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05.3021 · Mozione · 2005-03-01

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 92 capoverso 3 della legge sul Parlamento prevede che in caso di divergenze tra i due Consigli, la Conferenza di conciliazione presenti una proposta di conciliazione che appiani globalmente tutte le divergenze rimaste.La disposizione prevede per la deliberazione sul preventivo la stessa normativa giuridica come per la deliberazione su un disegno di legge. Mentre tuttavia una singola disposizione può avere ripercussioni sull'intero disegno di legge, il preventivo non ha la stessa struttura unitaria e riguarda invece ogni singolo dipartimento e settori del tutto differenti.Così, diversamente da quanto accade per il disegno di legge, nell'approvazione del preventivo l'appianamento delle divergenze mediante un'unica proposta di conciliazione non è né necessario né opportuno.La trattazione della proposta di conciliazione relativa al preventivo 2005 ha inoltre mostrato che esiste un rischio di blocco sinora sconosciuto.Chiedo perciò che l'Ufficio del Consiglio nazionale verifichi l'articolo 92 LParl e proponga una modifica che consenta di votare su ogni singola divergenza nell'appianamento delle divergenze in materia di preventivo, al fine di evitare le conseguenze indesiderate della votazione sul complesso.La modifica proposta dovrebbe consentire di rispettare il freno all'indebitamento anche in una successione di varie votazioni. Chiedo inoltre che l'articolo 94 sia adeguato di conseguenza.

Stellungnahme des Bundesrates

Parere della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale, dell'8 settembre 2005L'Ufficio del Consiglio nazionale, destinatario formale della presente mozione, ne ha delegato la risposta alla Commissione delle istituzioni politiche (CIP), poiché l'elaborazione di atti legislativi di diritto parlamentare è di competenza di quest'ultima.Un principio fondamentale del sistema bicamerale è che le decisioni dell'Assemblea federale sono possibili solamente se su di esse vi è l'accordo delle due Camere (art. 156 cpv. 2 Cost.). Il principio obbliga a cercare di conseguire un'intesa. Se tra i due Consigli vi sono posizioni differenti, non può avere migliori possibilità fin da principio una posizione rispetto all'altra, altrimenti viene meno la pressione a cercare seriamente di conseguire un'intesa.Nel caso del preventivo e delle sue aggiunte la Costituzione federale autorizza una deroga al requisito della presa di decisione in accordo (art. 156, cpv. 3 lett. d Cost.) poiché, in questo caso specifico, la sanzione normalmente prevista in caso di fallimento nel conseguire un'intesa, ossia il fallimento dell'intero progetto, farebbe nascere gravi problemi. Il legislatore ha concretato la normativa derogatoria in questo modo: se la proposta di conciliazione viene respinta, prevalgono gli importi più bassi approvati durante le terze deliberazioni di entrambe le Camere. Pur non essendo disastrosa come il fallimento dell'intero preventivo, la normativa può però avere per entrambi i Consigli conseguenze senz'altro dolorose, non volute nello specifico. Tale sanzione è conforme al principio superiore valido anche nel caso del preventivo: nella procedura di conciliazione deve continuare a esservi una certa pressione a cercare seriamente di conseguire un'intesa, pressione che può essere mantenuta soltanto se il fallimento nella ricerca ha conseguenze negative. La nuova procedura proposta dalla mozione (la procedura decisionale separata su ogni singola divergenza alla fine della procedura di conciliazione), avrebbe per conseguenza che la Camera, che su una singola divergenza nella terza deliberazione ha deciso un importo più basso rispetto all'altra Camera, potrà sempre imporre questa disposizione senza dover temere di rimettere così in gioco gli importi più alti decisi per altre divergenze. Con questa procedura, che contraddice i principi vigenti e affermati del sistema bicamerale, vi è da chiedersi se sarebbe ancora sensato costituire una conferenza di conciliazione. Con 20 voti contro 0 e 3 astensioni, la CIP propone di respingere la mozione.