Nessuna applicazione diretta dei regolamenti e delle direttive UE in contrasto con la legge
07.3407 · Mozione · 2007-06-21
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rinunciare all'applicazione diretta di direttive e regolamenti UE in contrasto con una legge federale. Se vuole applicare una direttiva UE, deve sottoporre al Parlamento una modifica del testo di legge in questione.
Begründung
Negli ultimi tempi nell'amministrazione federale si è diffuso il malcostume di applicare direttive UE anche se in contrasto con la volontà espressa dal legislatore. Così ad esempio l'articolo 2 LPC stabilisce che le prestazioni complementari non vanno esportate all'estero. L'articolo 9c D-LPC (05.094 11a revisione AVS) afferma chiaramente che le previste prestazioni di prepensionamento non devono essere esportate all'estero (UE). Nonostante il chiaro tenore della legge, il Consiglio federale sta pensando di applicare direttamente le direttive UE. Esso afferma infatti ad esempio che a partire dal 2008 le prestazioni di prepensionamento devono essere esportate nell'UE, dato che la vecchia direttiva UE n. 1408/71 sarà sostituita dalla nuova direttiva 883/2004. Questo significherebbe che, applicando direttamente il diritto dell'UE, le prestazioni complementari e quelle di prepensionamento andrebbero esportate contro la volontà del Parlamento. Le conseguenze finanziarie per le assicurazioni sociali interessate sono pesanti. Tuttavia, l'ambito delle assicurazioni sociali non è un caso isolato: anche nel diritto in materia di sanità e di derrate alimentari vi sono rinvii diretti alle direttive UE - cosa che il presente intervento si propone di evitare.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La Svizzera applica il diritto svizzero, compresi gli accordi internazionali che ha concluso e fanno parte dell'ordinamento giuridico svizzero dalla loro entrata in vigore. Non essendo membro della Comunità europea (CE), di principio essa non applica il diritto comunitario. Esso vige soltanto se la Svizzera lo decide conformemente al diritto nazionale applicabile. Da una decina d'anni la Svizzera ha concluso svariati accordi settoriali con la CE che fondano le loro relazioni reciproche sul diritto comunitario in vigore nell'ambito in questione. Tali accordi sono stati approvati dal Parlamento e, se era stata necessaria una votazione popolare, dal popolo, nel rispetto delle regole costituzionali svizzere. La Svizzera è dunque vincolata da atti comunitari integrati in un tale accordo fintanto che il rispettivo accordo non viene denunciato.
La presente mozione va dunque intesa nell'ipotesi in cui un atto di diritto comunitario, integrato in un accordo concluso tra la Svizzera e la CE, entri in conflitto con una regola di diritto interno.
La prassi delle autorità svizzere in generale e del Consiglio federale in particolare consiste nell'evitare tali conflitti già prima di assumersi un obbligo internazionale; il legislatore provvede infatti ad adeguare il diritto interno al trattato internazionale prima o simultaneamente all'entrata in vigore di quest'ultimo. Tale modo di procedere impedisce anche di eludere la volontà del legislatore competente. Ciononostante, in casi isolati può succedere che dopo l'entrata in vigore di un trattato sorga un conflitto tra il diritto internazionale e quello interno. Sono immaginabili i motivi seguenti: 1. Caso raro: non ci si è accorti che il diritto interno avrebbe dovuto essere adeguato; 2. Il legislatore competente effettua, dopo l'entrata in vigore del trattato, modifiche che non sono più compatibili con il trattato; anche questo è un caso raro; 3. Nella collaborazione quotidiana, l'autorità d'esecuzione (p. es. in seguito alle pressioni esercitate dalle altre parti contraenti) interpreta il trattato in maniera più estensiva di quanto pensato inizialmente; anche questo succede di rado.
Gli esempi menzionati nella mozione rispecchiano tale prassi. Il regolamento (CEE) n. 1408/71, che coordina i regimi nazionali di sicurezza sociale, è stato approvato dal competente legislatore come allegato all'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) ed è pertanto applicabile in Svizzera. Tale regolamento prevede esplicitamente che le prestazioni complementari all'AVS/AI non devono essere esportate. Il medesimo principio è previsto anche nel diritto svizzero. In questo caso non vi è pertanto conflitto tra il diritto internazionale e quello interno.
Il regolamento n. 1408/71 deve essere sostituito con il nuovo regolamento (CE) n. 883/2004, che è già stato approvato nella CE ma non è ancora in vigore. È il competente legislatore svizzero che deve decidere se la Svizzera deve riprendere anche tale regolamento nel quadro dell'ALC. Conformemente alla prassi menzionata, il competente legislatore dovrebbe procedere, prima o simultaneamente, alle necessarie modifiche del diritto interno.
Come illustrato dagli esempi summenzionati, l'esigenza presentata dalla mozione corrisponde alla prassi corrente delle autorità federali, prassi che va portata avanti.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.