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09.1162 · Interrogazione · 2009-12-08

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Le piccole e medie imprese si lamentano sempre di più dei lunghi termini di pagamento dei poteri pubblici. È risaputo che gli stipendi devono essere versati entro i termini, a fine mese. Se le fatture emesse sono pagate con termini di pagamento di 60 o addirittura 90 giorni, molte imprese vengono a trovarsi in difficoltà di liquidità. Senza volerlo, le imprese medio-grandi assumono il ruolo di banche, se dal canto loro vogliono pagare i loro fornitori entro i termini e dall'altro lato aspettano il pagamento di numerose fatture. Questa evoluzione sottrae alla piazza imprenditoriale mezzi finanziari urgentemente necessari in tempo di crisi. Per le imprese interessate questo comporta costi di finanziamento supplementari, in quanto sono costrette ad aumentare i loro crediti presso le banche.

Alla luce di quanto precede chiedo il Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Entro quale termine la Confederazione salda di regola le sue fatture?

2. Negli ultimi mesi questo termine si è allungato?

3. Con un accorciamento del termine di pagamento non sarebbe possibile migliorare la situazione finanziaria critica di molte imprese in modo semplice ed efficace?

4. Quali possibilità intravvede la Confederazione per sollecitare un pagamento più veloce da parte di cantoni e comuni?

Stellungnahme des Bundesrates

Di recente il Consiglio federale si è espresso a più riprese in merito a interventi parlamentari di tenore analogo, decidendo di adottare diverse misure.

In seguito alle risposte fornite alle mozioni Jenny 09.3207 del 19 marzo 2009 e del gruppo UDC 09.3252 del 20 marzo 2009, "Misure congiunturali a favore delle PMI svizzere", all'interrogazione urgente Egger-Wyss 09.1013, "Misure congiunturali. Modifica delle modalità di pagamento della Confederazione", del 12 marzo 2009 e alla mozione von Rotz 08.3298, "Determinazione dei termini di pagamento della Confederazione", del 10 giugno 2008 sono state attuate le seguenti misure:

- All'inizio di marzo del 2009, in una circolare indirizzata ai direttori e alle direttrici di tutte le unità amministrative, l'Amministrazione federale delle finanze (AFF) ha rammentato l'importanza di rispettare i termini di pagamento.

- Tenuto conto della situazione economica, nell'aprile del 2009 il Consiglio federale ha incaricato l'AFF di ordinare a tutte le unità amministrative di pagare le fatture dei fornitori non appena terminata la verifica delle stesse, anche se il termine di pagamento non è ancora scaduto. Inizialmente quest'istruzione era limitata alla fine del 2009; con le istruzioni per la chiusura dell'esercizio 2009, l'AFF l'ha successivamente prolungata di un anno, ossia fino alla fine del 2010.

- Su richiesta della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB), il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha incaricato i servizi federali preposti alla gestione degli immobili (Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Consiglio dei PF e Armasuisse), l'Ufficio federale delle strade e l'Ufficio federale dei trasporti di prevedere, a partire dal 1° gennaio 2010, un termine massimo di pagamento delle fatture di 30 giorni. Solo in caso di verifiche particolarmente complesse è possibile concordare un termine massimo di pagamento di 45 giorni.

- La KBOB ha raccomandato ai suoi membri cantonali e comunali come pure ad altri organi della costruzione e degli immobili esterni all'amministrazione federale (Immobili Posta, FFS e AlpTransit San Gottardo SA) di applicare una regolamentazione analoga a partire dalla medesima data.

- Nell'ambito dell'acquisto di beni logistici la prassi usuale di fissare a 30 giorni di tempo per il pagamento è stata ancorata nell'ordinanza sugli acquisti pubblici (RS 172.056.11), la cui modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2010.

In merito alle domande poste dall'autrice dell'interrogazione, il Consiglio federale prende posizione come segue:

1. Tenuto conto della situazione economica, la Confederazione paga le fatture non appena terminata la verifica delle stesse, anche se il termine di pagamento non è ancora scaduto (a prescindere dai termini di pagamento concordati). Questo modo di procedere vale momentaneamente fino alla fine del 2010. Una valutazione statistica evidenzia che nel 2009 in seno al DFF circa due terzi di tutte le fatture sono state pagate entro 10 giorni dal loro ricevimento. Per le altre fatture si applica normalmente un termine massimo di pagamento di 30 giorni.

2. Grazie a un maggiore impiego del sistema informatizzato di autorizzazione del pagamento delle fatture (workflow dei creditori), negli ultimi mesi i termini di pagamento del DFF non sono stati prorogati.

3. Poiché attualmente le fatture sono pagate non appena terminata la verifica delle stesse (cfr. punto 1), il termine di pagamento non può essere ridotto ulteriormente.

4. La KBOB ha già presentato delle raccomandazioni ai suoi membri cantonali e comunali (Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente, Associazione dei comuni svizzeri, Unione delle città svizzere), in base alle quali il termine massimo di pagamento delle fatture nel settore edile deve essere di 30 giorni.

Il Consiglio federale non ritiene necessarie ulteriori misure.

Risposta del Consiglio federale.