01.3520 · Mozione · 2001-10-03
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Gli investimenti destinati alla promozione di energie rinnovabili nell'ambito di obiettivi concordati e di impegni formali vengono computati ai sensi della legge sul CO2 e del programma SvizzeraEnergia. La componente centrale di un impegno formale è un piano di provvedimenti che può estendersi anche a progetti realizzati all'estero, destinati alla protezione del clima e già approvati. In tale ambito, viene però data priorità ai provvedimenti propri di un'impresa, che possono prevedere sia l'incremento dell'efficienza energetica sia una maggiore utilizzazione di energie rinnovabili, in sostituzione dei carburanti fossili. Possiamo quindi affermare che un confronto fra i progetti atti a promuovere le energie rinnovabili in Svizzera e i progetti realizzati all'estero mostra che i primi non sono affatto svantaggiati rispetto ai secondi.
Giusta l'articolo 2 capoverso 7 della legge sul CO2 , nel computo delle emissioni il Consiglio federale può tenere adeguatamente conto delle diminuzioni delle emissioni conseguite all'estero. Nel quadro della sua valutazione deve però rispettare i criteri riconosciuti a livello internazionale. Per gli investimenti sono previste fasi progettuali ben precise, che garantiscono l'integrità ambientale dei crediti d'emissione generati. La realizzazione di un progetto in un Paese in via di sviluppo (Clean Development Mechanism CDM) oppure in un altro Paese industrializzato (Joint Implementation JI) prevede quale premessa indispensabile l'approvazione del Paese ospitante e dell'impresa partner indigena coinvolti. La riduzione delle emissioni ottenuta nel quadro di un progetto JI o CDM viene certificata da un'autorità internazionale e si traduce in un aumento ad essa corrispondente del volume di emissioni accreditato al Paese che ha effettuato l'investimento. Non è invece prevista, allo stato attuale della discussione condotta a livello internazionale, la realizzazione di progetti unilaterali di protezione del clima, in cui ogni Paese rilasci dei certificati d'emissione propri, riconosciuti e commerciabili a livello internazionale.
In primo luogo, la legge sul CO2 motiva le imprese, attraverso l'assunzione di un impegno formale, a ridurre le proprie emissioni di CO2 mediante investimenti che promuovono l'utilizzazione razionale dell'energia e l'impiego di energie rinnovabili. L'acquisto di certificati di altre imprese che si sono formalmente impegnate è ovviamente ammesso. Per contro, va approfondita la questione se occorra rilasciare, per esempio, certificati validi a livello nazionale per gli investimenti effettuati in progetti energetici orientati alla politica climatica, quando questi vengono realizzati senza che vi sia un impegno formale proprio o di terzi. Il computo di tali progetti nell'ambito di un impegno formale comporta per contro l'aumento del relativo bilancio delle emissioni. Per questa ragione si dovrebbe, come è il caso nei progetti realizzati all'estero, elaborare dei criteri chiari e definire sia le fasi necessarie al progetto che il monitoraggio.
Il Consiglio federale è disposto a esaminare le questioni ancora aperte collegate all'eventuale autorizzazione di progetti unilaterali di protezione del clima nel settore energetico.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.