02.3697 · Interpellanza · 2002-12-11
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) ha ordinato un'inchiesta volta a chiarire se operazioni simili fossero state effettuate presso altri assicuratori. L'8 novembre 2002 esso ha mandato una lettera ai presidenti di tutti gli istituti di assicurazione con sede in Svizzera. Tutte le società di revisione di questi istituti hanno ricevuto il medesimo scritto, in cui l'UFAP, quale autorità di sorveglianza degli istituti di assicurazione privati, chiede se negli altri istituti di assicurazione sottoposti alla sua sorveglianza vi siano società d'investimento simili a quella della "Long Term Strategy" (LTS). Dall'analisi delle oltre 200 risposte pervenute all'UFAP emerge che negli altri istituti di assicurazione non esistono società d'investimento paragonabili alla LTS.
2. Questa domanda concerne una procedura in corso. Le indagini condotte dall'UFAP dovranno accertare in particolare se vi siano state violazioni del diritto e se la Rentenanstalt possa chiedere la restituzione dei guadagni realizzati dai suoi dirigenti grazie alla LTS. Gli accertamenti si trovano ad uno stadio molto avanzato. L'UFAP potrà informare l'opinione pubblica verosimilmente entro la fine del mese di marzo.
3. Giusta l'articolo 10 della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (LSA), l'UFAP controlla che gli istituti d'assicurazione attivi in Svizzera offrano la garanzia necessaria agli assicurati, in particolare riguardo alla loro solvibilità, organizzazione e gestione. L'autorità di sorveglianza prende le misure necessarie qualora questi requisiti non fossero più soddisfatti. L'UFAP controlla inoltre che le disposizioni legali in materia di sorveglianza e di assicurazione privata siano osservate e, conformemente all'articolo 17 capoverso 2 LSA, interviene contro gli abusi che pregiudicano gli interessi degli assicurati. Se in seguito ad abusi gli assicurati subiscono dei danni, coloro che li hanno causati commettendo un'azione indebita devono in linea di principio risponderne. Va inoltre esaminato se qualcuno si è reso colpevole di reati quali l'appropriazione indebita qualificata (art. 138 n. 2 CP), l'amministrazione infedele (art. 158 CP), lo sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali (art. 161 CP) o la manipolazione dei corsi (art. 161 CP).
4. Il Consiglio federale sostiene l'introduzione di un articolo specifico come quello discusso nell'ambito dei dibattiti parlamentari sulla 1a revisione LPP: con l'articolo 53a LPP verrà creata una base legale per le disposizioni concernenti persone incaricate d'investire e di gestire il patrimonio di previdenza. Queste ultime saranno anche tenute a rendere pubblici i vantaggi patrimoniali realizzati in relazione con la loro attività per l'istituto di previdenza (decisione del Consiglio degli Stati del 28 novembre 2002). Il diritto vigente prevede già che gli amministratori e i mandatari possano essere tenuti a comportarsi in questo modo in base a disposizioni contrattuali. Tuttavia il Consiglio federale ritiene opportuno introdurre norme minime generali in materia attraverso questa nuova base legale. Per l'emanazione delle disposizioni di esecuzione esso collaborerà con le cerchie interessate, in particolare con i partner sociali e con specialisti, in modo da garantire che questa disposizione venga applicata nel modo più efficiente possibile. Al riguardo, al fine di rendere coerente la regolamentazione, esso includerà anche i lavori relativi alla sorveglianza dei mercati finanziari. Il Consiglio federale è disposto ad esaminare se sia necessario rendere più severe le norme penali esistenti in questo ambito (cfr. punto 5).
La pubblicità dei vantaggi patrimoniali ai sensi dell'articolo 53a LPP deciso dal Consiglio degli Stati faciliterà all'organo paritetico lo svolgimento della sua funzione di controllo. Inoltre questo nuovo articolo agevolerà anche l'azione penale in quanto definirà gli obblighi delle persone incaricate di amministrare i patrimoni degli istituti di previdenza, per cui anche la violazione di tali obblighi, che costituisce la condizione di punibilità, potrà essere accertata in modo più chiaro.
Sempre nell'ambito della 1a revisione LPP il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno aggiunto all'articolo 53 il capoverso 5, che estende esplicitamente i compiti dell'organo di controllo alla sorveglianza della lealtà nell'amministrazione del patrimonio.
5. Il Consiglio federale è consapevole che in tutti i settori in cui persone sono incaricate di amministrare il patrimonio di terzi vi è per principio il pericolo che tale attività venga svolta commettendo abusi a proprio vantaggio e che vi sono diverse e sempre nuove forme di atti illeciti. Tuttavia, per infliggere sanzioni lo Stato deve basarsi su basi legali chiare. Se risulta un danno al patrimonio dell'istituto di previdenza, contro chi è stato incaricato di gestirlo può essere promossa un'azione penale per amministrazione infedele (art. 158 CP). Se non può essere dimostrato alcun danno, chi abusa della sua posizione "di organo o funzionario" a suo vantaggio può essere perseguito in base alle disposizioni penali della LPP (art. 76 comma 4 LPP).
