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03.1130 · Interrogazione ordinaria · 2003-10-03

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il 29 aprile 2002, la Commissione federale di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni, che statuisce in caso di ricorso contro decisioni su opposizione riguardanti la competenza dell'INSAI ad assicurare i salariati di un'azienda, ha emesso una sentenza inerente l'affiliazione all'INSAI delle aziende attive nel settore dell'ottica. Nella sua sentenza, basandosi sull'articolo 66 capoverso 1 lettera e LAINF, la Commissione di ricorso ha deciso che le aziende in questione rientrano nell'ambito di competenza dell'INSAI, poiché per apportare le ultime modifiche alle lenti ricorrono ad una mola automatica. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), infatti, dal momento in cui è stabilita l'applicazione per principio dell'articolo 66 capoverso 1 LAINF, le dimensioni concrete di una caratteristica determinante per l'assoggettamento non sono rilevanti. L'azienda interessata ha rinunciato a portare il caso davanti al TFA.

Nella sua lettera del 14 luglio 2003, l'Associazione svizzera degli ottici ha chiesto al Consiglio federale di esaminare, entro la fine del 2003, se per le aziende attive nel settore dell'ottica non fosse opportuno passare dall'INSAI ad un assicuratore secondo l'articolo 68 LAINF (cambiamento d'assicuratore in conformità all'articolo 76 LAINF). Attualmente l'Amministrazione sta analizzando la questione basandosi sulla procedura di cui all'articolo 76 LAINF. Dapprima è stato chiesto un parere all'INSAI. In un secondo tempo le parti interessate avranno l'opportunità di esprimersi in occasione di altre consultazioni. Se da queste dovesse risultare appropriato cambiare l'assoggettamento delle aziende d'ottica, verrà avviata la procedura per modificare di conseguenza le basi legali.

Risposta del Consiglio federale.

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