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03.3226 · Mozione · 2003-05-08

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'imposta sugli oli minerali è una particolare imposta di consumo riscossa sui prodotti a base di oli minerali.

L'aliquota d'imposta varia notevolmente a seconda del prodotto e dell'uso (carburante, combustibile, scopi tecnici). Per 1'000 litri a 15°C essa ascende ad esempio a:

- fr. 731.20 per la benzina senza piombo;

- fr. 758.70 per l'olio diesel;

- fr. 3.- per l'olio da riscaldamento extraleggero.

Dal punto di vista temporale l'imposta sugli oli minerali viene perlopiù riscossa all'atto della consegna dei beni ai consumatori. Il credito fiscale nasce al momento dell'immissione delle merci in libera pratica fiscale. Il credito fiscale per i beni immagazzinati in esenzione da imposta nei depositi autorizzati nasce all'atto dell'asportazione per immettere le merci direttamente al consumo o dell'impiego all'interno del deposito.

Il termine per il pagamento in caso di dichiarazione fiscale periodica provvisoria è il 15 del mese successivo. Ciò corrisponde quindi mediamente a un termine di 30 giorni. In generale il denaro e quindi anche l'imposta sulle merci fornite vengono restituiti ai contribuenti entro 30 giorni; ciò minimizza il loro rischio in caso di consegne regolari.

Il rischio per i contribuenti deve inoltre essere relativizzato in quanto l'imposta può essere condonata conformemente all'articolo 26 LIOm se:

a. la merce è andata persa per caso o per motivi di forza maggiore;

b. in altri casi, a causa di circostanze straordinarie e indipendenti dalla determinazione dei tributi, la riscossione costituisce un rigore particolare.

Se in caso di mancato pagamento della merce fornita la Confederazione dovesse restituire l'imposta sugli oli minerali, essa

a) rinuncerebbe all'imposta sugli oli minerali già pagata dai consumatori;

b) si assumerebbe il rischio commerciale delle ditte che effettuano con noncuranza le loro forniture, segnatamente in riferimento alla solvibilità dell'acquirente;

c) provocherebbe delle distorsioni concorrenziali poiché con la restituzione dell'imposta sugli oli minerali le ditte non serie otterrebbero dei vantaggi di mercato maggiori rispetto alle altre.

Riassumendo, il rischio di perdita sinora sopportato, risp. gestito senza problemi dal settore verrebbe trasferito alla Confederazione. Del resto, incombe agli operatori di mercato e non allo Stato occuparsi delle garanzie relative alle forniture a terzi.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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