02.3023 · Interpellanza · 2002-03-05
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il 25 aprile 2001, in occasione dell'assemblea generale ordinaria di SAirGroup, la Confederazione e il Canton Zurigo hanno richiesto, in qualità di azionisti di minoranza qualificati, una verifica speciale giusta gli articoli 697a segg. del Codice delle obbligazioni (CO). La domanda è stata accolta a larga maggioranza. Lo scopo della verifica speciale era di scoprire eventuali violazioni dell'obbligo di diligenza da parte di organi della società e di permettere di avviare un procedimento penale. In seguito il giudice unico del tribunale distrettuale di Zurigo ha incaricato la ditta Ernst & Young di svolgere questo compito quale controllore speciale. Conformemente all'articolo 697g capoverso 2 CO, SAirGroup avrebbe dovuto sopportare le spese della verifica speciale. Dopo che, nel corso dei mesi di settembre e ottobre 2001, la società era divenuta insolvente, la verifica speciale ha subìto un arresto.
2. Il 5 ottobre 2001 è stata concessa a SAirGroup la moratoria concordataria (inizialmente provvisoria). Ciò ha rappresentato una cesura anche per il procedimento di verifica speciale: in caso di concordato con abbandono dell'attivo o di fallimento spetta in primo luogo al liquidatore o all'amministrazione del fallimento far valere le pretese in materia di responsabilità (art. 757 cpv. 1 CO). Se il liquidatore o l'amministrazione del fallimento rinunciano a far valere tali pretese, sono autorizzati ad esercitarle innanzitutto i creditori. Il ricavo è destinato dapprima a coprire le pretese dei creditori che hanno agito in giudizio. Gli azionisti che hanno agito in giudizio partecipano soltanto a un'eventuale eccedenza (art. 757 cpv. 2 CO).
3. È stato pertanto concordato con il commissario di SAirGroup, l'avvocato Karl Wüthrich, che la verifica speciale deve essere interrotta e inserita in un procedimento da lui condotto. Ciò corrisponde alla nuova situazione degli interessi che peraltro comporta notevoli vantaggi:
- Diversamente dagli azionisti, nel corso dei suoi accertamenti, il commissario non deve tener conto dei segreti d'affari di SAirGroup.
- Egli non è nemmeno vincolato allo scarico del mandato del consiglio d'amministrazione per gli anni che precedono l'anno di esercizio 2000.
- Il commissario è inoltre in grado di indagare indipendentemente dal questionario della verifica speciale approvato dal giudice. Egli è libero di restringere l'indagine su determinati oggetti o di allargarla, a seconda dei fatti di cui viene costantemente a conoscenza.
- Infine, contrariamente alla verifica speciale, le indagini del commissario possono protrarsi oltre l'ultima assemblea generale ordinaria. Pertanto, esse si incentreranno in particolare sulle responsabilità nell'ambito del cosiddetto grounding.
4. Per garantire che i risultati ottenuti da Ernst & Young nell'ambito della verifica speciale possano essere ripresi direttamente nelle indagini attuali, la Confederazione e il Canton Zurigo daranno un contributo significativo ai lavori svolti finora e alla loro prosecuzione. Il relativo credito è già stato votato l'anno scorso, in occasione della sessione straordinaria. Quale contropartita, il commissario ha conferito alla Confederazione e al Canton Zurigo la possibilità di partecipare all'elaborazione del questionario aggiornato. È inoltre garantito che al momento opportuno Parlamento e opinione pubblica saranno informati sui risultati dell'indagine.
5. Riteniamo che questa misura dispositiva per accertare le responsabilità sia efficace e sufficiente. Il Consiglio federale non ha dunque motivo di intromettersi con "azioni di uguale tenore" in procedimenti penali che sono apparentemente già in corso.
Per quanto concerne la stesura del contratto tra SAirGroup e M. Corti va sottolineato quanto segue:
- I responsabili della stipulazione del contratto erano gli organi della società allora competenti. Non vi era motivo di informare il Governo federale a tale riguardo. Di conseguenza il Consiglio federale non è a conoscenza né della situazione riguardante gli interessi delle parti direttamente coinvolte né del contenuto del contratto.
- Il Consiglio federale parte dal presupposto che nell'ambito delle sue indagini il commissario si occuperà anche delle condizioni di assunzione del CEO e del presidente del consiglio di amministrazione di SAirGroup. Sporgere una denuncia penale per usura (art. 157 CP) sarebbe pertanto materialmente errato.
Risposta del Consiglio federale.