Lexipedia

05.1094 · Interrogazione · 2005-06-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il 17 ottobre 2001 il Consiglio federale ha nominato gli attuali membri del Consiglio d'Istituto di Swissmedic, l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, conformemente all'articolo 71 della legge sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21). L'istituzione del Consiglio d'Istituto è retta dall'articolo 4 dell'ordinanza concernente l'organizzazione dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (RS 812.216) e di rimando dall'articolo 18 dell'ordinanza sulle commissioni (RS 172.31). I fattori da considerare per l'elezione dei membri sono in primo luogo la competenza tecnica, la capacità di collaborazione e il tempo a disposizione. Le disposizioni dell'ordinanza sulle commissioni concernenti l'eliggibilità (art. 7), la composizione rappresentativa (art. 9) e la rappresentanza dei sessi (art. 10) sono applicabili, in parte per analogia, anche al Consiglio d'Istituto.

I compiti del Consiglio d'Istituto sono fissati negli articoli 72 LATer e 6 dell'ordinanza concernente l'organizzazione dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. Una delle condizioni per il funzionamento del Consiglio d'Istituto è costituita dall'indipendenza dei suoi membri, risultante dall'articolo 8 Cost. oppure dall'articolo 4 vCost. (DTF 125 I 119 consid. 3b). Per quanto riguarda gli altri criteri di selezione, il Consiglio federale rimanda al suo parere del 7 novembre 2001 espresso in risposta all'interpellanza Baader Caspar (01.3410 Rappresentanza equilibrata in seno al Consiglio d'Istituto per gli agenti terapeutici). Fino a un determinato punto i legami dei membri del Consiglio d'Istituto sono certamente nell'interesse dell'attività di Swissmedic, come tra l'altro l'accesso alla scienza e alla comunità dei ricercatori nonché la familiarità con le necessità dei principali interessati (pazienti, comsumatori, medici, farmacisti e veterinari).

1. Il Consiglio d'Istituto di Swissmedic deve essere in grado di assumere i suoi compiti e le sue competenze attingendo alle conoscenze tecniche e aziendali necessarie. In base al campo di attività impegnativo di Swissmedic a volte sono necessarie spiccate conoscenze tecniche relative alle questioni concernenti gli agenti terapeutici. In Svizzera soltanto una determinata cerchia di persone dispone di queste conoscenze. Poiché questa cerchia è limitata dalle dimensioni demografiche del nostro Paese e dato il carattere di milizia del Consiglio d'Istituto, è possibile che insorgano conflitti d'interesse. Per prevenirli sono state adottate le misure seguenti: in primo luogo il Consiglio si limita alla gestione strategica. Non è assolutamente previsto un diritto di impartire istruzioni tecniche nel trattamento di singole questioni tecniche, quali l'omologazione di un determinato medicamento (cfr. messaggio del 1° marzo 1999 relativo alla legge sugli agenti terapeutici, FF 1999 2959). In secondo luogo, nel Consiglio d'Istituto non è rappresentato alcun gruppo d'interessi (cfr. interpellanza Baader Caspar 01.3410). Inoltre, in caso di conflitti d'interesse legati alle loro altre attività, i membri del Consiglio devono ricusarsi.

2. Attualmente, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) prepara l'elezione per il rinnovo integrale del Consiglio d'Istituto. Al Consiglio federale non sono ancora state presentate proposte concrete.

3. L'idoneità dei candidati sarà verificata accuratamente. Analogamente alle direttive valide nell'economia privata, le persone in durevole conflitto d'interesse non possono diventare membri del Consiglio d'Istituto. Oltre agli altri criteri importanti già citati, il Consiglio federale terrà debitamente conto anche dell'indipendenza dei candidati.

4. Il Consiglio federale sostiene gli sforzi intrapresi al fine di aumentare la trasparenza nell'amministrazione. In questo caso, tuttavia non vede l'utilità di un registro pubblico contenente i legami d'interesse dei membri del Consiglio d'Istituto. Da un lato, la composizione del Consiglio d'Istituto e le funzioni principali dei suoi membri sono pubblici e disponibili sul sito Internet www.swissmedic.ch o nel rapporto di gestione di Swissmedic. Dall'altro, i candidati per il Consiglio d'Istituto sono tenuti a indicare al DFI i loro legami d'interesse.

Risposta del Consiglio federale.