Politica europea: sicurezza sociale e protezione dei lavoratori
06.3286 · Postulato · 2006-06-21
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a stilare un rapporto per rispondere ai seguenti interrogativi:
1. Quali misure sono ritenute necessarie affinché la Svizzera soddisfi i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, documento che si basa, in particolare, sulla Carta comunitaria dei diritti sociali dei lavoratori stabilita dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa?
2. Quali misure sono ritenute necessarie affinché la Svizzera possa:
- abbassare a livello europeo il numero massimo di ore lavorative settimanali, straordinari inclusi?
- definire un congedo parentale retribuito che sia per lo meno equivalente a quanto previsto dalle direttive europee in materia?
- inasprire le norme per la protezione dei lavoratori temporanei in misura perlomeno equivalente a quanto previsto dalla direttiva proposta dall'UE?
Begründung
Il diritto europeo non ha come obiettivo di armonizzare, bensì semplicemente di coordinare le normative nazionali in materia di sicurezza sociale, affinché possa effettivamente concretizzarsi la libera circolazione delle persone prevista nel trattato dell'UE. Il trattato di Roma si prefiggeva di garantire ai lavoratori l'accesso al mercato, ovvero di abolire gli ostacoli che avrebbero potuto limitarne la mobilità. La libera circolazione deve sempre essere garantita nel rispetto delle condizioni di libertà e dignità, ragion per cui le misure comunitarie si estendono anche ai diritti sociali, ai diritti fondamentali e ai diritti civici. La Corte di giustizia europea, dal canto suo, ha svolto un ruolo di importanza fondamentale per la non discriminazione, la concretizzazione e lo sviluppo della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento.
Nel 1989 i diritti dei lavoratori relativi alle condizioni di vita e alle condizioni lavorative e di sicurezza sociale sono stati riuniti nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. Nel 1997 la Carta è stata inserita nel trattato di Amsterdam, nel quale vengono elencati come segue gli obiettivi della politica sociale comunitaria: "la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione".
Nel 2004 la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori è stata nuovamente ampliata e integrata nel trattato costituzionale dell'Unione europea (non ancora ratificato da tutti gli Stati membri) come Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La Comunità europea ha iniziato prendere coscienza dell'importanza di una protezione della salute fisica e psichica dei lavoratori a partire dagli anni Ottanta, nell'ambito del suo programma di mercato interno.
Dopo le prescrizioni speciali definite in un primo tempo, sono state adottate direttive quadro in materia di sanità e sicurezza, nelle quali sono stati stabiliti numerosi principi generali per la protezione dei lavoratori. Oggi la base della legislazione comunitaria in materia è costituita dalla direttiva quadro sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Su tale base sono state emanate numerosissime direttive specifiche.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
La Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori non è applicabile alla Svizzera. L'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) concluso tra la Svizzera e la CE non contiene alcun riferimento alla Carta. L'ALCP regola l'accesso al mercato del lavoro nonché il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il riconoscimento dei diplomi, ma non ha effetto sulle regolamentazioni nazionali relative alle condizioni di lavoro. Se la Svizzera volesse conformarsi al contenuto della Carta, dovrebbe adeguare la sua legislazione in materia, ciò che il Consiglio federale non ritiene opportuno.
Per quanto concerne gli altri punti sollevati dal postulato, il Consiglio federale tiene a sottolineare che le differenze tra il diritto comunitario e il diritto svizzero sono relativamente limitate. Il diritto europeo fissa un limite di 48 ore lavorative settimanali, mentre la legge sul lavoro prevede un massimo di 45 o 50 ore settimanali, secondo le categorie di lavoratori. La legge sul collocamento e il personale a prestito, insieme alle disposizioni del Codice delle obbligazioni, garantisce una sufficiente protezione dei lavoratori temporanei. Quanto al congedo parentale, occorre rammentare che l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE (Unione delle confederazioni europee degli industriali, associazione di datori di lavoro), dal CEEP (Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica, associazione di datori di lavoro) e dalla CES (Confederazione europea dei sindacati) e attuato dalla direttiva 96/34/CE non prevede la rimunerazione obbligatoria di tale congedo.
Non essendo membro dell'Unione europea, la Svizzera non ha alcun obbligo di adeguarsi alle disposizioni del diritto comunitario. Fatte queste premesse, un rapporto dettagliato sulle differenze tra il diritto europeo e il diritto svizzero appare superfluo.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.