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07.3714 · Mozione · 2007-10-05

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a modificare l'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) cosicché anche gli alberi indigeni isolati adatti al luogo e i viali alberati sulla superficie agricola utile possano ottenere pagamenti diretti.

Begründung

Finora ai sensi dell'OPD venivano indennizzati soltanto gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi. Ciò non è giustificabile né dal profilo logico né da quello ecologico. In virtù dell'articolo 54 OPD soltanto gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi (tipo 8) sulla superficie agricola ricevono un contributo. Per contro gli alberi indigeni isolati adatti al luogo (querce, olmi, tigli, ecc.) e i viali alberati (tipo 9) sono computabili per la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) ma non danno diritto ad alcun contributo.

Nell'ottica della protezione di natura e paesaggio, tale disparità di trattamento non ha alcun senso. Gli alberi isolati e i viali alberati nei campi e nei prati costituiscono elementi caratteristici del paesaggio svizzero nonché importanti aree di nidificazione per i volatili ed un importante habitat naturale per molti organismi utili. Considerando l'estirpazione di alberi da frutto ad alto fusto a causa del fuoco batterico è assolutamente necessario che le piante sradicate vengano sostituite.

È importante attuare una strategia differenziata (coltivazione non soltanto di frutta a granelli, bensì anche di frutta a nocciolo e altri alberi indigeni). Un incentivo finanziario supplementare motiverebbe i contadini a impiantare alberi isolati e viali alberati.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Attraverso la compensazione ecologica s'intende conservare e laddove possibile ampliare l'habitat della fauna e della flora indigene nelle regioni a vocazione agricola. Gli alberi indigeni isolati adatti al luogo e i viali alberati soddisfano tali esigenze e per questo motivo vengono computati come elementi della compensazione ecologica. Nel 2005 sono stati notificati 101 000 alberi.

Una strategia differenziata come quella evocata nella mozione è già in atto. Infatti, gli alberi da frutto a nocciolo nonché i castagni e i noci in selve curate non solo sono computabili nella quota di superfici di compensazione ecologica ma danno anche diritto a contributi. Inoltre, nel quadro dell'ordinanza sulla qualità ecologica (RS 910.14) gli alberi indigeni isolati adatti al luogo e i viali alberati possono essere promossi in modo mirato nell'ambito di un progetto d'interconnessione nonché sostenuti mediante contributi. Alla luce del maggior dispendio che la cura degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi comporta, il sostegno specifico accordato a questi ultimi piuttosto che ai tipi menzionati nella mozione costituisce un incentivo, dettato da esigenze ecologiche, per chi gestisce alberi da frutto in ambito agronomico.

Nella mozione si auspica che anche gli alberi isolati e i viali alberati possano beneficiare di una forma di sostegno. È tuttavia prevedibile che così facendo il numero degli alberi notificati per questa categoria aumenterebbe in modo esponenziale rispetto ad oggi. La concessione di un contributo pari a quello attualmente versato (15 franchi per albero) comporterebbe una maggior spesa stimata ad alcuni milioni di franchi. Il necessario trasferimento di fondi dai pagamenti diretti generali alle prestazioni ecologiche e paesaggistiche deve tuttavia ancora essere esaminato nel quadro dell'ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti giusta la mozione CET-S (06.3635).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.