Lexipedia

07.1110 · Interrogazione · 2007-10-05

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Sebbene il diritto penale minorile sia appena entrato in vigore, ci si chiede se in alcuni ambiti non si impongano miglioramenti. Qual è la posizione del Consiglio federale in merito alla domanda seguente?

L'effetto preventivo del diritto penale sui giovani e l'efficacia delle misure educative mirate sono generalmente riconosciuti. La sanzione è vista come opportunità per correggere sviluppi negativi. Sotto tale ottica, l'onere finanziario per una misura di diritto penale rappresenta un buon investimento per il futuro. Oltre ai mezzi finanziari, occorre anche il tempo necessario affinché gli interventi possano dare i risultati auspicati. Il nuovo diritto penale minorile prevede tuttavia che le misure protettive educative e terapeutiche cessino quando l'interessato compie 22 anni (in passato il limite in certi casi era fissato a 25 anni). Tale soglia d'età potrebbe tuttavia privare i giovani autori della terapia ottimale, aumentandone il rischio di recidiva. Il Consiglio federale non ritiene che un nuovo aumento della soglia massima a 25 anni, nei casi gravi, permetta di conciliare al meglio l'esecuzione delle misure previste dal diritto penale minorile e la prevenzione delle recidive?

Stellungnahme des Bundesrates

Anche il Consiglio federale è convinto della grande efficacia di sanzioni educative mirate, segnatamente nel diritto penale minorile, e della necessità di disporre di tempo sufficiente a favorire il reinserimento sociale.

A prima vista potrebbe dunque stupire che nella nuova legge la soglia d'età massima per misure protettive educative e terapeutiche sia stata ridotta da 25 a 22 anni. Tale decisione si spiega tuttavia con il cambiamento di sistema legato all'entrata in vigore del nuovo diritto penale minorile. Il vecchio diritto, iscritto nel Codice penale, si fondava su un principio monistico, vale a dire che il giudice poteva infliggere una pena o una misura. Il diritto vigente si basa per contro sul sistema dualistico facoltativo, in cui il giudice può, in presenza di date condizioni, pronunciare una pena e una misura. Se una misura deve essere interrotta prima di aver raggiunto il suo scopo poiché il giovane ha compiuto 22 anni, l'autorità giudicante decide se e in che misura la pena inflitta debba ancora essere eseguita (art. 32 DPMin). Sussiste quindi la possibilità di ordinare l'esecuzione di una privazione della libertà e di proseguire i provvedimenti educativi avviati in tale ambito (cfr. art. 27 DPMin).

L'autorità d'esecuzione è del resto obbligata a chiedere per tempo l'applicazione di misure tutorie adeguate qualora la soppressione di una misura protettiva comporti gravi svantaggi per l'interessato stesso o per la sicurezza altrui (art. 19 cpv. 3 DPMin). Ai giovani è dunque garantita un'assistenza adeguata anche in assenza di privazione della libertà da eseguire alla fine della misura.

Al momento il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario adeguare il diritto penale minorile. È tuttavia previsto di esaminare in modo approfondito la questione nell'ambito di una valutazione del nuovo DPMin. Se dovessero essere rilevate lacune il Consiglio federale adotterà i provvedimenti adeguati.

Risposta del Consiglio federale.