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02.3754 · Interpellanza · 2002-12-13

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo la legge sulla protezione dell'ambiente i rifiuti, se possibile, vanno riutilizzati; della loro eliminazione è responsabile il proprietario dei rifiuti stessi. Questo principio, sulla base della legislazione relativa alle epizoozie, conosce delle restrizioni nell'ordinanza concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale. Vanno adottati dei provvedimenti speciali, in caso ad esempio di importanti epidemie di afta epizootica, come è successo l'anno scorso in Gran Bretagna e in altri paesi europei. Questo tipo di rifiuti va eliminato separatamente da altri, come le frattaglie, ed è necessario un particolare impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti. I Cantoni devono prendere le misure necessarie affinché le carcasse derivanti da un'epizoozia vengano eliminate. Fino alla fine del 2000 era possibile riutilizzare gli scarti di carne per l'alimentazione animale; dal 2001, nell'ambito dei provvedimenti per la lotta alla BSE, questi devono essere inceneriti. Il loro riutilizzo per l'alimentazione animale, che fino a poco tempo fa era una prassi normale, oggi è permesso solamente per determinati rifiuti ed in presenza di determinate condizioni di sicurezza.

Alle singole domande viene così risposto:

1. Il Consiglio federale è ampiamente d'accordo sull'analisi effettuata. E' vero che i provvedimenti per la lotta alla BSE hanno imposto interventi statali supplementari per garantire l'eliminazione dei rifiuti di origine animale. Grazie all'impegno di tutti i soggetti coinvolti è stato possibile eliminare i rifiuti negli impianti esistenti. Le capacità previste fino ad ora per l'eliminazione delle carcasse in caso di epizoozia si sono notevolmente ridotte.

2. e 3. Le difficoltà riscontrate nell'eliminazione dei rifiuti di origine animale impongono al Consiglio federale di incaricare gli uffici federali preposti di ricercare, insieme ai Cantoni ed ai soggetti coinvolti nel processo di eliminazione, una soluzione unitaria che includa eventualmente anche l'eliminazione di altri rifiuti, come i fanghi di depurazione. Il Consiglio federale avvierà, infine, una procedura di modifica all'ordinanza concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale.

4. L'esperienza mostra che, nonostante le misure e i controlli rigorosi nei mangimifici, possono ugualmente insorgere delle contaminazioni durante il trasporto o nelle aziende agricole; quindi allo stato attuale il divieto assoluto di utilizzare le farine animali per l'alimentazione animale costituisce l'unico mezzo per impedire la diffusione della BSE attraverso le farine animali. Il Consiglio federale è però disposto ad esaminare una riduzione delle limitazioni per il riutilizzo degli scarti di carne come mangime per maiali e pollame. In questo caso, al momento dell'eliminazione gli scarti di carne dovranno essere sempre divisi per specie animale. Attualmente è in discussione una nuova forma di riutilizzo dei rifiuti animali per la produzione di energia.

5. La legislazione sulle epizoozie stabilisce che, per quanto riguarda le competenze tra la Confederazione e i Cantoni, il finanziamento delle infrastrutture per la lotta alle epizoozie sia competenza principalmente dei Cantoni e dunque non vi è alcun presupposto legislativo perché la Confederazione si debba assumere tali costi.

Risposta del Consiglio federale.

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