravio fiscale: per gli agricoltori i primi 7'000 franchi circa di reddito sono esenti da tasse.
Risposta del Consiglio federale.