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13.314 · Iniziativa cantonale · 2013-12-03

Liquidato

Ausgangslage

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone di Zugo presenta la seguente iniziativa:

Vi presentiamo la seguente iniziativa che chiede di adeguare la legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (RS 814.20; LPAc) e l'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (RS 814.201; OPAc) secondo i principi seguenti:

- nell'ambito della legge sulla protezione delle acque, l'utilizzazione e la sistemazione dei terreni situati nello spazio riservato alle acque devono essere disciplinate in modo da non limitare eccessivamente - anche nelle zone dove i corsi d'acqua sono molto ramificati - le modalità di sfruttamento secondo tradizione dei terreni agricoli se non ne risulta un beneficio tangibile per la protezione delle acque;

- se necessario occorre rinunciare completamente all'obbligo di sistemazione e sfruttamento estensivi dello spazio riservato alle acque.

Wortlaut

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone di Zugo presenta la seguente iniziativa:

Vi presentiamo la seguente iniziativa che chiede di adeguare la legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (RS 814.20; LPAc) e l'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (RS 814.201; OPAc) secondo i principi seguenti:

- nell'ambito della legge sulla protezione delle acque, l'utilizzazione e la sistemazione dei terreni situati nello spazio riservato alle acque devono essere disciplinate in modo da non limitare eccessivamente - anche nelle zone dove i corsi d'acqua sono molto ramificati - le modalità di sfruttamento secondo tradizione dei terreni agricoli se non ne risulta un beneficio tangibile per la protezione delle acque;

- se necessario occorre rinunciare completamente all'obbligo di sistemazione e sfruttamento estensivi dello spazio riservato alle acque.

Begründung

L'articolo 36a capoverso 3 LPAc statuisce che in futuro lo spazio riservato alle acque venga sistemato e sfruttato in modo estensivo. Su tale base il Consiglio federale ha stabilito nell'articolo 41c capoverso 3 OPAc che nello spazio riservato alle acque non è consentito utilizzare né concimi né prodotti fitosanitari. Il Consiglio federale ha inoltre vincolato lo sfruttamento estensivo dello spazio riservato alle acque statuito nella LPAc alle esigenze dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13). In questo modo viene prescritta la data del primo sfalcio possibile o l'esclusiva destinazione a pascolo di taluni terreni. Non è così ammesso lo sfruttamento misto secondo tradizione di un terreno dove la data di sfalcio può essere scelta liberamente e sul quale è altresì possibile far pascolare gli animali. Ne risultano enormi ostacoli per l'economia del lavoro senza benefici a livello della protezione delle acque.

Nelle Prealpi e nei terreni argillosi presenti in ampie parti esiste una rete di corsi d'acqua straordinariamente fitta. Contrariamente alla pianura non è raro che un terreno sia attraversato da più ruscelli, anche piccoli. L'economia pastorizia e lattiera praticate in prevalenza nelle Prealpi sono perciò toccate ben oltre la media e massicciamente limitate dalle disposizioni della riveduta legislazione sulla protezione delle acque.

Fissando la data del primo sfalcio possibile e limitando la pascolazione, le particelle utilizzate a scopo agricolo, comunque già piccole, vengono frazionate in modo esponenziale rendendo il loro sfruttamento assai più arduo. Inoltre, l'elaborazione dei relativi contratti di utilizzo, il pagamento delle indennità ma anche il controllo delle prescrizioni comportano un elevato dispendio di tempo e personale con un rapporto negativo tra profitto e onere.

Siamo convinti che le fasce tampone con divieto di concimazione prescritte nell'ordinanza sui pagamenti diretti bastano da sole a tenere sufficientemente conto degli aspetti della protezione delle acque. Fissare nella legislazione la data del primo sfalcio possibile e limitare la pascolazione non migliorano la protezione delle acque.

La necessaria e ampia motivazione, ai sensi dell'articolo 115 capoverso 2 LParl, dell'iniziativa cantonale è desumibile dal rapporto e dalla proposta del Consiglio di Stato del 5 novembre 2013 (oggetto n. 2147.2-14493) allegati, approvati senza modifiche dal Gran Consiglio.

Vi chiediamo di aderire alla proposta di cui sopra e di introdurre rapidamente la modifica del diritto necessaria a tal fine.

Verhandlungen

Dibattito al Consiglio nazionale, 23.09.2015

(ats) Approvato - e trasmesso al governo - una mozione (15.3001) degli Stati che incarica il Consiglio federale di modificare l'ordinanza sulla protezione delle acque e tutte le direttive per dare ai cantoni il massimo margine di manovra possibile nella determinazione dello spazio riservato alle acque. Sullo stesso tema, la Camera ha anche approvato nove iniziative cantonali - tutte invece respinte dagli Stati - che chiedono di rendere meno restrittiva la legislazione sulla protezione idrica. La maggioranza della Camera del popolo ritiene che gli interessi delle cerchie agricole e dei cantoni non siano tenuti sufficientemente in considerazione e che questa revisione, sebbene sia frutto di un compromesso che ha permesso il ritiro dell'iniziativa popolare "Acqua viva", ponga i cantoni di fronte a seri problemi di attuazione. La minoranza riteneva invece che le misure proposte compromettano il delicato compromesso che ha permesso il ritiro dell'iniziativa "Acqua viva".

Dibattito al Consiglio degli Stati, 03.12.2015

CSt: protezione acque, nessun gesto in favore dei contadini

(ats) Le deroghe alla protezione delle acque non dovrebbero essere autorizzate. Il Consiglio degli Stati ha affossato oggi una mozione del Nazionale con cui si voleva prendere meglio in considerazione gli interessi dei contadini.

Il testo, respinto con 33 voti a 11, voleva incaricare il Consiglio federale di modificare la legislazione sulla protezione delle acque in modo da autorizzare delle deroghe alla larghezza minima dello spazio riservato ai corsi d'acqua, ha spiegato Ivo Bischofberger (PPD/AI) a nome della commissione.

Dal canto suo, Werner Hösli (UDC/GL) ha sottolineato invano che sarebbe più opportuno tener conto delle superfici agricole utili, nonché della delimitazione delle superfici per l'avvicendamento delle culture e dei diritti dei proprietari fondiari. "Ciò eviterebbe di sprecare terre coltivabili di migliore qualità o terreni situati in zone edificabili", ha aggiunto il "senatore" glaronese.

Lo spazio riservato ai corsi d'acqua è una garanzia di sicurezza, poiché protegge contro le inondazioni, gli ha risposto la ministra dell'ambiente Doris Leuthard. "Questa mozione è totalmente inutile", le ha fatto eco Robert Cramer (Verdi/GE). Su questo argomento il Parlamento ha già trasmesso due mozioni: una chiede che le superfici per l'avvicendamento delle colture siano effettivamente compensate, l'altra vuole che un margine più importante sia accordato ai cantoni nella delimitazione degli spazi riservati alle acque", ha sottolineato l'ecologista ginevrino.

I "senatori" hanno poi deciso di non dar seguito a nove iniziative cantonali (SZ, SG, LU, SH, UR, NW, GR, AG e ZG) che chiedevano un adeguamento della legge sulla protezione delle acque. I testi erano ancora più espliciti in fatto di sostegno agli interessi agricoli.