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11.3836 · Interpellanza · 2011-09-26

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

L'estate scorsa un cittadino svizzero ha scoperto che, grazie a Schengen, la gendarmeria nazionale francese poteva accedere ai suoi dati personali.

Nel dicembre 2007 l'interessato ha acquistato alla borsa delle armi di Losanna due armi da pugno, una per sé, l'altra per un amico ginevrino, che non poteva ottenere un permesso sul posto. All'epoca era possibile acquistare più di un'arma con un solo permesso e cederne immediatamente una stilando un contratto.

Quest'anno, rientrando dalle vacanze, l'interessato è stato contattato dalla gendarmeria di Besançon, la quale gli ha spiegato che l'arma era stata utilizzata per commettere un reato e che, grazie a Schengen, la polizia francese aveva potuto ottenere direttamente le coordinate dell'ultimo proprietario conosciuto dell'arma, senza dover prima rivolgersi alla polizia svizzera, cantonale o federale.

Il cittadino in questione ha fornito volentieri alla polizia francese le informazioni desiderate. Si è tuttavia stupito di non essere stato contattato dalla polizia del suo cantone. La gendarmeria di Besançon ha confermato di avere accesso alle banche dati relative alle armi svizzere. Non vi è per contro alcuna reciprocità. La polizia cantonale interessata interpellata ha infatti ammesso di dover seguire una procedura molto più complessa: deve far richiesta a Berna, all'Ufficio centrale Armi, che a sua volta presenterà una domanda formale presso il Paese interessato.

Constato che la sfera privata dei cittadini svizzeri non esiste nello spazio Schengen, in quanto gli agenti di polizia stranieri hanno accesso, senza alcuna formalità, ai loro dati personali.

Non vi è una vera reciprocità negli scambi d'informazioni tra le polizia straniere e quella svizzera.

La volontà popolare di rifiutare un registro nazionale delle armi è stata calpestata, in quanto tale registro (ufficialmente inesistente) è già a disposizione delle polizie straniere.

Che cosa può intraprendere il Consiglio federale per:

1. garantire davvero la protezione dei dati dei cittadini svizzeri; o

2. perlomeno ottenere una reciprocità da parte delle polizie dei Paesi Schengen, che dovrebbero mettere le loro banche dati a disposizione dei poliziotti svizzeri? Tale accesso sarebbe fondamentale nella lotta contro il turismo del crimine, che suscita crescente inquietudine nel nostro Paese.

Stellungnahme des Bundesrates

All'origine della presente interpellanza vi è un singolo caso concreto su cui il Consiglio federale non può esprimersi, visto che non è a conoscenza delle circostanze precise.

1. In Svizzera non esisteva e non esiste tuttora un registro centrale delle armi. L'Ufficio federale di polizia (Fedpol) gestisce, in virtù dell'articolo 32a della legge sulle armi (LArm), un sistema d'informazione composto di banche dati specifiche. Tali registri contengono tra l'altro informazioni sull'acquisto di armi da parte di persone con legami con l'estero (p. es. la banca dati sull'acquisto di armi da fuoco da parte di persone domiciliate in un altro Stato Schengen). La legislazione svizzera in materia di protezione dei dati autorizza la comunicazione di dati personali ad autorità estere, ma non prevede l'accesso tramite procedura di richiamo alle banche dati gestite da Fedpol.

I cantoni gestiscono sistemi d'informazione elettronici in cui sono registrate tutte le armi da fuoco acquisite in Svizzera. Al Consiglio federale non risulta che singoli cantoni permettano ad autorità estere di accedere direttamente ai loro registri cantonali.

Il Consiglio federale ritiene pertanto che la protezione dei dati sia garantita in virtù del diritto vigente.

2. Anche riguardo all'accesso reciproco ai registri di polizia il Consiglio federale non vede nessuna necessità d'intervento.

La comunicazione di dati personali contenuti nei registri di fedpol è disciplinata dall'articolo 32c LArm. In virtù di tale articolo, fedpol è tenuto a comunicare alle autorità competenti dello Stato di domicilio le informazioni sull'acquisto di armi da fuoco in Svizzera da parte di una persona domiciliata in un altro Stato Schengen. Allo stesso modo, fedpol viene informato in merito agli acquisti di armi da fuoco effettuati in un altro Stato Schengen da parte di persone domiciliate in Svizzera. La comunicazione d'informazioni è quindi reciproca.

L'ordinanza sulla parte nazionale del sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio Sirene (Ordinanza N-SIS) stabilisce, in esecuzione della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen CAS, che è consentito segnalare nel SIS le armi da fuoco ai fini di sequestro o di prova in un procedimento penale. Tutti gli Stati Schengen sono quindi vicendevolmente informati in merito a questo tipo di segnalazione. Il principio di reciprocità è quindi garantito sia in tale procedura di segnalazione sia in base agli accordi in materia di cooperazione di polizia che la Svizzera ha concluso con diversi Stati (tra cui anche la Francia).

Risposta del Consiglio federale.