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02.3447 · Interpellanza · 2002-09-18

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale comprende la preoccupazione del Gruppo radicale-democratico e prende molto sul serio gli eventi verificatisi nel Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Ritiene tuttavia che questi due affari, concernenti gli ex ambasciatori a Berlino e nel Lussemburgo - in entrambi i casi essi non sono oggi più legati da alcun rapporto di lavoro con la Confederazione - rappresentino casi isolati che non hanno alcun legame tra di loro e non consentono di trarre conclusioni su tutto il personale del DFAE. Questi affari non sono stati minimizzati né dal Consiglio federale né dal DFAE ma hanno al contrario portato ad ampie misure di sensibilizzazione a titolo preventivo.

Il Consiglio federale e il DFAE affronteranno nei dettagli il rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale nell'ambito del loro parere in merito e comunicheranno le loro raccomandazioni in materia di politica del personale per i servizi di carriera e di organizzazione del servizio esterno del DFAE. Nella misura in cui l'interpellanza solleva questioni che concernono diverse raccomandazioni del rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, il Consiglio federale rimanda anche al suo parere dettagliato concernente il rapporto che sarà pubblicato prima della fine dell'anno.

Il Consiglio federale risponde come segue alle domande sollevate dall'interpellanza:

ad 1.: Il Consiglio federale non può impedire infrazioni isolate alle norme legali esistenti nemmeno con il più severo disciplinamento. Ai collaboratori del DFAE vengono ricordate in permanenza le basi giuridiche applicabili in materia e i loro compiti al proposito, in particolare al momento della loro formazione di base e formazione continua. La Direzione competente svolge campagne di sensibilizzazione. L'ultimo comunicato inviato a tutti i collaboratori interessati del DFAE in tutto il mondo risale alla metà di settembre.

I controlli di sicurezza concernenti il personale del DFAE sono svolti conformemente alla legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (RS 120) e all'ordinanza del 19 dicembre 2001 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) (RS 120.4). Sono oggetto di controlli di sicurezza relativi alle persone tutti i collaboratori del sevizio trasferibile delle carriere diplomatica e consolare, così come tutti i collaboratori dei servizi generali secondo l'elenco delle funzioni. Il controllo è effettuato ogni cinque anni dal servizio specializzato del DDPS. Secondo il Consiglio federale, il controllo introdotto all'inizio del 2002 dalla nuova regolamentazione è efficace e performante.

ad 2.: Secondo l'articolo 91 dell'ordinanza sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3), gli impiegati della Confederazione necessitano di un'autorizzazione per esercitare cariche pubbliche e svolgere altre attività al di fuori del loro rapporto di lavoro con la Confederazione se l'attività in questione li impegna in misura tale da compromettere le loro prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro o rischia di generare un conflitto con gli interessi del servizio. Per garantire una prassi uniforme in materia di autorizzazioni all'interno del DFAE, le autorizzazioni sono esaminate in modo centralizzato, in base alle domande, e concesse dalla Direzione delle risorse e della rete esterna (DRRE). Nei casi delicati, la decisione è presa dopo aver consultato la direzione del Dipartimento. La prassi in materia di autorizzazioni è sempre stata molto restrittiva. Nel corso degli ultimi 14 anni, il Dipartimento ha concesso 15 autorizzazioni per esercitare un'attività accessoria, tra le quali sette concernevano la partecipazione a consigli di amministrazione e quattro l'insegnamento a livello universitario. Dieci autorizzazioni sono state inoltre rilasciate per l'esercizio di una carica pubblica. A questo proposito occorre sottolineare che in passato non vi sono mai stati problemi in relazione alle autorizzazioni concesse. Come hanno dimostrato gli eventi verificatisi in questi ultimi mesi, attività private non autorizzate hanno dato luogo a incidenti che pregiudicano la reputazione dell'Amministrazione federale. Considerata la situazione, il capo del Dipartimento ha avviato una verifica generale delle attività accessorie del personale dei servizi di carriera.

