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11.1007 · Interrogazione · 2011-03-08

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

La legge sulla promozione dello sport e la legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (09.082) sono ancora in discussione in Parlamento e tra le Camere sussistono tuttora delle divergenze. Inoltre, ho depositato la mozione 10.3232, "Lotta al doping", che non è ancora stata trattata al Consiglio nazionale. Nella sua risposta del 12 maggio 2010 il Consiglio federale propone comunque di respingerla, poiché ritiene che "una modifica della legge sugli agenti terapeutici si imporrebbe tuttavia soltanto nel caso in cui queste sostanze (prodotti dopanti come steroidi anabolizzanti) costituissero effettivamente un considerevole pericolo per la salute pubblica, fatto che al momento non è ipotizzabile e riguardo al quale non sussistono riscontri". Studi eseguiti in Scandinavia provano però il contrario.

Aggiungo che la Svizzera è firmataria del Codice mondiale antidoping (ama-wada.org) e della Convenzione internazionale contro il doping nello sport (Convenzione Unesco), ratificata nel 2008. Inoltre, la Svizzera è la principale promotrice di un progetto di convenzione internazionale "Medicrime", attualmente in consultazione.

Sulla scorta di quanto precede, rivolgo al Consiglio federale le seguenti domande:

1. Non esiste una contraddizione tra questi accordi e l'articolo 21 capoverso 4 della legge sulla promozione dello sport che recita: "Se la fabbricazione, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito o il possesso sono finalizzati esclusivamente al consumo personale, il responsabile non è punibile penalmente"?

2. Se dal profilo giuridico sussiste una contraddizione tra l'articolo 21 capoverso 4 della legge sulla promozione dello sport e dell'attività fisica e le convenzioni internazionali ratificate, il Consiglio federale non potrebbe approfittarne per modificare la legislazione ancora in discussione in Parlamento?

Stellungnahme des Bundesrates

Gli anabolizzanti possono causare danni fisici permanenti o un aumento dell'aggressività. In Svizzera gli anabolizzanti si situano già al terzo posto tra i prodotti importati illegalmente sequestrati dalle autorità doganali. Studi effettuati in Svezia mostrano che gli anabolizzanti sono sempre più diffusi in determinati ambienti. Anche le cifre provenienti dagli Stati Uniti e dall'Australia nonché i rilevamenti dell'Interpol confermano questa tendenza.

Per quanto riguarda l'abuso di tali sostanze, l'aspetto centrale non è costituito soltanto dall'uso nell'ambito di competizioni sportive, che per quanto attiene alla correttezza e alla sicurezza nello sport è opportunamente disciplinato nella legge sulla promozione dello sport. Si tratta piuttosto del problema che determinate sostanze farmaceutiche vengono prodotte, trattate e distribuite illegalmente. In simili casi sono efficaci disposizioni di altri ambiti giuridici, come ad esempio la legge sugli agenti terapeutici (RS 812.21) oppure la legge sugli stupefacenti (RS 812.121). La legislazione sugli agenti terapeutici ha come obiettivo la sicurezza dei medicamenti e di principio non è una legislazione per combattere gli abusi. Di conseguenza non contempla le attività volte al consumo o all'abuso personale. La legge sugli stupefacenti comprende sia disciplinamenti in materia di sicurezza dei prodotti sia disposizioni per combattere gli abusi; tuttavia, anche in tale legge la consegna e il possesso di piccole quantità in vista del consumo personale non sono punibili.

Il Consiglio d'Europa ha elaborato una nuova convenzione contro i farmaci illegali (Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon de produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique), la cui firma da parte della Svizzera è attualmente in fase di preparazione. Già in occasione della revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (seconda tappa) sono previste misure per rafforzare la lotta al commercio illegale. Nel caso di una ratifica da parte della Svizzera occorrerà esaminare, nel quadro dell'attuazione di tale convenzione, le necessità supplementari d'intervento a livello legislativo.

Il Consiglio federale risponde alle singole domande come segue:

1. Non vi è alcuna contraddizione tra l'articolo 21 capoverso 4 della nuova legge sulla promozione dello sport (FF 2009 7191, 7197) e le convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera. La nuova legge sulla promozione dello sport si attiene invece allo sperimentato principio fondamentale secondo cui gli sportivi che fanno uso di doping continueranno ad essere sanzionati dalle autorità sportive competenti e lo Stato punirà soltanto il loro entourage.

2. Non vi è quindi alcuna contraddizione nemmeno con la Convenzione dell'Unesco contro il doping (RS 0.812.122.2) ratificata dalla Svizzera. L'articolo 8 di detta convenzione, formulato in maniera molto aperta, prevede unicamente che la disponibilità di prodotti dopanti sarà soggetta a limitazioni. Il cammino da intraprendere e le misure da adottare per conseguire tale scopo sono affidati agli Stati firmatari. Il Consiglio federale non vede alcun motivo per ritornare sulla sua decisione in merito alle disposizioni in materia di lotta antidoping già discusse e approvate dal Parlamento.

Risposta del Consiglio federale.

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