10.3452 · Mozione · 2010-06-16
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di proporre un'ampia revisione del diritto penale fiscale federale. La linea da seguire si basa sul tradizionale rapporto di fiducia specificamente svizzero tra i cittadini e lo Stato. In linea di massima si deve continuare a distinguere tra le due categorie "frode fiscale" e "sottrazione d'imposta", ma la loro delimitazione deve avvenire segnatamente anche secondo la gravità materiale del reato fiscale. Gli elementi centrali della revisione dovrebbero inoltre essere l'unificazione e la semplificazione delle procedure e delle sanzioni penali per tutti i condoni di imposte e tasse come pure esplicite garanzie procedurali.
Begründung
Il diritto penale fiscale e amministrativo svizzero non è uniforme, non soddisfa più le necessità attuali ed è rigorosamente suddiviso secondo i singoli condoni di imposte e tasse. Anche le connesse regolamentazioni procedurali provocano confusione a tal punto da essere poco comprensibili. Per tutti questi motivi si ritiene necessario sottoporre ad ampia revisione la suddetta legislazione. Si tratta ora di coordinare le procedure e le misure della pena finora disciplinate in maniera differente nei diversi condoni di imposte e tasse al fine di applicare per reati simili procedure e misure della pena altrettanto simili. In linea di massima occorre attenersi all'attuale distinzione esistente tra le due categorie "frode fiscale" e "sottrazione d'imposta". La protezione della sfera privata deve rimanere garantita e lo Stato svizzero deve mantenere anche in futuro il rapporto di fiducia esistente tra cittadini e Stato.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La mozione 10.3452 è uguale alla mozione 10.3493. Di conseguenza, la risposta del Consiglio federale è la stessa per entrambi gli interventi.
Il diritto penale fiscale svizzero si caratterizza essenzialmente per il fatto che fa distinzione tra le imposte dirette e quelle indirette. Le differenze sussistono principalmente nella competenza. Il perseguimento di infrazioni contro la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) è in linea di massima di competenza dei cantoni, ma il perseguimento di violazioni ad esempio della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20) e della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21) è di competenza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Da queste competenze si deduce che viene applicato un diritto procedurale diverso. Queste differenze nel diritto vigente sono motivate con la struttura federale del sistema fiscale.
Inoltre, nel diritto penale fiscale sussistono garanzie procedurali implicite ed esplicite. Da un lato, anche nelle procedure penali fiscali possono essere applicati sia la Convenzione europea dei diritti dell'uomo sia i principi del diritto penale generale e dall'altro, nell'articolo 183 LIFD si cita esplicitamente il diritto di non rispondere e il divieto di valutazione delle prove.
Si deve constatare, infine, che per quanto concerne la competenza delle autorità federali e il diritto procedurale - è applicabile la legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0) - il diritto penale fiscale federale corrisponde al diritto penale di altre leggi federali, ad esempio alla legge sulle dogane (LD; RS 631.0, rinvio nell'art. 128) o alla legge sulle poste (LPO; RS 783.0, rinvio nell'art. 19).
Il rapporto della commissione di esperti per una legge federale sul diritto penale fiscale e sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, destinato al capo del DFF dell'ottobre 2004 (rapporto ESA) ha affrontato anche questioni sulla semplificazione e sull'adeguamento del diritto penale fiscale. Tuttavia, il rapporto si è concentrato sulle imposte sul reddito e sulla sostanza e sull'assistenza amministrativa internazionale. In seguito a questi lavori sono state integrate nella LIFD diverse garanzie procedurali.
Soprattutto con riferimento alla sottrazione d'imposta, la normativa attuale del diritto penale fiscale ha finora dato risultati complessivamente buoni. Essa consente di adeguare la punizione al grado della colpa. Per contro ci sono però delle differenze nell'impostazione delle diverse infrazioni, ad esempio nel caso della frode fiscale e di quella tributaria che non sono indiscusse neanche nella dottrina. Inoltre, considerare tutti i tipi di imposte interessati nella valutazione di fatti concreti sotto il profilo del diritto penale pone delle difficoltà.
Consapevole di ciò e in considerazione del fatto che prossimamente saranno apportate modifiche sostanziali all'assistenza amministrativa internazionale, il Consiglio federale è disposto ad esaminare la richiesta di un'ampia revisione del diritto penale fiscale.
Il governo considera le direttive e gli elementi centrali della revisione proposti nella mozione come indirizzo generale per le eventuali modifiche. Per contro, attualmente non può impegnarsi a considerare ampiamente tutte le richieste degli autori della mozione in un progetto futuro.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.