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02.3513 · Mozione · 2002-09-30

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il progetto di legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche (legge sul cinema, LCin; messaggio del 18 settembre 2000) si fondava su un avamprogetto della commissione di esperti Moor composta di esperti provenienti dai settori regia, produzione, proiezione e distribuzione, televisione e organizzazioni di cultura cinematografica. La PROCINEMA, organizzazione mantello delle aziende cinematografiche e di distribuzione, vi era rappresentata da un'unica persona, più precisamente dall'allora presidente. Tutte le organizzazioni del settore cinematografico sono poi state coinvolte nella consultazione. In virtù del suo mandato legale è stata interpellata a più riprese anche la Commissione federale del cinema, che in qualità di organo extraparlamentare funge da consulente del Consiglio federale. In questo modo si è ottenuto effettivamente un progetto di legge ampiamente supportato dal settore cinematografico. Il compromesso relativo al capitolo 3 "Prescrizioni sulla promozione della pluralità dei film proiettati in pubblico", cui si è giunti dopo il rifiuto del Consiglio degli Stati insieme agli ambienti interessati, è stato esplicitamente apprezzato in una lettera al Parlamento non solo da PROCINEMA, ma anche da CINESUISSE, l'organizzazione mantello dell'intero settore cinematografico. Il Parlamento non è mai stato tratto in inganno dall'amministrazione federale e tantomeno il settore ne è stato minacciato. Del resto la Confederazione non dispone delle misure citate dall'autore della mozione.

La legge sul cinema è concretizzata dal Dipartimento federale dell'interno, rispettivamente dall'Ufficio federale della cultura. PROCINEMA non possiede poteri esecutivi supremi ed è proprio per questa ragione che si è giunti a una controversia sul capitolo 3 della legge. Una serie di proposte di modifica intendeva conferire agli accordi del settore (v. art. 17 LCin) un carattere vincolante a determinate condizioni. Il Consiglio federale si è opposto a questa intenzione. Nella forma approvata dal Parlamento l'autonomia privata e il diritto d'intervento sussidiario sono nettamente separati. Le aziende di proiezione e di distribuzione possono scegliere liberamente, se adempiere i loro doveri legali mediante la propria politica aziendale (art. 17 cpv. 1 lett. a LCin) o, a titolo complementare, attraverso provvedimenti del settore (art. 17 cpv. 1 lett. b LCin). Nessun'organizzazione detiene un monopolio. L'articolo 17 capoverso 2 LCin parla esplicitamente di "accordi" (al plurale). Le aziende di distribuzione e di proiezione sono libere di organizzarsi come meglio credono. Al momento della valutazione da parte della Confederazione ciò che conta è l'adempimento della pluralità dell'offerta.

L'articolo 71 capoverso 2 della Costituzione federale recita: "(La Confederazione) può emanare prescrizioni per promuovere la molteplicità e la qualità dell'offerta cinematografica." Il capitolo 3 della legge sul cinema adempie questo mandato costituzionale in modo liberale. Un'autorizzazione alla censura non può scaturire dagli articoli della legge sul cinema. Tuttavia il mandato costituzionale va oltre rispetto a quanto ritiene l'autore della mozione. Esso non punta ai "prodotti cinematografici estremi", ma intende fornire ai cittadini un'offerta cinematografica il più possibile ampia e di qualità.

Con la revisione dell'articolo 12 capoverso 1bis LDA, le Camere federali hanno approvato una proposta venuta dai parlamentari stessi. Il Consiglio federale aveva rinunciato a questa disposizione scaturita dalla commissione Moor, in quanto riteneva che la questione dell'esaurimento, nazionale o internazionale, del diritto d'autore per le opere audiovisive fosse da risolvere nel quadro degli sforzi a favore della revisione del diritto d'autore e non della revisione totale della legge sul cinema. La modifica approvata dal Parlamento non è in contraddizione con gli obiettivi della legge sul cinema. I notevoli costi procurati dalla produzione cinematografica possono essere coperti solo se il produttore può commercializzare il film attraverso vari canali di distribuzione (cinema, Pay TV, video, ecc.). Dato che le varie forme di sfruttamento sono concorrenziali, il produttore deve poter stabilire la cascata di sfruttamento, altrimenti la commercializzazione nelle sale cinematografiche viene per esempio raggirata dalla vendita di DVD. L'Unione Europea protegge il suo mercato dalle importazioni sul mercato grigio mediante una disposizione analoga. La varietà dell'offerta non dovrebbe risultarne compromessa, in quanto le videoteche possono disporre essenzialmente della stessa offerta di film dei paesi limitrofi, una volta scaduti i termini di carenza. I diritti per DVD e video sono venduti solitamente per regioni o regioni linguistiche. La videoteca può procurarsi i prodotti anche all'estero, se il suo fornitore dispone di diritti di distribuzione in Svizzera. Qualora la modifica dell'articolo 12 capoverso 1 bis LDA dovesse dimostrarsi controproducente, si dovrà prendere in considerazione un'eventuale modifica dello stesso.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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