09.4319 · Mozione · 2009-12-11
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di:
- pubblicare l'indagine di 17 pagine del 29 gennaio 2008 dal titolo "Imam islamici";
- incaricare la Commissione federale contro il razzismo di prendere posizione sui fatti esposti nel rapporto;
- raccomandare agli organismi di protezione statali la sorveglianza degli imam islamici e pubblicare i risultati;
- comprovare l'identità di persone identificate quali predicatori che incitano all'odio e imporre loro un divieto d'entrata in Svizzera.
Begründung
Dopo la votazione sull'iniziativa contro i minareti del 29 novembre 2009 la cerchia di benpensanti svizzeri e i detrattori dell'UDC si sono schierati dalla parte dei delusi e hanno offeso i vincitori della votazione popolare definendoli razzisti, persone che violano i diritti dell'uomo e che odiano gli stranieri. È stato asserito che la paura degli elettori dinanzi alla minaccia nei confronti della cultura cristiana occidentale da parte dell'islam non è giustificata. Il presidente della Commissione federale contro il razzismo, nominato dal Consiglio federale, ha persino osato paragonare i vincitori della votazione agli attivisti nazisti. Nella "Weltwoche" del 10 dicembre 2009 ("Moschee als Dunkelkammer") sono citati esempi elencati nel summenzionato rapporto di propaganda estremista e violenta da parte di imam: "La Jihad violenta contro i non musulmani potrà essere praticata nell'Occidente, non appena le conversioni all'islam avranno raggiunto un numero critico". Citando il Corano, l'imam (apparentemente a Bienne) chiamava i musulmani "alla violenza contro i cristiani e gli ebrei sino alla loro sottomissione alla supremazia islamica". I musulmani sono esortati "a non sottomettersi a un ordinamento secolare non islamico". Il rapporto menziona anche un esempio di un predicatore che incita all'odio, un libico con il permesso C, che nella moschea di Kriens incitava i fedeli alla violenza. "Si dice che chiami gli svizzeri scimmie o maiali infedeli e propugni il loro annientamento." Simili episodi contrastano con la tanto evocata integrazione degli immigranti musulmani e sono intollerabili. Si prestano a gravare a lungo sulla convivenza pacifica tra la popolazione indigena e gli immigranti. Ne deriva, per le autorità del nostro Paese, il dovere di provvedere affinché fenomeni simili non possano assolutamente diffondersi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il summenzionato rapporto è classificato: il Consiglio federale è contrario a una sua pubblicazione. Il rapporto è destinato esclusivamente a decisori in materia di politica di sicurezza e contiene informazioni risultanti da attività dei servizi informazioni. Una sua pubblicazione giustificherebbe a posteriori una probabile violazione del segreto d'ufficio. Inoltre, le indicazioni ivi contenute non corrispondono più, in parte, allo stato attuale delle conoscenze.
I predicatori che incitano all'odio si servono di discorsi xenofobi, razzisti o antisemiti per suscitare ostilità e violenza contro terzi. Questo fatto non necessita di un'esplicita conferma in relazione con le indicazioni contenute nel rapporto "Imam islamici" su dichiarazioni di predicatori islamici che incitano all'odio. Il Consiglio federale è pertanto del parere che non sussiste alcuna necessità che la Commissione federale sul razzismo si esprima in merito.
Gli organi di sicurezza della Confederazione e dei cantoni sono autorizzati a elaborare informazioni concernenti imam islamici nel quadro dei limiti stabiliti all'articolo 3 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120). L'elaborazione è autorizzata nella singola fattispecie se sussistono indizi concreti di attività rilevanti ai sensi della LMSI, vale a dire, segnatamente, attinenti al terrorismo e all'estremismo violento. Conformemente all'articolo 27 LMSI, "il Consiglio federale informa annualmente, o secondo necessità, l'Assemblea federale, i cantoni e l'opinione pubblica sulla valutazione che fa dello stato della minaccia nonché sulle attività degli organi di sicurezza della Confederazione". Informazioni al riguardo sono fornite dal Consiglio federale, tra l'altro, anche nel suo annuale rapporto di gestione. Inoltre, gli organismi di protezione dello Stato allestiscono annualmente specifici rapporti sulla situazione.
Per quanto concerne l'Ufficio federale di polizia, in casi giustificati quest'ultimo può emanare contro imam islamici divieti d'entrata in virtù dell'articolo 67 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20). Simili predicatori possono essere espulsi in virtù dell'articolo 68 LStr o dell'articolo 185 capoverso 1 della Costituzione federale (RS 101). L'applicazione di quest'ultime disposizioni presuppone una minaccia immediata per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Inoltre, nei riguardi di persone che fomentano l'odio contro parti della popolazione può essere disposto dall'Ufficio federale della migrazione (UFM) un divieto d'entrata in Svizzera allo scopo di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblici (art. 67 cpv. 1 lett. a LStr in combinato disposto con l'art. 80 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, OASA; RS 142.201). Dette disposizioni sono applicabili contro imam colpevoli di propaganda violenta o la cui presenza in Svizzera è suscettibile di provocare disordini. In tal senso l'UFM ha recentemente impedito a un imam di entrare in Svizzera per partecipare a una manifestazione pubblica. Sulla base delle disposizioni vigenti, il permesso di soggiorno può essere revocato a imam stranieri che, stando alle prove raccolte, hanno incitato alla violenza (art. 62 lett. c LStr in combinato disposto con l'art. 80 cpv. 1 lett. c OASA). Dopodiché gli interessati possono essere espulsi dal Paese (art. 66 LStr) ed essere oggetto di un divieto d'entrata.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.