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02.3427 · Mozione · 2002-09-17

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Fino al 1999 tutti i capitali di previdenza della CPC erano rimunerati con un tasso d'interesse che ammontava almeno al 4 per cento. Il debito menzionato nell'articolo 26 capoverso 2 della Legge sulla CPC è un disavanzo tecnico che i dipendenti, rispettivamente gli assicurati della Cassa, non possono essere chiamati a coprire. Per la Cassa pensioni della Confederazione esso rappresenta un attivo che garantisce gli obblighi nei confronti degli assicurati attivi e dei pensionati. Ci sono state e continueranno a esserci fasi in cui, dal punto di vista della Confederazione, il tasso del 4 per cento potrebbe essere ritenuto troppo elevato oppure molto favorevole.

I motivi per mantenere invariato il tasso al 4 per cento sono i seguenti:

* Il capitale di copertura della Cassa pensioni della Confederazione, calcolato secondo le basi attuariali, deve fruttare un interesse del 4 per cento. Fintanto che la Confederazione non avrà estinto il debito risultante dal disavanzo, la Cassa non avrà la possibilità di investire questo denaro in altri modi. Se per la Cassa non è possibile realizzare utili su questo importo rispetto al tasso tecnico, allora non è nemmeno giustificato scostarsi verso il basso da tale tasso.

* Pertanto, nella strategia d'investimento della Cassa pensioni della Confederazione che il Consiglio federale ha posto in vigore nel 1999 il debito risultante dal disavanzo figura logicamente come categoria d'investimento a interesse fisso al 4 per cento.

* Nelle trattative riguardanti l'emanazione della Legge sulla CPC non è mai stato contestato che il debito risultante dal disavanzo debba fruttare un tasso di almeno il 4 per cento. Il legislatore ha in questo modo creato la connessione al tasso tecnico. Alla luce dell'attuale situazione dei mercati dei capitali, cambiare adesso la regolamentazione nell'articolo 26 capoverso 2 della Legge sulla CPC comporterebbe, a breve termine, per la Cassa pensioni della Confederazione una perdita di entrate di oltre 100 milioni di franchi all'anno. In questo modo il suo tasso di copertura verrebbe ulteriormente ridotto e il disavanzo aumenterebbe nella stessa misura.

* Il problema degli interessi può eventualmente essere risolto in fretta, se la Confederazione riesce a estinguere rapidamente il debito risultante dal disavanzo. La velocità del finanziamento dipende, da un lato, dalle possibilità d'investimento della Cassa pensioni e, dall'altro, dalle possibilità di rifinanziamento della Confederazione. Del resto, ai sensi dell'articolo 26 capoverso 2 della Legge sulla CPC, il termine entro il quale il debito risultante dal disavanzo deve essere ammortizzato è fissato al massimo a otto anni.

* Infine, occorre aggiungere che gli averi della Cassa pensioni della Posta che quest'ultima non ha ancora prelevato e che sono depositati su un conto presso la Confederazione vengono rimunerati con un tasso d'interesse del 4 per cento. Se il debito risultante dal disavanzo della Confederazione nei confronti della Cassa pensioni venisse rimunerato con un tasso d'interesse inferiore al 4 per cento, ne risulterebbe una grave disparità di trattamento tra gli assicurati della Cassa pensioni della Confederazione rispetto a quelli della Cassa pensioni della Posta, che erano parimenti assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione fino al 31 dicembre 2001.

Dichiarazione del consiglio federale

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.