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06.3030 · Postulato · 2006-03-08

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di:

1. indicare, da un lato, se nella descrizione dei posti, nell'assunzione, nella retribuzione, nella scelta e nella promozione dei collaboratori l'amministrazione federale considera adeguatamente le competenze chiave acquisite in ambito extraprofessionale e, dall'altro, quali criteri essa applica a tal fine;

2. elaborare raccomandazioni e linee direttrici sul riconoscimento di competenze chiave acquisite in ambito extraprofessionale al momento dell'assunzione, della retribuzione, della scelta e della promozione dei collaboratori.

Begründung

Nella sua valutazione della legge sulla parità, il Consiglio federale rileva la necessità di intervenire per realizzare l'uguaglianza all'interno dell'impresa. Le discriminazioni che si verificano nelle assunzioni, nella retribuzione e nella promozione non permettono di sfruttare al massimo il potenziale offerto dalla forza lavoro femminile. Constatiamo che, spesso, le competenze acquisite in ambito extraprofessionale non sono considerate affatto o lo sono in scarsa misura.

Vorremmo perciò sapere se e in che modo la Confederazione, quale datore di lavoro, considera le competenze acquisite in ambito extraprofessionale nei bandi di concorso, nell'assunzione, nella retribuzione e nella promozione dei collaboratori. Un progetto del canton Berna cofinanziato dalla Confederazione contiene strumenti di lavoro informatizzati, utili a tale scopo. Al fine di attuare in modo più efficace le raccomandazioni del Consiglio federale, ovvero di garantire una maggiore informazione e sensibilizzazione, sarebbe opportuno elaborare linee direttrici che consentano all'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo di dimostrare, rilevare e valutare le competenze chiave acquisite in ambito extraprofessionale nonché considerarle nell'assunzione, nella retribuzione, nella scelta e nella promozione dei collaboratori. A tale proposito è interessante la disposizione che nel 2003 la città di Berna ha introdotto nel proprio regolamento del personale (art. 10 e 30) ovvero: "L'assunzione presuppone un'idoneità professionale e personale e che le competenze acquisite in ambito professionale ed extraprofessionale (lavoro domestico e familiare, lavoro a titolo volontario e lavoro a titolo onorifico) devono essere considerate equivalenti." In occasione della selezione dei collaboratori, a parità di qualifiche bisogna di principio prediligere il sesso sottorappresentato nel settore in questione.

Questo genere di politica del personale si prefigge di tener conto delle differenti biografie (interruzione o riduzione dell'attività lavorativa ad esempio a causa di obblighi di assistenza verso i familiari, congedi sabbatici o volontariato). In tal modo il lavoro familiare e i compiti assistenziali nonché l'impegno a titolo volontario e quello a titolo onorifico vengono maggiormente riconosciuti a livello sociale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

All'interno dell'amministrazione federale è già ancorato il principio secondo cui sono prese in considerazione le competenze chiave acquisite in ambito extraprofessionale. L'articolo 37 dell'ordinanza sul personale federale prevede che nella determinazione dello stipendio iniziale si tenga conto in giusta misura della formazione e dell'esperienza professionale e di vita della persona da assumere. I dati di riferimento dell'Ufficio federale del personale concernenti la determinazione dello stipendio iniziale concretizzano questo principio. Nel calcolo dello stipendio iniziale, per ogni anno di esperienza esterna utile all'esercizio della funzione (e quindi anche il lavoro familiare e quello sociale), è possibile aumentare gli importi della tabella dei valori in vigore di circa il 3 per cento dell'importo massimo del livello di valutazione A della classe di salario contrattuale. Per quanto concerne la scelta del personale, il numero 421 delle istruzioni del 22 gennaio 2003 del Consiglio federale concernenti le pari opportunità dispone che nella valutazione dell'equipollenza delle qualifiche, oltre alla formazione e all'esperienza professionale, occorre tener conto anche delle esperienze extraprofessionali (ad es. attività di accudimento e assistenza o compiti in ambito sociale). L'attuazione dei suddetti principi è di competenza dei dipartimenti e dei gruppi/uffici. Al riguardo essi ricorrono già a diverse guide, liste di controllo e mezzi ausiliari esistenti o in elaborazione. Inoltre, alla base dei processi riguardanti il personale, nei dipartimenti e negli uffici esiste un modello unitario delle competenze. Questo descrive e definisce 21 competenze nell'ambito delle competenze personali, sociali e dirigenziali. Parecchie di queste sono definite competenze chiave e possono essere sviluppate anche in un ambiente extraprofessionale. Anche in questo ambito esiste quindi la base per cui si possa tenere conto delle competenze chiave (anche acquisite extraprofessionalmente) nella scelta del personale, nella sua valutazione e nel suo sviluppo.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.