Piazza della ricerca svizzera in pericolo per la biotecnologia vegetale con emissioni sperimentali?
09.3585 · Interpellanza · 2009-06-10
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Le esperienze fatte con sperimentazioni in pieno campo nell'ambito del Programma nazionale di ricerca 59 (PNR 59) offrono per la prima volta la possibilità di misurare la competitività della piazza della ricerca svizzera rispetto ad altri Paesi (ad es. gli Stati Uniti). Il confronto di un test in pieno campo con frumento geneticamente modificato mostra che per la stessa sperimentazione negli Stati Uniti è sufficiente un formulario di domanda di tre pagine, mentre in Svizzera un esperimento analogo è descritto in una procedura giudiziaria che ha già superato le 2000 pagine, oltre al formulario di domanda di centinaia di pagine. Questa differenza si ripercuote sui tempi di elaborazione: negli Stati Uniti ci sono volute sei settimane e in Svizzera tre mesi, più i 18 mesi della procedura giudiziaria a Pully. Per non parlare delle condizioni di sicurezza, che negli Stati Uniti consistevano in una distanza di 30 metri dal campo di frumento più vicino e in Svizzera in tutta una serie di misure di sicurezza, finanziabili solo grazie al sostegno del PNR 59. Una piccola impresa di ricerca privata, ad esempio, non potrebbe mai permettersi questa spesa. Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale è sempre disposto a sostenere la ricerca nel settore della biotecnologia vegetale, comprese le corrispondenti sperimentazioni in pieno campo?
2. Cosa intende fare per consentire alla Svizzera di ridiventare competitiva in questo settore della ricerca?
3. Il Consiglio federale ritiene che la ricerca su piante geneticamente modificate (in particolare con emissioni sperimentali) sia ostacolata in Svizzera dal clima fondamentalmente negativo generato dalla moratoria?
4. Per il Consiglio federale vi è il rischio che sotto questi cattivi auspici non potranno più essere richieste nuove emissioni sperimentali al termine del PNR 59 e quindi la Svizzera perderà le sue competenze in questo settore?
5. Il Consiglio federale ritiene che l'imminente revisione della legge sull'ingegneria genetica debba correggere le incongruenze che ostacolano queste possibilità di ricerca?
Stellungnahme des Bundesrates
La popolazione svizzera è molto scettica circa l'impiego dell'ingegneria genetica nell'agricoltura. La nostra situazione può essere paragonata a quella dell'Unione europea, ma diverge profondamente da quella degli Stati Uniti, dove la società accetta in modo molto meno controverso l'impiego di piante geneticamente modificate in foraggi e derrate alimentari. L'atteggiamento critico della popolazione e del Parlamento si è tradotto, in Svizzera e in tutta Europa, in una legislazione con requisiti più severi rispetto agli Stati Uniti per quanto riguarda l'utilizzazione di organismi geneticamente modificati (OGM).
1. Il Consiglio federale, tramite le istituzioni competenti, è disposto a sostenere anche in futuro la ricerca nel settore della biotecnologia vegetale, comprese le sperimentazioni in pieno campo con OGM nell'ambito delle possibilità esistenti e dei fondi disponibili.
2. Il Consiglio federale ha deciso nel dicembre 2005 il lancio del Programma nazionale di ricerca 59 (PNR 59), "Vantaggi e rischi dell'immissione nell'ambiente di piante geneticamente modificate", stanziando più di 12 milioni di franchi. In linea di principio, le sperimentazioni in pieno campo sono possibili anche al di fuori del PNR 59 e le relative domande di finanziamento possono essere inoltrate in ogni momento agli organi competenti. Inoltre, anche le domande di autorizzazione per le sperimentazioni in pieno campo possono essere inoltrate in ogni momento all'UFAM. Nella sua risposta all'interpellanza Amacker 08.3451, "Azione di sabotaggio del campo seminato a grano transgenico. Quali i passi successivi?", il Consiglio federale propone inoltre di valutare se occorra creare delle aree appositamente attrezzate e sicure ("safe sites") per le emissioni sperimentali con lo scopo di promuovere in Svizzera una ricerca indipendente sulla biosicurezza. Tali interrogativi saranno chiariti in vista dell'elaborazione dei prossimi messaggi ERI per gli anni 2012 a 2016.
Il Consiglio federale è consapevole del fatto che in Svizzera i costi per le sperimentazioni in pieno campo sono elevate rispetto agli Stati Uniti, ciò che potrebbe contribuire al trasferimento negli Stati Uniti di determinate attività di ricerca. A questo riguardo occorre tuttavia tenere conto che l'immissione nell'ambiente di OGM in Europa è accettata dalla società solo con misure di sicurezza accompagnatorie.
3. La moratoria vigente è il risultato della votazione del 27 novembre 2005 sull'iniziativa popolare "per alimenti prodotti senza manipolazioni genetiche". L'atteggiamento critico della popolazione nei confronti dell'ingegneria genetica nell'agricoltura è l'origine, non la conseguenza, dell'attuale moratoria. La ricerca è esclusa da detta moratoria.
4. I costi per le emissioni sperimentali sono elevati ed è quindi possibile che anche in futuro in Svizzera vengano effettuate solo poche sperimentazioni di questo genere. Gli elevati costi legati alla sicurezza non sono in primo luogo la conseguenza dei requisiti legali per la biosicurezza (legge federale sull'ingegneria genetica; RS 814.91; art. 19 e 38 dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA; RS 814.911), ma risultano dal fatto che per evitare atti di vandalismo nelle aree sperimentali sono necessarie misure di sicurezza alquanto costose.
5. Il Consiglio federale ritiene che la biosicurezza sia disciplinata in modo adeguato dalla legge sull'ingegneria genetica. Il problema del vandalismo non può essere risolto o contenuto con una modifica della legge. La prevista revisione della legge sull'ingegneria genetica consente tuttavia di razionalizzare la procedura nel senso dell'economia processuale in quanto si definisce ora non solo a livello di ordinanza (art. 36 cpv. 3 OEDA), ma anche a livello di legge (legge sull'ingegneria genetica) che i ricorsi contro le decisioni relative alle domande non sono autorizzati senza partecipazione preventiva alla procedura di opposizione (cfr. art. 12a del progetto di revisione parziale della legge sull'ingegneria genetica licenziato il 1° luglio 2009 dal Consiglio federale all'attenzione del Parlamento). Il diritto di opposizione e di ricorso delle persone particolarmente colpite da suddette sperimentazioni è peraltro giustificato nel quadro del diritto amministrativo e procedurale ordinario e non della legge sull'ingegneria genetica; in uno stato di diritto non si possono comunque escludere eventuali ritardi causati da procedure di opposizione e di ricorso.
Risposta del Consiglio federale.