La legislazione sul personale federale non esclude l'esercizio di un'attività accessoria a titolo lucrativo. Il bisogno del personale dei servizi di carriera di esercitare attività accessorie non è di gran lunga dovuto sempre a motivi finanziari, ma risponde all'esigenza di realizzare interessi personali fuori dall'ambito lavorativo quotidiano. Per quanto concerne le domande di autorizzazione per un'attività accessoria, non si tratta di un problema di remunerazione, ma dell'esercizio dei diritti garantiti dalla Costituzione agli impiegati della Confederazione, come il diritto alla libertà personale, alla libertà d'opinione e alla libertà d'associazione.

ad 3.: Gli impiegati della carriera diplomatica che svolgono compiti di tutela degli interessi all'estero, compresi i capimissione, adempiono i compiti che derivano dalla loro funzione nello Stato di residenza non solo durante le ore di lavoro, ma anche al di fuori di esse. Per tale motivo le disposizioni di esecuzione dell'ordinanza sul personale federale emanate dal Dipartimento prevedono obblighi particolari, in materia di comportamento e di fedeltà, per il personale dei servizi di carriera in servizio all'estero (art. 132-148 O-OPers-DFAE; RS 172.220.111.343.3). Questa categoria di personale deve impegnarsi, con il suo comportamento, a guadagnarsi il rispetto delle autorità e dei cittadini dello Stato di residenza. Gli impiegati in servizio all'estero devono in particolare astenersi, secondo l'articolo 133 O-OPers-DFAE, da qualsiasi dichiarazione che potrebbe avere effetti negativi sulla politica delle autorità svizzere.

I limiti delle attività private di relazioni pubbliche per un diplomatico svizzero derivano essenzialmente dal dovere di fedeltà contenuto nella legislazione sul lavoro ed enunciato nell'articolo 20 della legge sul personale federale (LPers; RS 172.220.1). I limiti di queste attività private sono chiaramente stabiliti per gli impiegati in servizio all'estero: l'attività privata di relazioni pubbliche di un diplomatico svizzero deve terminare laddove gli interessi della Confederazione potrebbero essere lesi, ad esempio perché tale attività potrebbe pregiudicare la reputazione della Svizzera all'estero o delle autorità federali o nuocere alla tutela degli interessi.

Disposizioni simili si applicano anche in altri Stati. Esse si basano sia su un codice etico, com'è il caso negli Stati Uniti, sia sul dovere di fedeltà del personale pubblico previsto dalla legislazione generale del lavoro o dal diritto del personale pubblico (come ad esempio nella Repubblica federale di Germania).

ad 4.: I sistemi attuali di selezione per i servizi diplomatici e consolari (cosiddetti "Concours"), che pongono l'accento sulle competenze professionali e sociali, sono ormai collaudati e danno i risultati auspicati. Il "Concours diplomatique", preparato con cura, comprende due tappe di selezione ben precise e rimarrà anche in futuro un prezioso strumento di reclutamento, che consente al DFAE di selezionare candidati con solide conoscenze generali e un'eccellente capacità di resistenza psichica e fisica.

Il "Concours" soddisfa le esigenze di una procedura di reclutamento moderna, che comprende in particolare elementi di assessment. Il DFAE collabora strettamente in questo settore con consulenti esterni. La seconda parte, orale, degli esami di ammissione consente di studiare nei particolari la personalità e le competenze sociali del candidato. Una seduta di domande approfondite davanti alla commissione di ammissione e osservazioni mirate concernenti il comportamento sociale e comunicativo nell'ambito di situazioni simulate, scelte appositamente a tale scopo, rivelano importanti aspetti della personalità dei candidati. Lo psicologo di fiducia del DFAE, che è presente nella commissione di ammissione con voto consultivo, procede dal canto suo a un'ampia valutazione psicologica sulla base di un colloquio personale. Prima dell'ammissione definitiva, il candidato è inoltre sottoposto a un esame che concerne la sicurezza delle persone. Gli strumenti menzionati garantiscono che l'aspetto dell'integrità sia considerato a sufficienza.

