12.3538 · Interpellanza · 2012-06-14
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Poiché, conformemente all'articolo 99 della Costituzione federale, la vigilanza sulla Banca nazionale svizzera (BNS) spetta alla Confederazione, vale a dire al Parlamento e al Consiglio federale, chiedo a quest'ultimo di rispondere alle seguenti domande:
1. Perché per l'indagine da parte della società di revisione KPMG sui conti della signora Kashya Hildebrand, moglie dell'ex presidente della BNS Philipp Hildebrand, non sono state controllate le transazioni in valuta estera superiori a 1000 franchi svizzeri, come avviene per i membri della direzione generale allargata della BNS, bensì solamente quelle superiori a 20 000 franchi svizzeri?
2. Perché si è lasciato che eventuali acquisti di derivati (opzioni call o put), con un effetto leva pari a venti a trenta volte venissero consapevolmente esclusi?
3. Perché per motivare questa inammissibile disparità di trattamento tra i membri della direzione generale allargata della BNS e Kashya Hildebrand è stata addotta la tesi dell'onere in termini di costi e di tempo, quando una verifica di posizioni anche minime da parte di revisori esperti è possibile in breve tempo e non vi era affatto premura?
4. Come giudica il Consiglio federale la motivazione scandalosa della BNS per la quale si trattava di ponderare i valori in giuoco delle "eventuali conseguenze" ("Weltwoche" n° 24, 14 giugno 2012) per Philipp Hildebrand, che al momento dell'inchiesta aveva già lasciato la BNS?
5. Corrisponde al vero che i coniugi Hildebrand e Daniel Senn, capo della società KPMG incaricata della revisione dei loro conti, avevano lo stesso consulente bancario presso la Sarasin, ossia Felix Scheuber?
Stellungnahme des Bundesrates
Come già evidenziato dal Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza Mörgerli 12.3279, "Compliance Review della KPMG riguardante la direzione generale allargata della Banca nazionale svizzera", secondo l'articolo 42 della legge sulla Banca nazionale, la sorveglianza e il controllo della gestione degli affari della Banca nazionale svizzera, segnatamente nell'ottica dell'osservanza della legge, dei regolamenti e delle istruzioni, compete al consiglio di banca. Di conseguenza, a inizio gennaio 2012 il consiglio di banca ha commissionato un esame approfondito dell'osservanza delle direttive sulle operazioni in proprio. Il consiglio di banca ha informato il governo, quale autorità di nomina dei membri della direzione generale allargata, sui risultati di questo esame. Per il resto, il Consiglio federale non ha partecipato all'assegnazione del mandato di audit, alla scelta della società di audit né alla definizione di ulteriori particolari. Di conseguenza, nemmeno oggi è in grado di rispondere a tutte le domande in relazione all'esame.
Risposta del Consiglio federale.