02.3009 · Postulato · 2002-02-19
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Sovrano ha avuto la possibilità di pronunciarsi in merito a questa problematica cinque anni fa: l'8 giugno 1997 il popolo e i Cantoni hanno nettamente respinto l'iniziativa popolare federale "Per un divieto di esportazione di materiale bellico" (con 1 243 869 voti contrari contro 361 164 favorevoli; respinta da tutti i Cantoni). Una proposta svizzera di divieto totale delle forniture internazionali di armi e di materiale bellico non sarebbe credibile. Inoltre le possibilità di successo a livello internazionale sono minime.
Un divieto universale e generale delle forniture di armi e di materiale bellico sarebbe difficilmente conciliabile con il diritto di ogni Stato di difendersi con la forza contro ogni aggressione esterna, conformemente a quanto statuito dal diritto internazionale pubblico. Questo diritto di legittima difesa figura all'articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite e implicitamente include il diritto degli Stati di procurarsi, se necessario all'estero, i mezzi necessari per la difesa. È legittimo inoltre che uno Stato di diritto si doti di un equipaggiamento appropriato anche per garantire il rispetto dell'ordine giuridico interno con i mezzi necessari, incluso l'uso della forza.
Soltanto le grandi potenze possono permettersi di mantenere un'industria degli armamenti nazionale moderna unicamente per soddisfare il bisogno interno in questo ambito. L'industria degli armamenti dei Paesi piccoli dipende infatti dalle esportazioni per restare competitiva: le esportazioni permettono di distribuire i costi dello sviluppo su un numero più elevato di acquirenti. Nel corso dell'ultimo decennio si è pertanto imposta anche nel settore dell'industria degli armamenti una ripartizione internazionale del lavoro. Così le industrie svizzere producono oggi strumenti di alta tecnologia ma l'esercito svizzero da tempo non è più in grado di coprire la totalità delle sue esigenze di materiale moderno all'interno del Paese. Per mantenere la propria forza difensiva l'esercito dipende dall'importazione di equipaggiamenti; lo sviluppo autonomo all'interno del Paese di sistemi all'altezza dei tempi richiederebbe invece un investimento eccessivo. L'introduzione di un divieto generale di forniture di armi e di materiale bellico a livello internazionale comporterebbe importanti svantaggi strategici ed economici per la Svizzera e per gli Stati in una situazione simile a quella del nostro Paese.
Il Consiglio federale è nondimeno pienamente cosciente della necessità di controlli severi delle forniture di armi e di materiale bellico. La legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (in vigore dal 1 aprile 1998) persegue tale obiettivo. Sul piano internazionale la Svizzera si impegna per il divieto di talune categorie di armi (armi di distruzione di massa, mine antiuomo e altre armi disumane). Il nostro Paese lotta contro il commercio illegale di armi e sostiene gli sforzi profusi in favore di una maggiore trasparenza e responsabilizzazione nel commercio delle armi convenzionali. All'interno delle Nazioni Unite, il Consiglio federale persegue gli obiettivi seguenti:
* applicazione universale del Registro delle Nazioni Unite degli armamenti convenzionali (il registro contiene indicazioni sulle importazioni e le esportazioni dei sistemi di armamento pesante convenzionali);
* lotta contro la proliferazione e gli abusi nell'ambito delle armi leggere.
Il Consiglio federale ritiene che tali obiettivi siano realizzabili. Le misure che realizzano la trasparenza e permettono di risalire all'origine dei trasferimenti di armi possono contribuire in tutti gli Stati a una pratica di autorizzazione cosciente e responsabile.
Il Consiglio federale respinge l'idea di un divieto totale delle forniture internazionali di armi e di materiale bellico per motivi politici, strategici ed economici nonché per considerazioni di diritto internazionale pubblico.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.