02.3094 · Interpellanza · 2002-03-20
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Per principio, i prodotti fitosanitari (PFS) possono essere messi in commercio soltanto se omologati (art. 2 cpv.1 Ordinanza concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari, Ordinanza sui prodotti fitosanitari; RS 916.161). Le omologazioni estere, che adempiono esigenze equiparabili, sono riconosciute per quanto le condizioni agronomiche e ambientali concernenti l'impiego dei PFS siano paragonabili (art. 160 cpv. 6 Legge federale sull'agricoltura, Legge sull'agricoltura, LAgr; RS 910.0). In applicazione del principio di officialità, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), in qualità di autorità preposta all'omologazione, è tenuto a prendere sempre in considerazione d'ufficio anche fatti generalmente noti. Il materiale di moltiplicazione di origine vegetale non può essere importato come merce commerciale, se contiene sostanze che in Svizzera non sono autorizzate in un PFS previsto per un impiego corrispondente. L'autorità che rilascia il permesso (UFAG) può consentire deroghe (allegato 4.3 punto 2 cpv. 5 Ordinanza sulle sostanze pericolose per l'ambiente, Ordinanza sulle sostanze, OSost; RS 814.013). Queste disposizioni legali garantiscono, da un lato, che un PFS possa essere messo in commercio soltanto se è idoneo all'impiego previsto e non presenta alcun effetto collaterale inaccettabile sull'ambiente e indirettamente sull'uomo se applicato in conformità delle modalità d'uso prescritte e dall'altro che, in situazioni particolari, le autorità possano agire in maniera rapida e responsabile, in caso di un possibile impatto negativo sull'agricoltura svizzera.
Per quanto concerne il rilascio del permesso eccezionale per la messa in commercio di sementi di colza provenienti dalla Repubblica federale di Germania, l'UFAG aveva valutato quali aspetti agricoli potessero determinare una simile deroga e se erano garantiti i presupposti in materia di idoneità e sicurezza del PFS in questione" ovvero il Chinook. Dopo aver ponderato i vantaggi e gli eventuali rischi legati all'impiego di questo PFS nel trattamento delle sementi, l'UFAG era giunto alla conclusione che il rilascio di un permesso eccezionale era giustificato.
Alla luce di questa premessa generale, il Consiglio federale risponde alle domande come segue:
1. Le sementi di colza provenienti dalla Germania sono determinanti per garantire la coltivazione di questo prodotto in Svizzera: le varietà di colza tedesche coprono circa due terzi del mercato svizzero. Nel 2001, in Germania erano disponibili soltanto sementi disinfettate con il prodotto Chinook. Era quindi necessario stabilire se le autorità preposte all'omologazione disponevano di informazioni sufficienti per poter concedere un permesso sulla scorta di una richiesta corrispondente e garantire che la coltivazione di colza avvenisse conformemente alle esigenze dell'agricoltura. La risposta era stata affermativa in ragione dei seguenti elementi:
Al momento del rilascio del permesso, l'autorità preposta era a conoscenza del fatto che l'impiego del Chinook nel trattamento delle sementi di colza era già stato autorizzato in alcuni Paesi dell'UE, ad esempio in Germania e Austria, mediante regolare procedura di omologazione. Poiché la procedura di autorizzazione applicata nell'UE prevede esigenze equivalenti, vi erano i presupposti per giustificare un riconoscimento materiale di questa omologazione da parte della Svizzera in vista del rilascio di un permesso.
Inoltre, entrambi i principi attivi contenuti nel Chinook erano noti all'autorità svizzera preposta all'omologazione. A quei tempi, in Svizzera, l'imidaclopride era stato testato e autorizzato quale principio attivo insetticida nei prodotti impiegati per la disinfezione delle sementi di granturco e di barbabietola da zucchero. In particolare erano risapute le sue proprietà in materia di sicurezza per l'uomo e l'ambiente. Inoltre, sulla base dell'impiego nella pratica non si erano verificate esperienze negative. Va pure aggiunto che il quantitativo di prodotto impiegato per ettaro per il trattamento della colza è inferiore a quello utilizzato nel caso del granturco e della barbabietola da zucchero.
Siccome l'altro principio attivo del Chinook, il beta-cyfluthrin, contiene le componenti attive biologiche del cyfluthrin, per valutare questo principio attivo è possibile fare riferimento ai dati relativi al cyfluthrin. L'autorità preposta all'omologazione disponeva dei risultati di una valutazione degli aspetti inerenti alla protezione della salute, in quanto tale principio attivo era contenuto in un prodotto già autorizzato per la protezione delle scorte. L'UFAG, inoltre, possedeva i risultati di una valutazione degli eventuali rischi di entrambe le forme del principio attivo per la salute e per l'ambiente svolta dallo "Scientific Committee on Plants" dell'UE. L'autorità preposta all'omologazione, quindi, si è avvalsa da un lato delle proprie conoscenze e dall'altro della valutazione a cura dell'UE, conformemente all'articolo 160 capoverso 6 LAgr.
Malgrado questa valutazione positiva, l'UFAG, quale misura preventiva, ha limitato la validità del permesso a un anno, in quanto in Svizzera, di norma, non ci si deve discostare dal principio di omologazione di un PFS se non ce n'è bisogno. Nel frattempo è stata effettivamente presentata all'autorità preposta una richiesta ufficiale di omologazione del PFS in oggetto e la normale procedura di autorizzazione è pendente.
