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02.3659 · Mozione · 2002-11-27

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La Convenzione delle Alpi (Convenzione per la protezione delle Alpi) è stata firmata dalla Svizzera il 7 novembre 1991. La Convenzione delle Alpi (l'accordo quadro) è un accordo internazionale vincolante il cui scopo è la soluzione dei problemi di portata transnazionale lungo tutto l'arco alpino. Il Parlamento ha ratificato la Convenzione delle Alpi il 16 dicembre 1998. Nel contempo decideva di non procedere per il momento alla ratifica dei cinque Protocolli che in tale data risultavano già conclusi e firmati (Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, Agricoltura di montagna, Protezione della natura e tutela del paesaggio, Foreste montane e Turismo). Si voleva attendere la conclusione dei protocolli allora ancora in fase negoziale. Ai cinque Protocolli appena citati si sono aggiunti i seguenti: Protezione del suolo, Energia, Trasporti e Composizione delle controversie. Il messaggio concernente la ratifica dei protocolli relativi alla Convenzione per la protezione delle Alpi è stato adottato dal Consiglio federale il 19 dicembre 2001 e trasmesso al Parlamento.

In occasione dell'incontro fra Confederazione e Cantoni svoltosi ad Arosa il 23 e 24 agosto 1996, i Cantoni alpini e di montagna hanno accettato la ratifica della Convenzione delle Alpi. Nel corso di un altro incontro fra Confederazione e Cantoni svoltosi a Glarona il 6 giugno 2001, questi stessi Cantoni hanno sostenuto la ratifica dei Protocolli. Le principali richieste dei Cantoni, vale a dire sussidiarietà, coinvolgimento degli enti territoriali, promozione delle regioni e indennizzo delle prestazioni a favore della collettività, sono state portate nel processo negoziale internazionale e hanno trovato riscontro nei Protocolli.

La delegazione della Confederazione -- i Cantoni sono sempre stati coinvolti nell'elaborazione dei protocolli - è riuscita, nel processo negoziale, ad affermare le posizioni della Svizzera e a fare in modo che si sia tenuto conto del principio della parità di trattamento delle esigenze sociali, economiche ed ecologiche. I Protocolli sono conformi alla legislazione svizzera. Il Protocollo sulla composizione delle controversie si rifà essenzialmente alla Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie, ratificata dalla Svizzera già nel 1965.

Il Consiglio federale invita il Consiglio degli Stati a ratificare tutti e nove i Protocolli della Convenzione delle Alpi come indicato nel corrispondente Messaggio del 19 dicembre 2001 e a non considerarli solamente raccomandazioni, e questo per le seguenti ragioni:

1. Gli accordi internazionali hanno un'importante funzione per l'armonizzazione delle misure di carattere transnazionale. Stipulare accordi internazionali vincolanti è un interesse primario del nostro Paese. In passato, il Parlamento e il Consiglio federale si sono sempre impegnati a favore di accordi vincolanti. Il fatto che la Svizzera decida di rinunciare alla ratifica dichiarando semplicemente di voler accogliere i Protocolli in qualità di raccomandazioni, significherebbe l'abbandono di questa politica e toglierebbe credibilità agli sforzi in questo senso compiuti dal nostro Paese in altri organismi internazionali.

2. Il Liechtenstein, la Germania e l'Austria hanno già ratificato all'unanimità tutti i protocolli. Per questi paesi, essi entreranno in vigore il 18 dicembre 2002. La camera dei Deputati italiana ha approvato la ratifica il 19 novembre 2002 a larga maggioranza; presto il Senato fare altrettanto. Il 15 novembre 2002, la Francia ha ratificato per decreto i due Protocolli sull'agricoltura di montagna e sulla composizione delle controversie. Gli altri Protocolli sono all'esame del Parlamento. Anche le altre Parti contraenti, Monaco e la Slovenia, hanno avviato il processo di ratifica. Non ratificando i protocolli la Svizzera, il Paese alpino per antonomasia, si isolerebbe e si priverebbe della possibilità di partecipare alla Convenzione delle Alpi come Parte contraente a pieno titolo. In questa posizione, la Svizzera non potrebbe pretendere dalle altre parti contraenti il mantenimento degli impegni.

3. In ambito internazionale la Svizzera gode di un'eccellente reputazione per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile delle regioni di montagna. Si è guadagnata questa reputazione grazie soprattutto al fatto che da tempo sostiene le regioni di montagna nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. Questo impegno a favore delle regioni di montagna si è rafforzato soprattutto dopo la Conferenza dell'ONU sull'ambiente e lo sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992. La Svizzera ha ulteriormente consolidato il suo ruolo in questo ambito in occasione della Conferenza di Johannesburg, con il lancio dell'iniziativa, molto lodata, per il partenariato fra le regioni di montagna del mondo. La non ratifica dei protocolli della Convenzione delle Alpi sarebbe in contraddizione con l'impegno finora dimostrato e riconosciuto a livello internazionale.

4. La promozione delle strutture regionali, oltre alla sussidiarietà, è un importante elemento che la Svizzera ha fatto confluire nel processo negoziale. Le esigenze di sviluppo socioeconomico dell'arco alpino sono adeguatamente considerate nei Protocolli e non sono in contraddizione con l'attuale politica regionale della Svizzera. Questo concetto di sviluppo sostenibile delle regioni di montagna, che prende in considerazione anche l'aspetto sociale ed economico, sarà determinante anche per la futura politica regionale. Accogliendo i postulati 01.3003 e 01.3017, il Consiglio federale ha reso noto con quali criteri intende verificare l'attuale politica regionale. L'esame è in corso presso il DFE, finora non sono emersi conflitti con la Convenzione delle Alpi e i suoi protocolli.

5. Le norme programmatiche stipulate nei protocolli fissano solamente dei requisiti minimi che la vigente legislazione svizzera supera già in molti settori.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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