10.3689 · Mozione · 2010-09-23
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
L'articolo 730a capoverso 2 del Codice delle obbligazioni va modificato o stralciato.
L'attuale articolo 730a capoverso 2 del Codice delle obbligazioni ha il seguente tenore: "In caso di revisione ordinaria, la persona che dirige la revisione può esercitare il mandato per sette anni al massimo. Essa può riprendere il medesimo mandato solo dopo un intervallo di tre anni."
In alternativa all'abrogazione, va eventualmente riformulato l'ultimo periodo: "Trascorsi sette anni, il caporevisore può essere rieletto con decisione unanime dell'assemblea generale (eventualmente del consiglio d'amministrazione)."
Begründung
1. Nella maggior parte delle imprese, il 2014 sarà un anno di rotazione; vale a dire che le imprese e le società di revisione dovranno procedere a molte sostituzioni.
2. Il know-how acquisito dal caporevisore va perso.
3. Il caporevisore gode anche della fiducia dei creditori, fiducia che va riconquistata in caso di avvicendamento.
4. L'introduzione professionale del nuovo caporevisore comporta costi notevoli, poiché la fase di transizione e d'introduzione è caratterizzata da doppioni.
5. L'assemblea generale deve poter decidere liberamente in merito alla collaborazione con i caporevisori.
6. Nelle PMI con revisione ordinaria il caporevisore è un importante interlocutore del consiglio d'amministrazione.
La proposta è a misura di PMI poiché, alla prova dei fatti, una decisione unanime è possibile soltanto nelle imprese a conduzione familiare. Le imprese quotate in borsa sottostanno alla legge sulle borse e quindi all'obbligo di rotazione. L'assemblea generale sceglie la società di revisione, ma non il caporevisore. L'ufficio di revisione non è soggetto all'obbligo di rotazione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Se lo stesso revisore è regolarmente occupato per un lungo periodo a esaminare i conti annuali di un'impresa, nella maggior parte dei casi si sviluppa un rapporto di fiducia tra lui e il rappresentante dell'impresa sottoposta a revisione. Vi è tuttavia il rischio che questa fiducia alteri l'obiettività del revisore. Inoltre, un legame professionale di lunga data può dare l'impressione di una mancanza d'indipendenza. In entrambi i casi, i destinatari di una relazione di revisione non possono fidarsi illimitatamente del giudizio dell'ufficio di revisione.
Per contro, l'ufficio di revisione ha di principio interesse a un mandato di lunga durata. In base alle conoscenze approfondite acquisite nel corso del tempo sull'impresa sottoposta a revisione è in grado di svolgere un controllo più efficace e può ottimizzare i costi. Anche per l'impresa sottoposta a revisione il cambiamento dell'ufficio di revisione è svantaggioso, poiché in generale il primo controllo comporta costi interni più elevati dei controlli successivi. L'ufficio di revisione e l'impresa sottoposta a revisione allacciano pertanto una relazione contrattuale che entrambe le parti cercano di portare avanti.
Il legislatore era consapevole del dilemma esistente tra la garanzia dell'indipendenza e i costi corrispondenti e ha risolto tale problema dopo lunghi dibattiti parlamentari nel modo seguente: l'ufficio di revisione è ogni volta eletto per una durata determinata, ma in linea di massima può essere rieletto illimitatamente. Invece, la persona responsabile della revisione in seno all'ufficio di revisione (caporevisore) sottostà a un obbligo di rotazione. Dopo un mandato di sette anni deve fare una pausa di tre anni prima di riprendere il suo mandato. L'obbligo di rotazione si applica tuttavia soltanto alle società sottoposte a revisione ordinaria, ossia le imprese che oltrepassano, per due esercizi consecutivi, la somma di bilancio di 10 milioni di franchi, la cifra d'affari di 20 milioni di franchi e 50 posti di lavoro a tempo pieno in media annua. Attualmente sono in corso progetti tesi ad aumentare tali limiti. Di conseguenza, in futuro soltanto le imprese di grande importanza economica e le società con azioni quotate in borsa sarebbero interessate da tale obbligo di rotazione.
La durata di rotazione settennale ha cominciato a decorrere per la prima volta dal 1° gennaio 2008. Siccome il caporevisore può esaminare al massimo sette conti annuali successivi, i conti annuali 2013, che devono essere esaminati nella primavera 2014, saranno controllati per la prima volta da un altro caporevisore. Non essendo ancora state maturate esperienze pratiche relative all'obbligo di rotazione, si chiede di sopprimere una normativa che non è ancora stata applicata. Il Consiglio federale è tuttavia favorevole a valutare le nuove disposizioni una volta che saranno state fatte esperienze pratiche in materia di obbligo di rotazione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.