07.3628 · Mozione · 2007-10-03
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale provvede affinché nei casi generati dalla cooperazione internazionale l'Ufficio federale di polizia individui direttamente i dati delle persone sospette. I cantoni mettono a disposizione risorse sufficienti per trattare tutti i casi di pedofilia.
Begründung
Nonostante le indagini di grosse dimensioni a livello internazionale che destano regolarmente grande impressione, si continuano a scaricate in grande stile immagini e video che mostrano atti sessuali con bambini. Spesso i cantoni sono oberati con questi casi e con i dossier su casi sospetti trasmessi da SCOCI. Per poter trattare tutti i casi generati dalla cooperazione internazionale, le risorse dei cantoni devono essere celermente aumentate. Per sgravare rapidamente i cantoni, tutti i dati relativi a persone sospette nei casi generati dalla cooperazione internazionale devono essere individuati direttamente da SCOCI. Finora, su richiesta di SCOCI, il DATEC comunica soltanto in quale cantone si trova la persona sospetta. Dopo la trasmissione del dossier sul caso sospetto al cantone interessato, quest'ultimo deve nuovamente inoltrare una richiesta al DATEC per ottenere le coordinate precise della persona sospetta.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
In genere occorre distinguere tra i casi che giungono in Svizzera sulla base di un procedimento penale svolto all'estero e quelli avviati a livello cantonale in seguito a una comunicazione di sospetto trasmessa dal Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI).
Nei casi internazionali è già in corso un procedimento all'estero. Nell'ambito della cooperazione internazionale, questi casi sono trasmessi alla Polizia giudiziaria federale (PGF), in seno all'Ufficio federale di polizia, che dirige i lavori di coordinamento e le relative indagini preliminari. Se sono necessari accertamenti preliminari, se ne occupa direttamente il commissariato per la pedofilia, tratta di esseri umani e traffico di migranti. In seguito i casi sono inoltrati alle competenti autorità cantonali di perseguimento penale. Siccome tale processo si iscrive nell'ambito di un procedimento penale in corso, SCOCI non partecipa in alcun modo a tali procedure concernenti casi internazionali.
Le competenze d'indagine della Confederazione disciplinate dall'articolo 27 del nuovo Codice di diritto processuale penale sono sufficienti per trattare in modo efficace i casi internazionali. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario modificare la procedura attuale in materia.
I casi nazionali menzionati dall'autrice della mozione sono casi sospetti non ancora oggetto di procedimenti penali. Questi casi sono trasmessi ai cantoni responsabili, che in base alle loro competenze decidono se avviare un procedimento penale.
SCOCI riunisce in un dossier le informazioni che suffragano il sospetto di un reato raccolte in occasione delle ricerche eseguite senza un sospetto concreto. A questo scopo SCOCI ha concluso un accordo con i fornitori di servizi Internet svizzeri che gli permette di risalire, tramite il fornitore, direttamente al cantone in cui è stato utilizzato un determinato indirizzo IP. Per ottenere tali informazioni non è quindi necessario rivolgersi al Dipartimento federale dell'ambiente, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (DATEC) come erroneamente indicato nella mozione. Soltanto in seguito SCOCI trasmette il dossier alla competente autorità cantonale di perseguimento penale. Se essa decide di avviare un procedimento penale può, nell'ambito della procedura d'indagine, consultare il DATEC così da poter mettere in relazione l'indirizzo IP con un indirizzo postale o un collegamento Internet.
Il compito della Confederazione in questo caso si limita a rilevare casi sospetti mentre l'intero svolgimento delle indagini compete ai cantoni. Questa ripartizione delle competenze tra SCOCI e i cantoni è intenzionale e permette loro di concentrarsi sui rispettivi compiti principali.
Il Consiglio federale non ritiene quindi necessario modificare la procedura attuale, anche perché le autorità cantonali di perseguimento penale non hanno presentato reclami né richieste di un trattamento più approfondito dei casi sospetti da parte di SCOCI (casi nazionali) o di indagini preliminari più ampie da parte della PGF (casi internazionali).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.