ad 5.: L'assetto e la pianificazione delle carriere sono stati riveduti al momento dell'attuazione della nuova legge sul personale federale e si fondano attualmente su basi totalmente nuove. Nel corso della sua vita professionale, un membro dei servizi di carriera attraversa diverse tappe di sviluppo sul piano delle competenze professionali e personali, in funzione delle sua attitudini e del suo rendimento, così come delle necessità di servizio. Le condizioni da adempire per passare alla tappa di sviluppo superiore sono in particolare una valutazione positiva delle attitudini da parte di una commissione di promozione, ma anche mediante assessment, e la realizzazione di diverse misure di sviluppo (corsi di formazione). Nel corso dei colloqui istituzionalizzati per fare il punto della situazione, introdotti dalla nuova legge, lo sviluppo della personalità dei collaboratori è considerato con particolare attenzione.

ad 6.: Il DFAE impiega alla centrale e nel servizio esterno molte persone estranee al corpo in qualità di specialisti (centrale senza DSC: oltre 400; estero: circa 80). Questo tipo di impiego del personale si giustifica principalmente laddove sono richieste conoscenze specialistiche. Considerato il ruolo e i compiti particolari che spettano alle persone estranee al corpo, i moduli di formazione e i corsi destinati al personale trasferibile e orientati sul DFAE hanno un'utilità limitata in questo settore. Gli specialisti destinati ad ambasciate all'estero possiedono, per il profilo particolare che devono soddisfare, competenze molto caratteristiche e specifiche che rispondono esattamente ai bisogni del posto in questione. La formazione corrispondente ha luogo in modo indipendente, all'esterno del DFAE, nell'ambito delle unità organizzative competenti. L'impiego di queste persone è tuttavia limitato a posti di specialisti alla centrale e presso ambasciate relativamente grandi. Specialisti del settore finanziario del DFF e della Banca nazionale sono stati ad esempio impiegati nelle nostre rappresentanze di Washington e di Bruxelles (missione presso l'UE). L'invio di specialisti dalla Svizzera in piccole rappresentanze non si giustifica per motivi di costo, dal momento che il volume di compiti da svolgere nel loro settore di specialità sarebbe tale da rendere insufficiente l'onere di lavoro. All'interno delle numerose piccole unità organizzative della rete di rappresentanze sono richiesti di conseguenza i generalisti, essenzialmente membri del corpo. Essi acquisiscono, nel corso dei loro numerosi impieghi nei settori più diversi, l'esperienza richiesta per far fronte alla molteplicità dei compiti e per coprire tutti gli aspetti della politica di tutela degli interessi della Svizzera.

ad 7.: Stabilendo le sue priorità in materia di politica estera, il Consiglio federale definisce gli obiettivi e i punti forti, che sono costantemente riesaminati (rapporto sulla politica estera 2000). Nell'ambito della concertazione annuale degli obiettivi tra la centrale del DFAE e le ambasciate, sono fissati i punti forti e le priorità specifiche per ogni Paese. Le risorse disponibili sono attribuite tenendo conto delle priorità che sono state definite e cercando di rendere la rete di rappresentanze il più efficace e razionale possibile; il loro adeguamento ai bisogni è quindi costantemente rivalutato. Già oggi in numerosi Paesi la Svizzera non dispone o non dispone più di ambasciate, ma di consolati generali (onorari), in genere senza personale di carriera. In tali casi, queste rappresentanze sono subordinate all'ambasciata svizzera in un Paese terzo dal cosiddetto coaccreditamento. Attualmente la Svizzera è rappresentata in circa 50 Paesi esclusivamente da consolati onorari. Nel Kazakhistan (coaccreditamento dell'ambasciatore svizzero residente a Mosca) la Svizzera è rappresentata da un consolato generale di carriera. A ciò si aggiungono le situazioni eccezionali, in particolare gli uffici svizzeri di collegamento a Ramallah (diretto da un collaboratore diplomatico) e a Baghdad (diretto da un collaboratore consolare).

Risposta del Consiglio federale.

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