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03.3307 · Interpellanza · 2003-06-18

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Alcuni creditori di Swissair avrebbero minacciato di non fornire più le prestazioni necessarie per il funzionamento della compagnia aerea nel corso del semestre invernale 2001/02. Essi sono quindi stati tacitati con fondi pubblici, in particolar modo con un credito sbloccato dal Consiglio federale il giorno successivo al grounding con l'assenso della Delegazione delle finanze e in seguito ratificato dal Parlamento.

Chiedo al Consiglio federale:

1. di fornire la lista delle imprese che hanno minacciato di interrompere la collaborazione e che sono quindi state tacitate;

2. di fornire una lista completa delle imprese che hanno ricevuto denaro e dei relativi importi;

3. se non ritiene che questi creditori siano stati ingiustamente privilegiati rispetto agli altri;

4. se ritiene che il fatto di aver pagato questi crediti sia conforme ai principi della giustizia e della parità di trattamento, come pure alle prescrizioni in materia di esecuzione forzata e di fallimento;

5. chi ha deciso di soddisfare solo alcuni creditori e non altri?

6. Alcune imprese (agenzie di viaggio, fornitori di carburante ecc.) hanno preteso di essere rimborsate integralmente prima di continuare a fornire le loro prestazioni per assicurare i voli di Swissair/Crossair. Nel messaggio del 7 novembre 2001 sembra che non si sia tenuto conto di tali pretese, malgrado se ne fosse già a conoscenza. Per quale motivo?

7. Cosa si è intrapreso per assicurarsi i servizi di altri fornitori, al fine di non cedere a quella che sembra essere una forma di ricatto?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2./6. Conformemente all'articolo 101 della legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), la Confederazione può concedere sussidi o prestiti alla navigazione aerea svizzera per l'esercizio di linee aeree regolari. I contratti di prestito conclusi con Swissair (contratto di base e contratto complementare) dovevano garantire un esercizio aereo ridotto fino al 31 marzo 2002. Nel messaggio del Consiglio federale del 7 novembre 2001 concernente il finanziamento del programma di ridimensionamento dell'aviazione civile svizzera si era stabilito che il prestito di 450 milioni di franchi sbloccato d'urgenza dal Consiglio federale e dalla Delegazione delle finanze avrebbe dovuto permettere di riprendere e mantenere l'esercizio aereo fino al 28 ottobre 2001 (cfr. FF 2001 VI 5712). Il successivo decreto parlamentare concernente un credito di oltre 1000 milioni di franchi doveva garantire il finanziamento di un esercizio aereo ridotto nell'orario invernale 2001/02.

Il controlling e il monitoraggio istituiti con l'assistenza del Controllo federale delle finanze (CDF) garantivano che, sotto la direzione del commissario, da parte di Swissair venissero richiesti soltanto quei pagamenti a carico del prestito federale indispensabili alla prosecuzione dell'attività aerea. Anche se al momento della stesura del messaggio del 7 novembre 2001 erano noti alcuni creditori, che dovevano sicuramente essere considerati per il loro ruolo chiave nella concessione dei diritti di sorvolo o nella vendita dei biglietti aerei, la loro identificazione non entrava in discussione. Tali prestiti costituiscono aiuti al salvataggio, intesi, conformemente all'articolo 3 capoverso 1 della legge sui sussidi (LSu; RS 616.1), come aiuti finanziari a Swissair attiva come società di diritto privato. Così come in altri settori di sussidiamento la Confederazione non può rendere pubbliche le relazioni d'affari private del beneficiario dei sussidi indicando il nome e le richieste di pagamento dei soci in affari, tanto meno essa può rendere noti i creditori di Swissair e le loro pretese in relazione al loro soddisfacimento attingendo al prestito della Confederazione. Rivelare i dati richiesti non colpirebbe soltanto gli interessi degni di protezione delle imprese coinvolte, ma comporterebbe complicazioni a livello di relazioni internazionali, se, ad esempio, si trattasse di pagamenti in relazione alla concessione dei diritti di sorvolo e volti a impedire il sequestro di aerei. Perciò, sulla base dell'articolo 19 capoverso 4 lettera a della legge sulla protezione dei dati (RS 235.1), bisogna rifiutare di comunicare i dati richiesti alle cifre 1 e 2 dell'interpellanza poiché esistono sia un importante interesse pubblico sia un interesse manifestamente degno di protezione dell'impresa interessata.

