09.4329 · Mozione · 2009-12-11
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Analogamente agli sforzi compiuti sul piano legislativo in Gran Bretagna e in Francia, il Consiglio federale presenta un progetto del seguente tenore:
Tutte le banche attive in Svizzera sono tenute a versare alla Confederazione un'imposta unica del 50 per cento su tutte le indennità salariali variabili in contanti, sotto forma di azioni o di opzioni accordate per il 2009 e superiori a 40 000 franchi.
Begründung
A seguito della crisi finanziaria globale, le banche come UBS hanno approfittato come non mai direttamente o, nel caso del resto della piazza finanziaria, per lo meno indirettamente, del deciso intervento della Confederazione e della Banca nazionale svizzera. Solo grazie a questo intervento statale e al rischio per i contribuenti ad esso connesso è stato possibile evitare un collasso bancario. Nel frattempo gli stessi istituti interessati dall'intervento statale hanno ricominciato a versare bonus miliardari. Nel mese di gennaio del 2009 alcuni membri del Consiglio federale hanno sì deplorato questo fatto, ma lo hanno ritenuto inevitabile, appellandosi alla concorrenzialità internazionale della piazza finanziaria svizzera.
Con il suo annuncio del 9 dicembre 2009, il governo britannico ha deciso di riscuotere provvisoriamente un'imposta speciale del 50 per cento su tutti i bonus superiori a 25 000 sterline, gravante tutte le banche del Regno Unito e quindi il centro finanziario leader a livello europeo. L'attuale giustificazione del Consiglio federale è pertanto chiaramente confutata. La Francia ha aderito a questo progetto già l'indomani annunciando una corrispondente imposta speciale per tutte le indennità variabili a partire da 27 000 euro. È prevedibile che anche altri Stati europei seguiranno queste decisioni.
Dato che l'imposta unica è concepita quale "burden sharing" per le conseguenze della crisi finanziaria, deve essere applicata, come anche in Gran Bretagna e Francia, ai bonus accordati per il 2009 e versati a partire dal 2010.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'autore della mozione si riferisce alla decisione del governo inglese del dicembre 2009, che prevede che le banche in Gran Bretagna debbano pagare una tantum un'imposta speciale del 50 per cento sui bonus d'importo superiore alle 25 000 sterline (circa 42 000 franchi) versati ai loro impiegati. Con questi proventi lo Stato intende ridare slancio al mercato del lavoro.
Al più tardi a partire dallo scoppio della crisi finanziaria, i pagamenti di bonus elevati nel settore finanziario sono oggetto di critiche anche in Svizzera. Il nostro Paese ha già reagito alla problematica delle rimunerazioni eccessive. Da un lato, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha emanato una circolare - entrata in vigore il 1° gennaio 2010 - concernente i sistemi di rimunerazione presso gli istituti finanziari con l'obiettivo di influenzare efficacemente le pratiche di rimunerazione adottate nel settore finanziario. I sistemi di rimunerazione non devono incentivare l'assunzione di rischi inadeguati, che potrebbero pregiudicare la stabilità degli istituti finanziari. Particolare attenzione è rivolta alle rimunerazioni variabili. La FINMA assoggetta perciò la politica delle rimunerazioni degli istituti finanziari alle norme in materia di vigilanza previste dalle disposizioni organizzative delle leggi sui mercati finanziari. Essa adempie quindi le direttive del Financial Stability Board e di altre organizzazioni internazionali. Inoltre, agisce in accordo con le determinanti autorità di sorveglianza all'estero.
Inoltre, nel suo messaggio del 5 dicembre 2008 sull'iniziativa popolare "contro le retribuzioni abusive" e sulla modifica del Codice delle obbligazioni (diritto della società anonima) il Consiglio federale ha proposto di presentare una controproposta indiretta all'iniziativa popolare, con la quale si intende continuare a rafforzare la tutela della proprietà degli azionisti tramite modifiche del diritto della società anonima. Le disposizioni aggiuntive riguardanti la società anonima prevedono in particolare che le rimunerazioni del consiglio di amministrazione di società quotate in borsa debbano essere approvate annualmente dall'assemblea generale. Inoltre, le azioni di restituzione di prestazioni indebite devono essere agevolate. Il disegno di legge è una risposta adeguata alla problematica delle rimunerazioni eccessive, ma rinuncia a disposizioni statutarie restrittive, divieti e pene. In questo modo, anche in futuro agli azionisti rimane un margine di manovra sufficiente per impostare la società a loro discrezione. Per quanto concerne le disposizioni sulla società anonima riguardanti le rimunerazioni, questo disegno di legge è stato approvato dal Consiglio degli Stati senza modifiche essenziali ed è attualmente discusso dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale.
Con la circolare della FINMA e gli inasprimenti del diritto della società anonima che sono attualmente in consultazione parlamentare si fa fronte adeguatamente e in modo duraturo alla problematica delle rimunerazioni eccessive. Il Consiglio federale considera sotto diversi aspetti problematica la riscossione di un'imposta speciale sui bonus accordati per il 2009. In particolare, per quanto riguarda l'imposta federale diretta manca la base costituzionale per la riscossione di una simile imposta speciale. Secondo l'articolo 128 della Costituzione federale, la Confederazione è autorizzata a riscuotere soltanto un'imposta diretta sul reddito delle persone fisiche e sul reddito netto delle persone giuridiche, ma non un'imposta speciale sui bonus versati.
Il Consiglio federale ritiene che con la circolare della FINMA e l'inasprimento del diritto della società anonima che attualmente è in consultazione parlamentare si faccia fronte adeguatamente alla problematica delle rimunerazioni eccessive e non sia necessario alcun intervento aggiuntivo. Esso segue tuttavia attentamente gli sviluppi internazionali in merito.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.