Per quanto attiene alle fondazioni d'investimento attive nel settore della previdenza professionale, l'UFAS raccomanda loro di prevedere negli statuti una gestione indipendente, sia a livello personale che dal punto di vista economico, da chi propone investimenti o fornisce prestazioni alla fondazione. Qualora ciò non fosse indicato, bisogna elaborare, per contratto e/o per regolamento, una normativa che definisca le competenze, le responsabilità, gli assoggettamenti e i controlli, in modo da ridurre gli eventuali conflitti d'interesse e disciplinare il loro trattamento.
Il Consiglio federale è disposto ad esaminare se sia necessario emanare direttive al fine di lottare in modo più efficace contro gli abusi e i conflitti d'interesse in questo settore in base alle disposizioni legali vigenti.
Riguardo alla sorveglianza degli istituti d'assicurazione, si veda il punto 3.
6. Visti i cospicui fondi patrimoniali gestiti dagli istituti di previdenza, è necessario che questo capitale venga amministrato nell'interesse degli assicurati. A tale scopo è stato introdotto da privati il "Verhaltenskodex in der beruflichen Vorsorge" (codice di condotta nella previdenza professionale). L'organo che lo gestisce è la "Stiftung Verhaltenskodex in der beruflichen Vorsorge" (Fondazione codice di condotta nella previdenza professionale) con sede a Zurigo. Pur approvando quest'iniziativa promossa da privati, il Consiglio federale è cosciente che la partecipazione è facoltativa e la possibilità di prevedere sanzioni limitata.
Considerando che, nella maggior parte dei casi, gli istituti di previdenza costituiscono piccole unità organizzative, il rispetto e l'applicazione dell'articolo 49a OPP 2 basati sull'autodisciplina rivestono particolare importanza. Al riguardo il controllo dell'investimento del patrimonio è un compito essenziale dell'istituto di previdenza, che deve essere regolamentato in modo adeguato a livello organizzativo. Possono tuttavia insorgere conflitti d'interesse. Per quanto riguarda i provvedimenti adottati contro tali conflitti d'interesse, si rimanda ai punti 4 e 5.
7. Consapevole delle difficoltà che possono sopraggiungere nell'attuazione della gestione paritetica dell'istituto di previdenza, il Consiglio federale ha fissato tra gli obiettivi della 1a revisione LPP il miglioramento dell'amministrazione paritetica. Nel progetto concernente la 1a revisione LPP esso aveva proposto che, in caso di affari importanti, i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro potessero farsi consigliare e rappresentare. Ciò avrebbe dovuto garantire ai membri dell'organo paritetico la possibilità di fondarsi su conoscenze tecniche obiettive. Tuttavia nella discussione questa soluzione è stata ritenuta inapplicabile e non vi si è più dato seguito. Nei dibattiti seguenti il Consiglio federale ha sostenuto gli sforzi tesi a migliorare l'amministrazione paritetica nella previdenza professionale e continuerà a farlo, non da ultimo al fine di rafforzare la funzione di controllo dell'organo paritetico, la cui importanza viene ampiamente riconosciuta.
a) Nel caso di casse autonome gli assicurati o i membri del consiglio di fondazione che ritenessero ingiusta la ripartizione delle eccedenze possono comunicarlo all'autorità di vigilanza competente. Quest'ultima esaminerà d'ufficio se nella ripartizione il margine d'apprezzamento è stato superato e se è stata presa una decisione di ripartizione giusta dal punto di vista formale. Contro la decisione dell'autorità di vigilanza si può interporre ricorso davanti alla Commissione federale di ricorso in materia di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, la cui decisione può a sua volta essere impugnata davanti al Tribunale federale.
b) Per quanto attiene alle fondazioni collettive, ad essere responsabile della gestione conforme alla legge della previdenza professionale non è soltanto l'organo paritetico dell'istituto di previdenza affiliato, ma anche l'organo supremo della fondazione. Al riguardo esso non deve tutelare unicamente gli interessi di una parte. Gli assicurati o i membri dell'organo paritetico dell'istituto di previdenza (commissione di previdenza) possono quindi rivolgersi a quest'organo. Qualora quest'ultimo non adempisse il suo compito nel modo dovuto, si può adire l'autorità di vigilanza competente. L'ulteriore procedura corrisponde a quella descritta al punto a).
8. Il Consiglio federale ritiene che, rispetto ai codici di condotta facoltativi nel settore, l'introduzione di disposizioni legali permetta di lottare in modo più efficace contro gli abusi, in particolare mediante l'obbligo generale di osservare queste norme e la possibilità di prevedere sanzioni. Per quanto concerne gli ulteriori provvedimenti che il Consiglio federale intende adottare, si rimanda ai punti 4 e 5.
Risposta del Consiglio federale.