Lexipedia

12.3807 · Interpellanza · 2012-09-26

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

La Svizzera si scandalizza per il ritrovamento di granate nei campi di battaglia siriani quando queste granate erano state vendute agli Emirati Arabi Uniti. Eh sì, è proprio sconvolgente trovare armi belliche in una guerra!

Pongo al Consiglio federale le seguenti domande:

1. Se l'industria bellica svizzera non produce materiale bellico per la guerra, a cosa servono queste armi?

2. Non si dovrebbe far firmare agli acquirenti un contratto per assicurarsi che metteranno al sicuro queste armi e soprattutto che non le utilizzeranno contro altri esseri umani?

3. Dopo il caso della Siria, il Consiglio federale ha deciso un giro di vite per assicurare "in modo più efficace" che il materiale bellico di provenienza svizzera non sia riesportato. Ma se la Svizzera è così preoccupata per la sorte del proprio materiale bellico, perché continua a venderlo?

4. La Svizzera è un Paese neutrale e fiero di esserlo. Siamo depositari delle convenzioni di Ginevra. Il Consiglio federale non vede in questo atteggiamento una certa schizofrenia?

Stellungnahme des Bundesrates

La premesse per il rilascio di un'autorizzazione per l'esportazione di materiale bellico si basano sull'articolo 22 della legge federale sul materiale bellico (LMB; RS 514.51), secondo cui la fabbricazione, le attività di mediazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico per destinatari all'estero sono permessi se non vìolano il diritto internazionale pubblico, non ledono i principi della politica estera svizzera e gli impegni internazionali da essa contratti. All'articolo 5 dell'ordinanza del 25 febbraio 1998 sul materiale bellico (OMB; RS 514.511) tali principi sono specificati sotto forma di criteri per l'autorizzazione. Secondo l'articolo 5 capoverso 2 OMB, gli affari con l'estero sono vietati se, tra l'altro, il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o internazionale o se esiste un forte rischio che, nel Paese destinatario, le armi da esportare siano impiegate contro la popolazione civile. Nel caso della Siria questi due criteri risultano adempiuti, motivo per cui l'autorizzazione per l'esportazione di materiale bellico verso questo Paese non è stata rilasciata. Del resto è già da molti anni, da prima ancora che i criteri d'esclusione di cui all'articolo 5 capoverso 2 OMB fossero introdotti, che non vengono più rilasciate autorizzazioni per l'esportazione di materiale bellico verso la Siria.

1. Nella maggior parte dei Paesi, come anche in Svizzera, i sistemi d'arma e le armi servono a difendere il territorio e la popolazione da aggressioni e a imporre il monopolio statale della forza al fine ultimo di tutelare le strutture dello Stato e di proteggere i suoi cittadini e residenti. Questa prerogativa è conferita a ogni Stato dal diritto internazionale. In presenza di indizi di un impiego d'armi abusivo, l'autorizzazione all'esportazione viene negata sulla base della LMB e dell'OMB.

2. Nel contesto delle dichiarazioni di non riesportazione, richieste di principio come premessa per le autorizzazioni relative a prodotti finiti, il Paese destinatario deve confermare, a seconda del tipo di armi acquistate (p. es. armi leggere, ma non sistemi di difesa antiaerea), che esse non saranno impiegate abusivamente. L'impiego contro esseri umani non è però vietato in via di principio (è consentito ad esempio durante un intervento delle forze dell'ordine contro criminali o durante un impiego dell'esercito a difesa delle frontiere).

3. Il 10 ottobre 2012 il Consiglio federale ha riveduto l'OMB, integrandovi la sua decisione del 10 marzo 2006 sulle dichiarazioni di non riesportazione. In tal modo il collegio intende ridurre il rischio che le armi esportate siano trasferite abusivamente a terzi. Non è possibile avere la certezza assoluta che ciò non avvenga più, anche se in passato un tale trasferimento si è verificato soltanto in pochissimi casi. Alla fine di novembre 2009, il popolo svizzero e tutti i cantoni hanno respinto l'introduzione di un totale divieto d'esportazione di materiale bellico nella misura del 68 per cento dei voti.

4. La legge sul materiale bellico prescrive che l'esportazione di materiale bellico sia in linea con gli impegni internazionali e i principi di politica estera della Svizzera. Alla luce delle sue particolari condizioni quadro in materia di politica estera, la Svizzera attua un regime d'esportazioni restrittivo. La neutralità non esclude in via di principio le esportazioni di materiale bellico. È vero che il diritto della neutralità vieta alla Svizzera, in quanto Stato, di sostenere militarmente uno Stato belligerante, fornendogli armi. Nell'ottica di tale diritto, tuttavia, le esportazioni effettuate da privati non sono soggette a questo divieto. Ciononostante, l'ordinanza sul materiale bellico non ammette generalmente le esportazioni effettuate da imprese private verso Stati implicati in conflitti armati interni o internazionali. Viene pertanto applicato il principio dell'impegno a favore di un ordine mondiale pacifico e della convivenza pacifica tra popoli, il che contribuisce a rendere la neutralità più credibile ed efficace. Nella politica estera, l'impegno della nostro Paese a difesa della popolazione civile nelle zone di conflitto e dei diritti umani è anche comprovato dal fatto che l'ordinanza sul materiale bellico vieta le esportazioni d'armi se esiste il forte rischio che siano impiegate contro la popolazione civile o se il Paese destinatario vìola in modo grave e sistematico i diritti umani.

Risposta del Consiglio federale.