2. La concessione di un simile permesso non è in contrasto con l'orientamento della politica agricola in termini di gestione sostenibile del suolo. Al contrario, i prodotti destinati alla disinfezione delle sementi sono, per principio, adatti al fine di ridurre al minimo il carico del suolo attraverso i PFS. Infatti, contrariamente a quanto accade nel caso dell'applicazione sulle foglie, durante la quale il prodotto può penetrare nel suolo, un PFS del tipo di quello in oggetto è applicato solo dove può svolgere la sua azione. Inoltre, le dosi impiegate sono di regola ben al di sotto di quelle richieste in un'applicazione sulle foglie, nella fattispecie circa 16 grammi di imidaclopride l'ettaro.
3. I dati raccolti nel quadro prove in pieno campo sulla colza (D, F, GB) mostrano che attenendosi alle modalità d'uso prescritte, non si riscontrano residui d'imidaclopride nel raccolto, ossia nei semi di colza. (Questa considerazione vale pure per il principio attivo beta-cyfluthrin). Nel caso del girasole, in Svizzera, il principio attivo imidaclopride non è mai stato impiegato. Ne consegue, quindi, che non sussiste alcun rischio inammissibile per la salute di chi consuma olio di colza o di girasole.
4. Il principio attivo imidaclopride ha un buon livello di tollerabilità per le piante. In Svizzera, finora non sono stati riscontrati danni a colture di trifoglio bianco o ad altre colture a seguito di una rotazione con colture trattate con imidaclopride. Considerato che la dose di principio attivo impiegata per la colza è addirittura ancor più esigua, anche in questo caso non si prevedono danni.
5. Nel quadro dell'esame dell'imidaclopride per le indicazioni autorizzate in Svizzera, è stata valutata anche la sua interazione con l'ambiente circostante e non sono stati constatati effetti collaterali inammissibili sulla fauna epigea. Si era anche a conoscenza dei rapporti sugli asseriti danni alle api mellifere giunti dalla Francia. Dai colloqui con esperti delle autorità collegiali dell'UE è emerso che attenendosi alle modalità d'uso prescritte, non sono riscontrabili effetti inammissibili né sulle api mellifere né su altri insetti sensibili.
Siccome in base alla succitata valutazione del beta-cyfluthrin si escludono eventuali danni, cade l'interrogativo di chi ne sarebbe responsabile. Si entrerà più dettagliatamente nel merito dell'aspetto generale della responsabilità civile al punto 8.
6. Prima di rilasciare il permesso, l'autorità preposta ha dovuto chiarire, e di conseguenza decidere, se le sementi trattate e i PFS utilizzati a tale scopo comportavano effetti collaterali inammissibili. La risposta è stata negativa. Pertanto si è seguita la regolare procedura d'autorizzazione, segnatamente emettendo una decisione all'attenzione del richiedente che autorizzasse la messa in commercio delle sementi in questione. Questa procedura non prevede ulteriori informazioni al pubblico né in virtù del diritto pertinente né in base alla normale prassi. Se fosse stato effettivamente riscontrato il rischio di effetti collaterali inammissibili, l'autorità preposta non avrebbe rilasciato il permesso e, anche in questo caso, non vi sarebbe stata alcuna necessità d'informare l'opinione pubblica.
7. È compito dell'autorità preposta all'omologazione verificare se un PFS - nella fattispecie un prodotto per la disinfezione delle sementi - può essere messo in circolazione o meno. Questa decisione si basa su criteri standard internazionali: il loro adempimento comporta automaticamente l'omologazione del PFS. In virtù del diritto in vigore, va rispettata anche l'esigenza secondo cui un PFS dev'essere sufficientemente idoneo all'impiego previsto (art. 4 lett. a. Ordinanza sui prodotti fitosanitari). A titolo d'esempio, il trattamento delle sementi mediante poltiglia in acqua calda, a cui si fa riferimento nella presente interpellanza, non previene assolutamente i danni provocati alle sementi da insetti o da funghi nella fase successiva alla semina. La consulenza agli agricoltori sulla disponibilità di PFS testati e omologati, così come sui metodi alternativi, viene fornita dalle competenti organizzazioni di consulenza, dalle Stazioni federali di ricerche, dai servizi fitosanitari cantonali e dagli offerenti di PFS.
L'omologazione dei PFS avviene indipendentemente dalla concessione di pagamenti diretti. Le restrizioni concernenti l'impiego dei PFS sono fissate dall'ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD; RS 910.13); esse, tuttavia, non riguardano singoli prodotti, bensì interventi di base. Secondo le disposizioni dell'OPD, l'impiego di sementi autorizzate è possibile e non ha alcun impatto sul versamento dei pagamenti diretti cui si ha diritto. Con il rilascio del permesso è stata autorizzata la messa in commercio delle sementi in questione, il cyfluthrin non è quindi un PFS vietato nel quadro della coltivazione della colza.
8. Per principio, la valutazione dei PFS da parte dell'autorità preposta all'omologazione serve anche a garantire che i prodotti, se applicati secondo le modalità d'uso prescritte, non comportano rischi inammissibili. Per stabilire se la Confederazione deve rispondere di un eventuale danno che potrebbe verificarsi nonostante la complessa procedura sopra descritta si applicano le disposizioni della legge federale sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità; RS 170.32). In virtù dell'articolo 3 capoverso 1 Legge sulla responsabilità, la Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni - in questo caso del rilascio di un permesso. Inoltre, occorre provare un'adeguata relazione causale tra l'atto dannoso e il danno. La legge sulla responsabilità prevede esclusivamente la responsabilità statale. Nei confronti di terzi risponde soltanto lo Stato.
Risposta del Consiglio federale.