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01.3548 · Mozione · 2001-10-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le due divisioni della legislazione costituiscono una parte della divisione principale del diritto pubblico dell'Ufficio federale di giustizia e dipendono quindi dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). La mozione vorrebbe obbligare il Consiglio federale, con il trasferimento di queste due divisioni alla Cancelleria federale, a un provvedimento singolo in materia di organizzazione amministrativa. Ma è appunto uno degli scopi essenziali della legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), di offrire e garantire al Consiglio federale il piú ampio spazio possibile di competenza e responsabilità per una efficace organizzazione dell'Amministrazione federale (vedi p. es. artt. 8 e 43 LOGA). A questo segno la mozione intacca una sfera decisionale che la legge ha formalmente riservata al Consiglio federale; dev'essere quindi respinta.

La richiesta di trasferimento delle due divisioni della legislazione non è giustificabile nemmeno dal punto di vista materiale:

1. La tutela della caratteristica dello Stato di diritto e dell'unità del diritto sulla base della Costituzione nonché il relativo sviluppo del diritto rappresentano un importante compito del Consiglio federale quale governo del paese. La responsabilità dell'adempimento di questo compito nonché del trattamento delle rispettive domande, vista la sua importanza dev'essere chiaramente conferita a un membro del governo; e per la preparazione delle pertinenti pratiche è necessario che egli possa contare su un'unità amministrativa di specialisti in materia. Questa unità è costituita oggi dall'Ufficio federale di giustizia. L'attribuzione dei compiti sopra indicati a un membro del governo non costituisce affatto un'agevolazione ingiustificata di una certa influenza politica di parte o la creazione di un "superdipartimento". Da un canto, per ragioni di trasparenza, gli argomenti presentati a favore di un'eventuale proposta distinguono per quanto possibile tra ciò che dipende dal politico e ciò che dipende dal giuridico e, d'altro canto, tutte le proposte del DFGP sono sottomesse alla procedura decisionale ordinaria del Consiglio federale.

2. Le attività delle divisioni della legislazione non si limitano a seguire i disegni e progetti di legge a livello di tecnica giuridica e di redazione. Questo compito è da anni garantito in ampia misura dai servizi giuridici e linguistici della Cancelleria federale, in collaborazionecon l'Ufficio di giustizia. La creazione, circa trent'anni fa, delle divisioni della legislazione, era principalmente dettata dalla necessità - in seguito incontestata - di sottomettere gli atti legislativi preparati dall'amministrazione a un esame uniforme del loro contenuto giuridico prima di essere approvati dal dipartimento interessato o dal Consiglio federale, permettendo cosí a quest'ultimo di assumere la sua responsabilità nel campo della legislazione salvaguardando la coerenza della politica giuridica ai sensi del punto 1.

3. L'attività dei due servizi in questione sono quindi meno un compito di stato maggiore che un compito trasversale, effettuato su mandato del dipartimento responsabile della politica giuridica. Se i veri scopi di stato maggiore al servizio del governo sono di norma raggruppati in seno alla Cancelleria federale, i compiti trasversali paragonabili (per es. la politica finanziaria, la politica estera, la politica in materia di sviluppo durevole) sono sempre di competenza di un dipartimento, vale a dire di un membro del governo.

4. Occorre per altro segnalare che nella maggior parte dei paesi europei il ministero della giustizia è incaricato di eseguire un controllo preliminare della legalità dei progetti legislativi.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.