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08.3300 · Mozione · 2008-06-10

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

L'espressione "per motivi egoistici" va stralciata dall'articolo 115 del Codice penale di modo che esso abbia il tenore seguente:

"Chiunque istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria."

Begründung

La vita umana è uno dei beni giuridici supremi. Di conseguenza, anche la protezione della vita è sancita chiaramente nel nostro ordinamento giuridico (art. 10 Cost.: Diritto alla vita; pene previste dal CP in caso di omicidio).

Per contro, il suicidio o il tentato suicidio non è punito: il legislatore rispetta il diritto di autodeterminazione delle persone anche nel caso di queste decisioni molto personali. La situazione non deve cambiare.

Tuttavia, il fatto che l'istigazione e l'aiuto al suicidio sono puniti soltanto se attuati "per motivi egoistici" contraddice il riconoscimento di principio da parte del nostro Stato della protezione totale della vita. L'istigazione e l'aiuto al suicidio per motivi non egoistici sono permessi. Di conseguenza, sono sorte vere e proprie organizzazioni di aiuto al suicidio che assistono le persone desiderose di morire a togliersi la vita.

"Dignitas", una di queste organizzazioni, ha di gran lunga superato il limite di quanto moralmente e socialmente accettabile. Essa esercita l'aiuto al suicidio a scopo di lucro, lavora con veri e propri "listini prezzi" su cui i candidati al suicidio scelgono le prestazioni come su un prospetto e le possono indennizzare con contributi pari a 5000-10 000 franchi. Inoltre "Dignitas" fa tutto il possibile per sottrarsi ai controlli e ha utilizzato anche metodi estremamente controversi (elio, soffocamento). Non si può parlare di morti dignitose, tanto più che non avvengono soltanto in alberghi, case private o quartieri industriali, ma anche in posteggi. Ne risulta un vero e proprio "turismo della morte" in Svizzera, poiché i Paesi limitrofi vietano l'aiuto al suicidio.

Da tempo il modo in cui "Dignitas" gestisce il business della morte non può più essere considerato disinteressato. Tuttavia i procedimenti penali finora avviati non sono sfociati in alcuna condanna poiché il motivo egoistico non ha potuto essere sufficientemente provato.

Un disciplinamento statale dell'aiuto al suicidio va respinto: è assurdo che lo Stato definisca la vita come bene giuridico supremo e nel contempo disciplini come devono agire coloro che contribuiscono a distruggere vite umane. Esiste soltanto una soluzione coerente: punire l'istigazione e l'aiuto al suicidio. Questo modo di procedere è oggi giustificato poiché grazie al potenziamento della geriatria e della medicina palliativa non dobbiamo più temere, in caso di malattie incurabili, di doverci spegnere lentamente sopportando dolori inumani.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Negli ultimi anni il Consiglio federale si è occupato più volte in modo approfondito delle questioni riguardanti l'aiuto al suicidio e il turismo della morte. Sulla scorta del rapporto del 24 aprile 2006 "Eutanasia e medicina palliativa. La Confederazione deve legiferare?" e del relativo rapporto completivo del luglio 2007, il Consiglio federale ha sostenuto in diversi pareri che non vi è necessità di legiferare in tale ambito a livello federale. Ha rinunciato in particolare a modificare l'articolo 115 del Codice penale e a legiferare in maniera circostanziata sull'ammissione e la vigilanza delle organizzazioni di aiuto al suicidio. Secondo il Consiglio federale, a livello cantonale e comunale esistono abbastanza strumenti di controllo e di intervento per individuare e impedire gli abusi, anche se tali risorse non sono sempre interamente sfruttate. Inoltre, una legislazione sulla vigilanza conferirebbe alle organizzazioni di aiuto al suicidio un marchio statale di qualità, il che incentiverebbe a sua volta l'aiuto organizzato al suicidio come pure il cosiddetto turismo della morte.

Alla luce dei recenti sviluppi, il 2 luglio 2008 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP e il DFI di chiarire se nell'ambito dell'aiuto organizzato al suicidio sono effettivamente necessarie normative legali supplementari puntuali, ad esempio in materia di obbligo di diligenza, di documentazione e di trasparenza, per prevenire abusi.

Per contro, il Consiglio federale non vede alcun motivo per modificare l'articolo 115 del Codice penale come chiesto nella presente mozione. Eventuali problemi concreti a provare il motivo egoistico non vanno risolti inasprendo semplicemente la punibilità, bensì in altro modo, sancendo semmai un obbligo di trasparenza sui flussi finanziari delle organizzazioni di aiuto al suicidio. Non sarebbe nemmeno giustificato applicare la pena prevista all'articolo 115 del Codice penale (al massimo cinque anni di detenzione, il che significa che si tratta di un crimine) a una partecipazione disinteressata al suicidio equiparando così questi due comportamenti di gravità molto diversa.

Del resto, dall'obbligo statale di proteggere la vita umana non si può desumere un obbligo assoluto di sanzionare l'istigazione e l'aiuto al suicidio (che non è punibile). Per contro, la vita è sempre protetta dal diritto penale laddove non si tratta di suicidio, bensì di omicidio (cfr. art. 111-114 CP).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.