02.3601 · Mozione · 2002-10-04
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 21 capoverso 3 della legge sulle derrate alimentari (LDerr, RS 817.0) incarica il Consiglio federale di disciplinare la designazione delle derrate alimentari alle quali sono state aggiunte sostanze considerate vitali o fisiologicamente utili (vitamine, oligo-elementi). Il Consiglio federale ha adempiuto questo mandato emanando varie disposizioni nell'ordinanza sulle derrate alimentari (ODerr, RS 817.02). Tra queste vi è anche l'articolo 19 capoverso 1 lettera c ODerr che, tra l'altro, stabilisce che sono permesse allusioni agli effetti di aggiunte alle derrate alimentari, per motivi inerenti alla salute pubblica, di sostanze essenziali o utili dal punto di vista nutrizionale-fisiologico.
Diversamente da quanto presuppone l'autore della mozione, l'indicazione esplicita delle aggiunte alle derrate alimentari essenziali o utili dal punto di vista nutrizionale-fisiologico giusta l'articolo 19 capoverso 1 lettera c ODerr non significa che siano vietate allusioni agli effetti particolari di sostanze essenziali o utili dal punto di vista nutrizionale-fisiologico presenti nelle derrate alimentari allo stato naturale. La seconda parte dell'articolo 19 capoverso 1 lettera c ODerr spiega in modo chiaro che, nell'ambito dell'ammissibilità giuridica, sono permesse allusioni agli effetti anche per le aggiunte. Questa precisazione si riferisce in primo luogo alla categoria degli alimenti speciali descritta nell'ordinanza sulle derrate alimentari, alimenti che devono distinguersi nettamente dalle normali derrate alimentari (prodotti normali) per la loro composizione oppure per il procedimento di fabbricazione (cfr. articolo 166 capoverso 1 ODerr). Dato che queste derrate alimentari sono destinate a una particolare alimentazione, le consumatrici e i consumatori devono anche essere informati sulla destinazione specifica e sugli effetti particolari dal punto di vista nutrizionale-fisiologico. È quindi ovvio che anche per le derrate alimentari allo stato naturale si possano indicare le proprietà delle sostanze in esse contenute. Per quanto riguarda sia le derrate alimentari allo stato naturale, sia le derrate alimentari addizionate, l'elogio di proprietà particolari presuppone tuttavia che queste derrate possiedano effettivamente tali proprietà. Inoltre né le derrate alimentari addizionate, né le derrate alimentari allo stato naturale devono essere pubblicizzate come medicamenti (articolo 3 capoverso 2 LDerr). Per quanto riguarda la liceità della pubblicizzazione degli effetti di sostanze utili contenute in una derrata alimentare, non esiste alcuna differenza tra derrate alimentari allo stato naturale e derrate alimentari con aggiunte.
Anche il Tribunale federale si è occupato della questione della parificazione delle derrate alimentari alle quali sono state aggiunte sostanze essenziali o fisiologicamente utili alle derrate alimentari che contengono naturalmente queste sostanze. In relazione a ciò, in una decisione emanata all'inizio del 2001, il Tribunale federale ha decretato espressamente che l'articolo 19 capoverso 1 lettera c ODerr tratta differentemente - ma non in modo inammissibile - le derrate alimentari di base rispetto agli alimenti con aggiunte di sostanze essenziali o fisiologicamente utili. Secondo il Tribunale federale, anche un produttore di derrate alimentari allo stato naturale è autorizzato a indicare l'effetto salutare di una sostanza presente allo stato naturale. Se a un alimento dovessero essere aggiunte sostanze essenziali o utili dal punto di vista fisiologico, il produttore sarebbe autorizzato a far riferimento alla concentrazione aumentata, rispetto all'alimento di base, di una sostanza essenziale o utile dal punto di vista nutrizionale-fisiologico (l'aggiunta, in concreto) e all'effetto eventualmente salutare del suo prodotto sulla salute pubblica. Le derrate alimentari addizionate non devono tuttavia essere spacciate per medicamenti. Stando al Tribunale federale, in questo modo le derrate alimentari di base non sono svantaggiate rispetto agli alimenti addizionati. Un'eventuale disparità di trattamento sul piano pubblicitario riguarderebbe soltanto la maggiore concentrazione - rispetto agli alimenti di base - di sostanze essenziali o utili dal punto di vista nutrizionale-fisiologico e si baserebbe quindi su una differenza reale nella composizione dei prodotti (DTF 127 II 91, E. 4).
La mozione inoltrata trova quindi soddisfazione nell'attuale formulazione dell'articolo 19 capoverso 1 lettera c ODerr.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.