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09.4249 · Interpellanza · 2009-12-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Come dimostrano talune indagini, in certi casi le decisioni di non entrata nel merito della domanda di asilo vengono notificate agli interessati solo al momento dell'effettiva espulsione (p. es. all'aeroporto o durante la carcerazione in vista del rinvio coatto), sebbene siano state adottate già settimane o mesi prima. Ai rappresentanti legali la decisione di non entrata nel merito viene spesso notificata una volta avvenuto il rimpatrio. Questa prassi non permette di accertare giudizialmente se sussistano elementi di violazione dei diritti umani in caso di allontanamento nel Paese terzo che l'UFM ritiene competente in base agli accordi internazionali. Per una persona priva di rappresentanza legale è praticamente impossibile opporsi all'allontanamento una volta che questo è avvenuto. Anche in presenza di una rappresentanza legale, il breve tempo a disposizione è a mala pena sufficiente. È particolarmente irritante che questa prassi venga applicata anche nei casi in cui vi sono indizi di violazione dei diritti umani. Ciò vale in particolare per allontanamenti verso la Grecia dove, stando a vari rapporti dell'ACNUR, la situazione dei richiedenti l'asilo non rispetta la dignità umana.

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Qual è la posizione del Consiglio federale rispetto a questa prassi adottata dai diversi uffici della migrazione?

2. Perché le decisioni di non entrata nel merito vengono notificate così tardi agli interessati ovvero ai loro rappresentanti legali?

3. Il Consiglio federale condivide l'opinione che questa prassi non permette agli interessati di avvalersi dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione?

4. È vero che esistono istruzioni dell'UFM che impongono ai Cantoni questa prassi?

5. Come viene appurato se non sia il caso di avvalersi dell'effetto sospensivo previsto dall'articolo 107a della legge sull'asilo a causa di possibili violazioni della CEDU?

6. Qual è la prassi adottata dalla Svizzera per il trasferimento in Grecia di richiedenti l'asilo respinti, che secondo l'ACNUR è chiaramente da evitare?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-5. Nell'ambito del diritto di essere sentiti, ai richiedenti l'asilo è notificato già nel centro di registrazione e di procedura dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) che conformemente al regolamento Dublino (CE n. 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003) un altro Stato Dublino è competente per la loro procedura d'asilo. Ora, gran parte delle decisioni di non entrata nel merito (NEM) relative a Dublino e fondate sull'articolo 34 capoverso 2 lettera d della legge sull'asilo (LAsi) è notificata soltanto quando i richiedenti l'asilo si trovano già in un cantone. L'UFM non ha redatto alcuna direttiva destinata ai cantoni. Tuttavia, la prassi in materia di esecuzione è stata discussa con i cantoni nell'ambito delle formazioni svolte per la procedura Dublino ed è stata sancita sotto forma di raccomandazioni scritte.

Il diritto svizzero stabilisce che la procedura di ricorso non ha effetto sospensivo (cfr. art. 64a della legge federale sugli stranieri, LStr; RS 142.20 e art. 107a LAsi; RS 142.31). Per tale motivo, finora gli allontanamenti erano eseguiti di norma senza indugio nei casi in cui l'evasione della procedura d'asilo competeva a un altro Stato Dublino.

In data 2 febbraio 2010 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha emanato una sentenza di principio (E-5841/2009) in cui accoglie un ricorso contro una NEM Dublino. In tale sentenza il TAF esige che al richiedente l'asilo venga concesso sufficiente tempo per poter presentare una richiesta fondata di concessione dell'effetto sospensivo nell'ambito della procedura di ricorso. Inoltre per la concessione dell'effetto sospensivo di un ricorso contro una NEM deve essere previsto un determinato periodo di tempo, durante il quale non può essere eseguito l'allontanamento. Ne consegue che le NEM Dublino non sono più eseguite immediatamente dopo la notificazione. Per tale motivo l'UFM ha adeguato la propria prassi esecutiva riguardante le NEM Dublino fondate sull'articolo 34 capoverso 2 lettera d LAsi.

6. L'UFM verifica nel singolo caso se motivi individuali si oppongono a un allontanamento nello Stato Dublino competente o se sussistono indizi fondati di una violazione della CEDU o di altri obblighi internazionali. In caso affermativo, la Svizzera rinuncia al trasferimento nello Stato Dublino competente. Se gravi motivi umanitari depongono a sfavore di un allontanamento, l'UFM può, nel caso specifico, avvalersi del suo diritto di entrata nel merito.

Siccome diversi indizi lasciano presumere che la Grecia non abbia adottato, durante la procedura d'asilo, misure adeguate per identificare e alloggiare in modo appropriato le persone particolarmente vulnerabili, l'UFM ha deciso, in applicazione del suo diritto di entrata nel merito, di non trasferire più tali richiedenti in Grecia fino a nuovo avviso. Il Consiglio federale precisa che in questi casi il diritto di entrata nel merito non è applicato in base a indizi di una violazione del principio di non respingimento (non-refoulement), bensì per gravi motivi umanitari conformemente all'articolo 29a capoverso 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1; RS 142.311).

Risposta del Consiglio federale.