Occorre inoltre rammentare che con un'interpellanza il Consiglio federale può essere invitato a dare informazioni su affari della Confederazione (art. 25 cpv. 4 del regolamento del Consiglio degli Stati; RS 171.14). Questo strumento parlamentare non deve però servire a rendere accessibili informazioni che riguardano le relazioni d'affari tra operatori commerciali privati e che potrebbero essere ordinariamente richieste dalle parti interessate solo seguendo la via processuale.

3. Lo scopo dichiarato dello stanziamento della prima tranche di prestito di 450 milioni di franchi era innanzi tutto quello di permettere, dopo il grounding, la ripresa dell'esercizio aereo entro la fine di ottobre 2002, tacitando - per quanto sembrasse perentoriamente necessario - gli impegni assunti da Swissair prima del 5 ottobre 2001. L'esperienza insegna che quando un'azienda finanziariamente in difficoltà intende continuare ad affermarsi sul mercato, deve fare i conti con le pretese riportate dei creditori. Soprattutto all'estero Swissair è stata confrontata con numerose richieste di creditori in regime di monopolio. In questi casi si è dovuto decidere in tempi brevi se pagare o assumersi il rischio che gli aerei o altri valori patrimoniali venissero sequestrati. In simili casi il commissario ha regolarmente chiesto il consenso del CDF per la liberazione dei relativi fondi dal prestito della Confederazione. L'86 per cento circa dei pagamenti destinati al regolamento degli impegni assunti prima del 5 ottobre 2001 è affluito verso l'estero. Si è trattato di un importo di circa 155 milioni di franchi complessivi.

4. Con il suo prestito la Confederazione è corsa in aiuto di Swissair quale creditore di terza classe per far fronte alle pretese di altri creditori che, dopo il grounding, avrebbero potuto impedire che Swissair riprendesse l'esercizio aereo e garantisse l'orario invernale. Tale intervento ha permesso di prevenire il fallimento e di evitare che mediante l'attuazione dell'orario invernale venisse toccata la massa concordataria. Era ed è compito del commissario assicurare nel miglior modo possibile il valore della massa concordataria e procedere a una ripartizione giuridicamente equa fra i creditori secondo la legislazione sull'esecuzione e sul fallimento. Il commissario ha seguito con fermezza questa linea di condotta improntata alla correttezza anche in occasione delle trattative in merito alla rivendicazione dei prestiti federali. Unicamente grazie alle misure d'urgenza approntate dalla Confederazione è stato possibile attuare l'orario invernale e concludere infine il concordato di cui hanno beneficiato tutti i creditori.

5. Swissair rispettivamente il commissario hanno giudicato singolarmente le pretese dei creditori che avrebbero dovuto essere soddisfatte attingendo al prestito della Confederazione e, conformemente all'articolo 8 della convenzione complementare, sottoposte all'esame del CDF o degli esperti da essa consultati. Durante questo esame parallelo si sono dovute effettuare in breve tempo numerose valutazioni dei rischi. Quando si è trattato di conseguire l'obiettivo della garanzia del prestito - ovvero la garanzia dell'orario invernale - si è dovuto trascurare il principio della parità di trattamento, perché in caso contrario sarebbero occorsi circa 4,3 miliardi di franchi per crediti di terza classe riconosciuti. In considerazione di questo obiettivo strategico si sono potute accantonare ad esempio fatture di aziende svizzere piuttosto che pretese di creditori stranieri, dai quali si potevano temere sequestri di aerei o, in virtù della loro posizione di monopolio, rifiuti di effettuare, in futuro, ulteriori rifornimenti. Per il resto, la Delegazione delle finanze delle Camere federali ha approvato in generale e nei singoli casi le priorità stabilite dal CDF.

7. Per quanto riguarda tutte le pretese fatte valere nei confronti del prestito della Confederazione, si è dapprima verificato se esse non potessero essere respinte comunicando che per gli acquisti futuri si sarebbe fatto ricorso a imprese concorrenti. Il 99 percento dei creditori, soprattutto quelli con sede all'estero, erano però imprese o organizzazioni in regime di monopolio che non si sono potute dissuadere con l'arma della libera concorrenza.

Risposta del Consiglio federale.

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