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11.1097 · Interrogazione · 2011-12-21

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

La Swisscom deve procedere a una rettifica di valore, pari a 1,2 miliardi di franchi, per l'affiliata italiana Fastweb, acquistata nel 2007.

In questo contesto, il Consiglio federale è sollecitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Alla luce dell'attuale situazione, come valuta la partecipazione di Swisscom in Italia?

2. Quali ripercussioni ha la vicenda sulla futura attività aziendale di Swisscom in termini di posti di lavoro, investimenti e offerte per i consumatori in Svizzera?

3. Swisscom stima le perdite d'imposta a 370 milioni di franchi. A quanto ammontano le perdite fiscali della Confederazione e dei cantoni?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel quadro della verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi strategici fissati per Swisscom, il Consiglio federale analizzerà in modo approfondito la rettifica di valore in Fastweb e comunicherà le proprie riflessioni alla commissione parlamentare di vigilanza. Senza voler anticipare i risultati della verifica, al momento si può affermare che l'obiettivo strategico che prevede l'aumento durevole del valore d'impresa non è stato raggiunto con la partecipazione di Swisscom in Italia e che il prezzo d'acquisto di Fastweb, a posteriori, va considerato troppo elevato. Al contempo, il Consiglio federale prende atto del fatto che il consiglio di amministrazione di Swisscom continua ad essere persuaso del valore e del potenziale dell'impresa Fastweb e che intende portare avanti la strategia italo-svizzera avviata. A giudizio del consiglio di amministrazione la Swisscom ha attuato le misure necessarie nei settori gestione, processi e strategia per fare crescere Fastweb in un contesto italiano che ha subito importanti mutamenti.

2. Il Consiglio federale non ha motivo di dubitare dell'assicurazione rilasciata dal consiglio di amministrazione di Swisscom, secondo cui la rettifica di valore in Fastweb non ha ripercussioni negative sugli investimenti, sui posti di lavoro e sulle offerte di Swisscom in Svizzera.

3. Vincolati dall'obbligo del segreto (art. 110 LIFD e art. 39 cpv. 1 LAID), non possiamo fornire informazioni sulle minori entrate dell'imposta sull'utile per la Confederazione e per i cantoni in seguito alla rettifica di valore in Fastweb. Vige il principio, secondo cui l'imposta sull'utile è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto della partecipazione e l'utile netto complessivo (deduzione della partecipazione; art. 69 e 70 LIFD; art. 28 cpv. 1 LAID).Inoltre, per quanto concerne l'imposta sull'utile dei cantoni e dei comuni, le società di capitali e le società cooperative il cui scopo statutario consiste essenzialmente nell'amministrazione durevole di partecipazioni e che non esercitano alcuna attività commerciale in Svizzera, non pagano l'imposta sull'utile netto, se a lunga scadenza le partecipazioni o il reddito delle stesse rappresentano almeno due terzi degli attivi o ricavi complessivi (status di holding; art. 28 cpv. 2 LAID). Tali regolamentazioni trovano applicazione anche nel caso delle minori entrate dovute alla rettifica di valore sulla partecipazione di Swisscom nell'azienda Fastweb.

Risposta del Consiglio federale.